DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. 1164
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Riconosciuta l'opportunita' di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in fisica;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
La tabella XXI, dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, concernente il corso di laurea in fisica, e' modificata nel senso che l'insegnamento fondamentale obbligatorio, del primo biennio, di "esperimentazioni fisica (biennale)" e' sostituito dai due insegnamenti fondamentali obbligatori annuali di "esperimentazioni fisica I" e di "esperimentazioni fisica II".
Art. 2
La disposizione di cui al precedente articolo ha effetto per coloro che si iscrivono al primo anno del corso di laurea in fisica a cominciare dall'anno accademico 1981-82.
PERTINI SARTI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 luglio 1981
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 305
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