DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. 1208

Type DPR
Publication 1980-01-14
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 183, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

All'art. 77 dello statuto dell'Universita' di Trieste, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti: biopolimeri; cristallo-chimica; spettroscopia a radiofrequenza; chimica dei coloranti; chimica fisica organica; chimica delle sostanze organiche naturali; chimica dei composti eterociclici. L'insegnamento di complementi di matematica e' soppresso. All'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico chimico-fisico sono aggiunti i seguenti: chimica dei composti organometallici; chimica dei composti di coordinazione; chimica inorganica superiore; termodinamica statistica; cristallo-chimica; spettroscopia a radiofrequenza; L'insegnamento di astrofisica e' soppresso.

Art. 2

Nell'art. 79 l'insegnamento di matematiche superiori per l'indirizzo generale e' sostituito da quello di algebra superiore; gli insegnamenti complementari di applicazione della matematica all'economia, astrofisica, cibernetica e teoria dell'informazione, chimica generale ed inorganica con elementi di organica, geodesia, complementi di fisica generale, istituzioni di fisica teorica, spettroscopia, teoria quantistica delle misure sono soppressi; sono istituiti i seguenti insegnamenti complementari: algebra commutativa, algebra omologica, analisi funzionale, teoria delle equazioni differenziali, topologia algebrica, topologia differenziale, didattica della matematica, magneto fluido dinamica, matematiche complementari 11, teoria dei controlli automatici, complementi di analisi numerica; l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: l'esame di laurea potra' essere preceduto da un esame di cultura generale, da sostenersi dopo l'iscrizione al quarto anno. L'ammissione all'esame di cultura generale e' subordinato al superamento degli esami relativi agli insegnamenti fondamentali.

Art. 3

All'art. 80 all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: anatomia vegetale; botanica sistematica; ecologia ed etologia animale; embriologia degli invertebrati; fitosociologia; palinologia, limnologia, micologia.

Art. 4

All'art. 81 all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: biofisica; immunologia; statistica e biometria; genetica di popolazioni; analisi biologiche.

Art. 5

All'art. 82 all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: petrologia del sedimentario; prospezioni geochimiche; climatologia; carsologia; geologia marina; paleoecologia; geologia del cristallino; petrografia applicata; geologia del quaternario; geologia strutturale; fotogeologia; cartografia geotecnica; geologia economica; geochimica applicata.

Art. 6

L'art. 86 e' sostituito dal seguente: Art. 86. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico universitario e dall'eventuale proprio piano di studi. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema riguardante una materia pertinente al corso di laurea seguito e all'indirizzo prescelto, concordato dal candidato col professore della materia stessa o con altro professore a cio' autorizzato dalla facolta' per i corsi di laurea per i quali la facolta' lo ritiene opportuno, nonche' nella discussione di una tesina orale scelta in materia diversa da quella della dissertazione di laurea, con l'approvazione del professore della disciplina in questione o di altro professore sempre autorizzato dalla facolta'. L'esame di laurea puo' essere integrato da un esame di cultura generale e da prove pratiche stabilite dal consiglio di facolta'.

Art. 7

Dopo l'art. 88 con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il nuovo seguente articolo: Art. 89. - Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali sono istituiti: biblioteca di facolta'; seminario ecologico.

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1981

Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 383

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.