DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1980, n. 1097

Type DPR
Publication 1980-11-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della sanita' e del commercio con l'estero; Decreta: Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti protocolli addizionali alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria con accordo, conclusa a Roma il 16 maggio 1978: 1) Protocollo addizionale concernente la modifica dell'art. 1, dell'art. 9 e degli annessi 1, 2 e 12 dell'accordo allegato alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria conclusa a Roma il 16 maggio 1978, nonche' l'estensione di detto accordo alle carni di selvaggina uccisa, firmato a Roma il 17 maggio 1978. 2) Protocollo addizionale concernente l'estensione dell'accordo allegato alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria, conclusa a Roma il 16 maggio 1978, firmato a Roma il 7 settembre 1979.

PERTINI FORLANI - COLOMBO - ANIASI - MANCA

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1981

Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 11

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO ADDIZIONALE CONCERNENTE LA ESTENSIONE DELL'ACCORDO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA VETERINARIA, CONCLUSA A ROMA IL 16 MAGGIO 1978 In applicazione della clausola di cui al secondo comma dell'art. 2 della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria conclusa a Roma il 16 maggio 1978, 1 servizi veterinari dei competenti Ministeri delle due Parti hanno convenuto quanto segue: Art. 1. L'accordo allegato alla convenzione di cooperazione veterinaria del 16 maggio 1978 e' esteso alle carni bovine disossate cotte congelate.

Protocollo-art. 2

Art. 2. Le carni bovine disossate cotte congelate destinale agli scambi italo-polacchi devono soddisfare alle condizioni sanitarie, per quanto applicabili, stabilite per le carni nell'accordo ammesso alla precitata convenzione, nonche' alle condizioni seguenti: 1. essere ottenute in stabilimenti posti sotto controllo veterinario permanente, dotati di idonei impianti e attrezzature per la cottura e il confezionamento delle carni, riconosciuti idonei dalle competenti autorita' veterinarie centrali, e iscritti in apposita lista; 2. essere state sottoposte a un trattamento termico ad umido tale che una temperatura di almeno 65 gradi C raggiunga ogni punto delle carni stesse, e successivamente sottoposte a congelazione rapida; 3. avere un pH uguale o superiore a 5,5; 4. essere presentate in pezzi di peso uguale o inferiore a 7 kg, costituiti esclusivamente da polpa ripulita dal grasso e privata delle aponeurosi, tendini, e di qualsiasi parte non muscolare. Non e' consentito l'impiego di ritagli, ripuliture, "trimmin" di "spolpi" e di pezzi o tagli non anatomicamente o merceologicamente definiti; 5. essere contenute in imballaggi ermeticamente chiusi, costituiti da materiale trasparente, incolore, inodore, imputrescibile, e, successivamente, poste in cartoni. Ogni cartone deve recare, mediante iscrizione diretta oppure su apposita etichetta ben visibile ed applicata in modo tale da doverla forzatamente rompere all'atto dell'apertura, le indicazioni seguenti: a) riproduzione del bollo sanitario previsto per le carni refrigerate o congelate; b) la dizione: "carni bovine disossate cotte congelate"; c) denominazione e sede dello stabilimento; d) peso netto; e) data del confezionamento; 6. essere conservate e trasportate ad una temperatura che in ogni punto del prodotto non dev'essere inferiore a 10°C; 7. non presentare, dopo lo scongelamento completo, alcuna traccia di liquido color rosso spento sulla superficie di taglio (sezione trasversale nella parte di massimo spessore del pezzo tagliato); 8. essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello previsto per le carni refrigerate o congelate, integrato dalla dichiarazione di cui ai precedenti punti 2-3.

Protocollo-art. 3

Art. 3. Il presente protocollo entra in vigore con la firma. FATTO a Roma il 7 settembre 1979 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e in lingua polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER LA PARTE POLACCA Direttore del dipartimento veterinario DR. HABIL. H. Lis PER LA PARTE ITALIANA Direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' della Repubblica italiana L. BELLANI Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO ADDIZIONALE CONCERNENTE LA MODIFICA DELL'ART. 1, DELL'ART. 9 E DEGLI ANNESSI 1, 2 E 12 DELL'ACCORDO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA VETERINARIA CONCLUSA A ROMA IL 16 MAGGIO 1978, NONCHE' L'ESTENSIONE DI DETTO ACCORDO ALLE CARNI DI SELVAGGINA UCCISA (ALCI, CAPRIOLI, CERVI, CINGHIALI E DAINI) In applicazione della clausola di cui al secondo comma dell'art. 2 della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria conclusa a Roma il 16 maggio 1978, Si conviene di portare all'accordo annesso alla convenzione predetta le seguenti modifiche: Art. 1. Il nono trattino del paragrafo 1 dell'art. 1 dell'accordo annesso alla precitata convenzione viene sostituito dal seguente: "- selvaggina uccisa da penna e da pelo, refrigerata o congelata;".

