DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. 1134
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1964, n. 1495 con il quale e' stata istituita la facolta' convenzionata di magistero dell'Universita' di Parma;
Veduta la ministeriale n. 349 del 6 dicembre 1969;
Veduta la convenzione stipulata in data 27 febbraio 1970 tra l'Universita' di Parma ed il comune di Cremona per il funzionamento in Cremona di corsi di laurea della facolta' di magistero;
Veduta la successiva convenzione stipulata in data 18 settembre 1979 fra l'Universita' degli studi di Parma ed il comune di Cremona;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le convenzioni sopra menzionate;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in data 27 febbraio 1970 e in data 18 settembre 1979 tra l'Universita' degli studi di Parma ed il comune di Cremona per l'istituzione in Cremona di corsi della facolta' di magistero.
Art. 2
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 82, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo: Art. 83. - E' operante in Cremona la convenzione stipulata tra l'Universita' degli studi di Parma e gli enti locali di Cremona per il funzionamento in Cremona di corsi universitari della facolta' di magistero dell'Universita' di Parma.
p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SARTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1981
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 397
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