DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. 1226
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti: scuola di specializzazione in chirurgia vascolare; corso di perfezionamento in neonatologia.
Art. 2
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare e del corso di perfezionamento in neonatologia. Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare Art. 265. - La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso la cattedra di chirurgia vascolare. Art. 266. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 267. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 268. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 269. - Il numero massimo degli allievi e' di tre per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 279. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 271. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare; 2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna; 3) anatomia patologica dell'apparato vascolare; 4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; 5) vasculopatie di interesse medico e specialistico; 6) semeiologia radiologica delle malattie vascolari. 2° Anno: 7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; 8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; 9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico; 10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi. 3° Anno: 11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; 12) terapia chirurgica delle malattie vascolari; 13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I. 4° Anno: 14) informatica medica; 15) rianimazione e terapia intensiva; 16) patologia e clinica vascolare pediatrica I; 17) epidemiologia delle malattie vascolari; 18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria; 19) chirurgia vascolare applicata a malattie di vari organi II. 5° Anno: 20) elementi di bioingegneria applicati al circolo; 21) principi e tecnica di circolazione extracorporea; 22) terapia intensiva; 23) patologia e clinica vascolare pediatrica II; 24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare; 25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III. Art. 272. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 273. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine di corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e devono sostenere una prova clinica. Corso di perfezionamento in neonatologia Art. 274. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia e' istituito un corso di perfezionamento in neonatologia. Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico e di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia. La durata del corso e' annuale. Art. 275. - Al corso possono essere ammessi gli aspiranti gia' in possesso di diploma conseguito presso una scuola di specializzazione in pediatria (in clinica pediatrica e/o puericultura). Il numero degli ammessi e' stabilito in dieci. L'ammissione viene conseguita per titoli ed esami. Art. 276. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore del corso e' coadiuvato da un consiglio direttivo composto dai direttori della clinica ostetrica e ginecologica, della clinica pediatrica e della puericultura. Art. 277. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) clinica della gravidanza, del parto normale ed a rischio; 2) fisiopatologia e teratologia embrio-fetale; 3) genetica della patologia cromosomica e delle malattie metaboliche congenite; 4) fisiologia neonatale; 5) immunologia neonatale; 6) farmacologia neonatale; 7) patologia neonatale; 8) anatomia patologica del feto e del neonato; 9) clinica e terapia neonatale; 10) affezioni chirurgiche del neonato; 11) assistenza del neonato sano e malato; 12) rianimazione e cure intensive neonatali; 13) tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e patologia neonatale; 14) diagnostica radiologica neonatale; 15) evoluzione ed esiti della patologia feto-neonatale; 16) biochimica neonatale. Gli insegnamenti sono impartiti attraverso lezioni e seminari e sono integrate, a giudizio del consiglio direttivo, da conferenze su problemi neonatologici. Art. 278. - E' fatto obbligo all'allievo di effettuare esercitazioni pratiche nei reparti. Tale obbligo comprende un periodo di frequenza in sala parto e nelle sezioni di neonatologia indicate dal consiglio direttivo. Art. 279. - Alla conclusione del corso l'allievo sostiene un esame globale di profitto e svolge una dissertazione scritta su un argomento di attualita' in campo neonatologico da discutere dinanzi a una commissione formata dal direttore e da insegnanti del corso. La sessione di esami e' unica alla fine del corso. All'allievo che ha completato le prove con esito favorevole viene rilasciato un diploma di perfezionamento in neonatologia. Il diploma non comporta il diritto alla qualifica di specialista. Art. 280. - Le tasse e i contributi dovuti all'allievo ammesso al corso sono i seguenti: a) una tassa di immatricolazione, nella misura di L. 10.000; b) una tassa annuale di iscrizione, nella misura di L. 50.000; c) una soprattassa annuale di esami di profitto nella misura di L. 10.000; d) contributi clinici e di laboratorio nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della facolta' di medicina e chirurgia; e) la tassa di diploma e' fissata in L. 6.000.
Art. 3
Gli articoli 289 e 292 dello statuto dell'Universita' di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 535 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 289. - Il numero massimo degli allievi e' di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 292. - Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche e di conferenze riguardanti argomenti specialistici. La frequenza ai corsi, alle esercitazioni pratiche ed alle conferenze e' obbligatoria. In caso contrario gli specializzandi non possono ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 ottobre 1981
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 354
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