DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1980, n. 1141
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1904, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
L'art. 23 del corso di laurea in giurisprudenza dello statuto dell'Universita' di Napoli e' sostituito dal seguente: Art. 23. - Agli effetti dell'iscrizione sono da considerare materie propedeutiche: a) le istituzioni di diritto romano rispetto al diritto romano e alla papirologia giuridica; b) la storia del diritto romano rispetto alle esegesi delle fonti del diritto italiano; c) le istituzioni di diritto privato rispetto al diritto del lavoro, al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto industriale, al diritto fallimentare, al diritto agrario, al diritto della navigazione, al diritto privato comparato, al diritto processuale civile, al diritto d'autore e alla sociologia giuridica; d) il diritto costituzionale rispetto al diritto amministrativo, al diritto del lavoro, al diritto internazionale, al diritto ecclesiastico e alla sociologia giuridica; e) l'economia politica rispetto alla scienza delle finanze e al diritto finanziario; f) il diritto penale rispetto alla sociologia criminale. L'iscrizione agli insegnamenti propedeutici deve precedere di almeno un anno l'iscrizione agli insegnamenti (o al primo corso degli insegnamenti biennali) che presuppongono la loro frequenza. Gli esami relativi agli insegnamenti propedeutici devono essere sostenuti e superati almeno una sessione prima degli esami relativi agli insegnamenti che ne presuppongono il superamento.
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1981
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 192
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