Protocollo-art. 2

Art. 2. Il secondo comma del paragrafo 1 dell'art. 9 dell'accordo alla precitata convenzione viene soppresso e sostituito dal seguente: "2. Nel predetto certificato sanitario deve essere altresi' attestato che i cani e i gatti, di eta' superiore a tre mesi, sono stati vaccinati contro la rabbia da almeno venti giorni e da non oltre undici mesi dalla data del rilascio del certificato stesso. Nel certificato deve essere inoltre indicato se e' stato impiegato un vaccino a virus vivo attenuato o un vaccino inattivato, precisando il tipo di vaccino e l'istituto produttore".

Protocollo-art. 3

Art. 3. 1. - Le lettere e), f) del paragrafo V dell'annesso 1 all'accordo allegato alla precitata convenzione vengono cosi' modificate: "e) qualora si tratti di maschi interi di eta' superiore a dodici mesi non destinati all'immediata macellazione, sono stati sottoposti con esito negativo alla reazione di fissazione del complemento per la diagnosi del morbo coitale maligno (dourine), non oltre trenta giorni prima del carico; f) qualora si tratti di animali di eta' superiore a sei mesi, sono stati sottoposti con esito negativo alla prova di Coggins (prova di immunofluorescenza in gel di agar), non oltre trenta giorni prima del carico (4);". 2. - Dopo la lettera c) del paragrafo V dell'annesso 2 all'accordo allegato alla precitata convenzione viene aggiunta la seguente lettera d): "d) qualora si tratti di maschi interi, sono stati sottoposti con esito negativo alla reazione di fissazione del complemento per la diagnosi del morbo coitale maligno (dourine), non oltre trenta giorni prima del carico".

Protocollo-art. 4

Art. 4. Il paragrafo 4 dell'art. 12 dell'accordo annesso alla precitata convenzione viene soppresso e sostituito dal seguente: "La selvaggina da penna e le lepri uccise devono: - essere lavorate e preparate negli stabilimenti di cui alla lista IX dell'art. 14 del presente accordo; - essere imballate in casse o cartoni nuovi sufficientemente solidi ed igienicamente rispondenti, legati con filo metallico o con altro sistema che non impedisca la manomissione. Le casse o i cartoni devono recare esternamente, oltre al bollo sanitario di cui al precedente paragrafo 3, le indicazioni seguenti: - denominazione e sede dello stabilimento; - denominazione della specie animale; - peso netto".

Protocollo-art. 5

Art. 5. 1. - Gli scambi di selvaggina uccisa di cui all'art. 12 dell'accordo alla precitata convenzione sono estesi alle carni appartenenti agli animali delle seguenti specie: - alce (Alce alces); - capriolo (Capreolus capreolus); - cervo (Cervus elaplzus); - cinghiale (Sus scrofa); - daino (Dama dama); - eventualmente altri da definirsi. 2. - Le carni di cui al precedente paragrafo devono soddisfare alle condizioni sanitarie, per quanto applicabili, stabilite per le carni equine, bovine, suine, ovino e caprine nell'accordo annesso alla precitata convenzone, nonche' alle condizioni seguenti: a) provenire da animali uccisi a caccia e originari da una provincia (per l'Italia) o da un voivodato (per la Polonia) indenne da almeno tre mesi da afta epizootica sostenuta da virus non esotici (A5, O1, C), e qualora si tratti di carni di cinghiale, anche da peste suina classica da almeno tre mesi; b) essere lavorate e preparate negli stabilimenti di cui alla lista IX dell'art. 14 dell'accordo annesso alla precitata convenzione, nel rispetto delle garanzie igienico sanitarie previste per le carni bovine, suine, ovine e caprine; c) aver subito, se trattasi di carni di cinghiale, un esame trichinoscopico con esito negativo ed essere state sottoposte a congelazione rapida a - 25 gradi centigradi per almeno venti giorni; d) essere contrassegnate da un bollo a placca o da un bollo a fuoco o da un bollo ad inchiostro al metilvioletto. La carcassa deve recare almeno cinque bolli, le parti di carcassa almeno un bollo per ogni pezzo. Il bollo deve recare le indicazioni di cui al paragrafo 36 del capitolo VIII dell'allegato C all'annesso E al precitato accordo; e) essere presentate e trasportate: - allo stato di refrigerazione (escluse quelle di cinghiale): in tal caso devono essere state sottoposte e mantenute ad una temperatura a cuore compresa fra 0 e + 4 gradi centigradi, o - allo stato di congelazione: in tal caso devono essere state sottoposte e mantenute ad una temperatura a cuore non inferiore a -25 gradi centigradi; f) essere presentate in: - carcasse intere completamente eviscerate, con o senza pelle, con o senza testa, con o senza la parte distale degli arti; - mezzene con osso, senza pelle; - quarti con osso, senza pelle; - cosciotti con osso, senza pelle; - spalle con osso, senza pelle; - quarti senza osso, in un solo pezzo; - cosciotti disossati, in un solo pezzo; - spalle disossate, in un solo pezzo; g) essere imballate in un involucro di tela, di plastica o di altro materiale che assicuri la stessa protezione e igienicamente rispondenti, qualora vengano presentate in carcasse, mezzene. Nel caso vengano invece presentate in quarti, cosciotti o spalle con o senz'osso devono essere a volte direttamente, per ogni singolo pezzo, in un involucro trasparente, incolore, inodore e imputrescibile e successivamente imballate in cartoni o casse nuovi, igienicamente rispondenti e legati con filo metallico o con altro sistema che ne impedisca la manomissione; ogni cartone o cassa puo' contenere un singolo pezzo o piu' pezzi aventi la stessa base anatomica. I cartoni o le casse devono recare esternamente, oltre al bollo veterinario di cui alla precedente lettera d), le indicazioni seguenti: - denominazione e sede dello stabilimento; - denominazione della specie animale; - denominazione anatomica o merceologica delle parti di carcassa; - peso netto; - data del confezionamento; h) essere accompagnate durante il trasporto da un certificato sanitario, redatto in italiano ed in polacco, conforme all'allegato modello 15-bis, rilasciato secondo le disposizioni dell'art. 3 dell'accordo annesso alla precitata convenzione; i) essere trasportate in mezzi sigillati e costruiti ed attrezzati in modo che sia assicurata per tutta la durata del trasporto: - una temperatura a cuore compresa fra 0 gradi C e + 4 gradi C per le carni refrigerate con osso; - una temperatura a cuore compresa fra 0 gradi C e + 2 gradi C per le carni refrigerate senz'osso; - una temperatura nell'interno del mezzo di trasporto non inferiore a - 12 gradi C, per le carni congelate. Le carni devono inoltre essere trasportate nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 47 nonche' dei paragrafi 48, 49, 50, 51 e 53 del capitolo X dell'allegato C dell'annesso E del precitato accordo. 3. - Non possono essere destinate agli scambi: a) le carni ottenute da animali: - morti per cause diverse dall'uccisione a caccia; - che non siano stati prontamente dissanguati ed eviscerati; - denutriti, malati o in decomposizione; - provenienti da zone ove siano state collocate esche avvelenate per la distruzione di animali selvatici o da zone ove siano state applicate al suolo o ai pascoli sostanze chimiche velenose o pericolose; b) le carni: - di colore, odore, sapore e consistenza anormali; - insufflate; - trattate con sostanze conservanti, inteneritrici, con raggi ultravioletti, con radiazioni ionizzanti o con sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso e nocivo per la salute dell'uomo; - trattate o venute a contatto con sostanze che influiscano sulle caratteristiche organolettiche, sulla loro salubrita' e conservabilita'; - adulterate, insudiciate o comunque in condizioni igieniche non ineccepibili.

