DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. 1121

Type DPR
Publication 1980-12-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e piu' in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 27 settembre 1970;

Sulla

proposta del Ministro della difesa; Decreta:

Art. 1

Sono dichiarate di pubblica utilita' le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonche' la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del V comando militare territoriale della regione militare nord-est. Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.

Art. 2

La durata di efficacia del presente decreto e' di anni dieci a decorrere dal 16 luglio 1981 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Le espropriazioni di cui sopra dovranno avere inizio e compimento entro il termine di validita' del presente decreto. I lavori saranno iniziati entro un termine non superiore ai tre anni dalla instaurazione della procedura espropriativa ovvero, qualora intervenga, dalla data di occupazione d'urgenza dei terreni interessati dai lavori stessi effettuata ai sensi dell'art. 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni e saranno ultimati entro il termine stabilito per le espropriazioni.

PERTINI LAGORIO

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 marzo 1981

Registro n. 11 Difesa, foglio n. 185

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