DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. 1143
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni dagli organi accademici dell'Universita' degli studi di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
L'art. 9 e' modificato nel senso che e' aggiunta la seguente frase: 13. L'Universita' degli studi di Napoli comprende, altresi', un centro di calcolo elettronico interfacolta'. Dopo l'art. 883 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del centro di calcolo elettronico interfacolta'. Sezione XVII Centro di calcolo elettronico Art. 884. - Il centro di calcolo elettronico dell'Universita' di Napoli e' destinato al servizio relativo alle attivita' didattiche e scientifiche dell'Universita' di Napoli, nonche' di altre universita' o istituti universitari che stipulano apposite convenzioni con l'Universita' di Napoli. Art. 885. - Il centro ha le seguenti finalita': a) sopperire alle esigenze di calcolo connesse con la ricerca scientifica delle istituzioni di cui all'art. 884 mettendo a disposizione di coloro che operano in tali istituzioni le attrezzature per il calcolo e le elaborazioni che possono essere necessarie per lo svolgimento delle loro attivita' di ricerca; b) sopperire alle esigenze didattiche delle istituzioni di cui all'art. 884 fornendo le attrezzature necessarie per la preparazione degli studenti; c) promuovere attivita' di documentazione e di studio e qualsiasi altra attivita' connessa con lo sviluppo di mezzi di elaborazione del centro ed il loro impiego; d) favorire il collegamento e la collaborazione con centri di calcolo o centri di studio e di ricerca appartenenti ad altre universita' o enti analoghi. Il centro potra' altresi' soddisfare esigenze di calcolo di altri enti, ma soltanto in quanto cio' non ostacoli il buon perseguimento delle finalita' di cui sopra. Art. 886. - Il centro per sua natura sostiene le attivita' di quelle componenti delle istituzioni di cui all'art. 884 che sono particolarmente volte alle ricerche di informatica. Art. 887. - Sono organi del centro: a) il consiglio direttivo e il suo presidente; b) il comitato tecnico; c) il direttore del centro. Art. 888. - Il consiglio direttivo e' costituito da professori ufficiali rappresentanti dell'Universita' di Napoli e da un massimo di dodici professori ufficiali rappresentanti delle istituzioni di cui all'art. 884 nel numero fissato dalle relative convenzioni. I rappresentanti dell'Universita' di Napoli sono distribuiti come segue: a) tre professori ufficiali della facolta' di scienze; b) tre professori ufficiali della facolta' di ingegneria; c) due professori ufficiali della facolta' di economia e commercio; d) due professori ufficiali della facolta' di agraria; e) due professori ufficiali della facolta' di architettura; f) un professore ufficiale di ciascuna delle altre facolta'. Fa parte inoltre del consiglio direttivo il direttore amministrativo dell'Universita' di Napoli o un funzionario da lui delegato. Il consiglio direttivo elegge il presidente ed il segretario fra i rappresentanti dell'Universita' di Napoli e degli enti di cui all'art. 884. I membri del consiglio direttivo di cui alle voci a), b), c), d), e), f), sono nominati dal rettore su proposta delle rispettive facolta'. I rappresentanti dell'Universita' di Napoli e quelli degli enti di cui all'art. 884 durano in carica tre anni purche' conservino la qualifica di professori ufficiali e sono nominabili al massimo per due volte consecutive. Art. 889. - Il comitato tecnico e' costituito da esperti del settore degli elaboratori elettronici e dell'elaborazione automatica dei dati. Il comitato tecnico e' costituito da: a) il direttore del centro; b) il segretario amministrativo del centro; c) un rappresentante eletto dal personale tecnico del centro nel proprio ambito; d) non piu' di sei membri scelti fra il personale docente delle istituzioni di cui all'art. 884 che abbiano comprovata esperienza nel settore degli elaboratori elettronici e dell'elaborazione automatica dei dati. I membri del comitato tecnico di cui alle voci c) e d) durano in carica due anni. I membri di cui alla voce d) non possono contemporaneamente far parte anche del consiglio direttivo. Art. 890. - Il direttore del centro nominato dal rettore e' scelto tra i professori ufficiali dell'Universita'. Art. 891. - Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del consiglio direttivo e previo parere del senato accademico. Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore, previa approvazione ministeriale.
PERTINI SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1981
Registro n. 44 istruzione, foglio n. 150
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