Protocollo-art. 6

Art. 6. Dopo l'ultimo comma del paragrafo IV dell'annesso 12 viene aggiunto il seguente comma: "Il Paese esportatore e' indenne da varroasi (sostenuta da a. varroa jacobsoni Ondemans)". FATTO a Roma il 17 maggio 1978 in due esemplari ciascuno in lingua italiana e in lingua polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER LA PARTE POLACCA Vice direttore del dipartimento veterinario del Ministero dell'agricoltura della Repubblica popolare di Polonia B. JARZEBSKI PER LA PARTE ITALIANA Direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' della Repubblica italiana L. BELLANI

Annesso

ANNESSO 15-bis CERTIFICATO SANITARIO NR. . . . . SELVAGGINA UCCISA DI GROSSA TAGLIA Parte di provvedimento in formato grafico IV. - Attestato di sanita' Il sottoscritto veterinario di Stato o incaricato dallo Stato (1) certifica: a) che le carni sopraindicate - gli imballaggi delle carni sopraindicate (1) - recano i bolli comprovanti che le carni sono state ottenute in uno stabilimento di lavorazione della selvaggina ufficialmente riconosciuto; b) che queste carni sono state riconosciute adatte al consumo umano a seguito di ispezione veterinaria, effettuata conformemente alle condizioni stabilite dal protocollo addizionale all'accordo concernente le condizioni veterinarie e sanitarie da applicare all'importazione, all'esportazione e al transito degli animali e dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo del 16 maggio 1978; c) che le carni provengono da animali uccisi a caccia e originari da una provincia o da un voivodato indenne da almeno 3 mesi da afta epizootica sostenuta da virus non esotici; d) che, qualora si tratti di carni di cinghiale, provengano da animali originari da una provincia o da un volvodato indenne da almeno 3 mesi da afta epizootica sostenuta da virus non esotici e da peste suina classica e - sono state sottoposte ad esame trichinoscopico con esito negativo nonche' a congelazione rapida ad una temperatura non inferiore a - 25 gradi C per almeno venti giorni; e) che le carni non sono state trattate con sostanze coloranti o conservanti o inteneritrici ne' con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti ne' comunque con sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni nocivo o pericolo per la salute umana; f) che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto o le condizioni di carico della spedizione corrispondono alle prescrizioni di igiene conformemente all'accordo sopraindicato. FATTO A . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) il . . . . . . . . . Timbro ufficiale Il veterinario di Stato o incaricato dallo Stato (1) (4) (1) Cancellare la menzione inutile. (2) Per i carri ferroviari e gli automezzi indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome. (3) La data del rilascio del certificato deve coincidere con quella del carico. (4) Indicare anche - in modo leggibile - nome e cognome del veterinario. Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

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