DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. 1211
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' libera di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, n. 626, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1438, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' libera di Trento e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Universita' degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
All'art. 23, relativo al corso di laurea in matematica, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: geometria III; analisi matematica III; algebra II; biomatematica; analisi numerica.
Art. 2
All'art. 24, relativo al corso di laurea in fisica, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: fisica molecolare; teoria dei campi; didattica della fisica; elettronica quantistica.
Art. 3
All'art. 27, relativo al corso di laurea in economia politica, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: diritto privato comparato; diritto penale commerciale; diritto delle Comunita' europee; economia monetaria internazionale; economia montana e forestale; finanza aziendale; finanza degli enti locali; matematica finanziaria e attuariale; ricerca operativa; ragioneria pubblica; statistica; statistica aziendale; statistica economica; sistemi informativi; sistemi economici comparati; economia monetaria e creditizia; economia del settore pubblico; revisione e certificazione di bilancio. Nello stesso articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari: metodi di ricerca operativa; psicologia sociale; sistemi economici e sociali comparati; storia contemporanea; storia della statistica; teoria e politica monetaria internazionale.
Art. 4
Dopo l'art. 28, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del diploma in statistica: Art. 29. - E' istituita presso la facolta' di economia e commercio uno scuola di statistica, diretta al conferimento del diploma in statistica. Essa ha la durata di due anni. Art. 30. - Insegnamenti fondamentali: 1) elementi di matematica; 2) statistica; 3) statistica economica - corso elementare; 4) statistica giudiziaria (semestrale); 5) statistica sociale (semestrale); 6) antropometria (semestrale); 7) statistica sanitaria (semestrale); 8) sociologia generale; 9) demografia; 10) geografia politica ed economica. Insegnamenti complementari: 1) economia politica - corso elementare; 2) istituzioni di diritto privato; 3) istituzioni di diritto pubblico; 4) statistica metodologica; 5) calcolo delle probabilita'; 6) statistica aziendale e analisi di mercato; 7) controllo statistico delle qualita' e statistica industriale; 8) programmazione ed interpretazione statistica degli esperimenti; 9) teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati; 10) sistemi informativi; 11) diritto regionale e degli enti locali; 12) finanza degli enti locali; 13) matematica finanziaria e attuariale; 14) economia d'azienda; 15) geometria analitica; 16) economia regionale. Gli insegnamenti semestrali di statistica giudiziaria e statistica sociale e quelli, pure semestrali, di antropometria e statistica sanitaria comportano rispettivamente esami unici. L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno. Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre facolta' dell'ateneo, previa approvazione del preside della facolta' dalla quale e' rilasciato il diploma in statistica. Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due complementari.
Art. 5
Il primo comma dell'art. 32 e' modificato nel senso che dopo la parola "istituti scientifici" sono inserite le seguenti "dei dipartimenti". Nello stesso articolo il secondo comma e' modificato nel senso che dopo le parole "all'istituto" sono inserite le seguenti "al dipartimento".
Art. 6
L'art. 53 e' sostituito dal seguente: Qualora vengano temporaneamente a trovarsi assegnati alle facolta' meno di tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, procede alla costituzione di un comitato ordinatore integrando il numero dei professori di ruolo con la nomina di tante unita' quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre. Al comitato ordinatore sono attribuite le funzioni che le vigenti disposizioni di legge e il regolamento demandano al consiglio di facolta'. I professori che nel frattempo vengono a ricoprire i posti di ruolo assegnati alle singole facolta' sono aggregati al rispettivo comitato ordinatore. Detti comitati cessano dalle loro funzioni allorquando alla rispettiva facolta' risultano assegnati almeno tre professori di ruolo. I professori chiamati a far parte del comitato ordinatore non possono comunque restare in carica per un periodo di tempo superiore a due anni.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1981
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 385
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