DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 1118
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche, proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla,
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 164 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche: la scuola di specializzazione in idrologia, crenologia e climatoterapia muta la denominazione in idrologia medica; la scuola di specializzazione in fisiocinesiterapia ortopedica muta la denominazione in fisioterapia.
Art. 2
Gli articoli 212 e 213, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 212. - La scuola di specializzazione in psichiatria conferisce il diploma di specialista in psichiatria alla fine dei quattro anni di corso. Art. 213. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 214. - Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 215. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) metodologia del rapporto medico-paziente (annuale); 2) psicologia (annuale); 3) elementi di genetica e biochimica (annuale); 4) struttura e funzioni integrative del SNC (annuale); 5) neurologia clinica (annuale); 6) clinica psichiatrica I (quadriennale). 2° Anno: 1) psicopatologia e psicodinamica (annuale); 2) psicoterapia I (triennale); 3) psicofarmacologia (annuale); 4) psicofarmacoterapia (annuale); 5) clinica psichiatrica II (quadriennale). 3° Anno: 1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale); 2) psichiatria sociale I (biennale); 3) psichiatria infantile (annuale); 4) psicoterapia II (triennale); 5) clinica psichiatrica III (quadriennale). 4° Anno: 1) psicosomatica (annuale); 2) psichiatria sociale II (biennale); 3) psichiatria forense (annuale); 4) psicoterapia III (triennale); 5) clinica psichiatrica IV (quadriennale). Note esplicative: 1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia annuale, e' comprensiva della anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia. 2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SN, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia. 3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, e' comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche. 4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprendo e considera nel corso dei tre anni le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle piu' importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche. 5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, e' comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica. 6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilita' di suddivisioni, e' comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale. 7) Psicosomatica: tale materia, annuale, e' comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.
Art. 3
Gli articoli 236, 237, 238, 239, 240, 241 e 242, relativi alla scuola di specializzazione in fisiocinesiterapia ortopedica che muta la denominazione in fisioterapia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in fisioterapia Art. 236. - La scuola di fisioterapia conferisce il diploma di specialista in fisioterapia. Art. 237. - La durata del corso di studi e' di tre anni. Art. 238. - Il numero massimo degli allievi da ammettere alla scuola e' complessivamente di quaranta. Art. 239. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative); 2) fisiopatologia dell'apparato neuro-motore (come sopra). 2° Anno: 1) semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per le materie di insegnamento di base del terzo anno); 2) semeiotica e clinica delle deformita' e motulesioni ortopediche (come sopra); 3) massoterapia e terapia manuale; 4) cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica; 5) idroterapia e balneoterapia. 3° Anno: 1) elettroterapia ed elettrologia; 2) terapia con onde corte ed altri mezzi fisici; 3) rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico; 4) rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico. Insegnamenti complementari: 1) elettromiografia; 2) cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche; 3) rieducazione respiratoria; 4) riabilitazione nei disturbi del linguaggio; 5) problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione; 6) medicina assicurativa; 7) rieducazione nei disturbi della visione; 8) climatoterapia; 9) problemi di riabilitazione geriatrica; 10) riqualificazione professionale.
PERTINI SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 aprile 1981
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 376
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