DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 1229

Type DPR
Publication 1980-09-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 192 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti nuove scuole: scuola di specializzazione in chirurgia plastica, scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria, scuola di specializzazione in fisioterapia.

Art. 2

Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia plastica, fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria e in fisioterapia. Scuola di specializzazione in chirurgia plastica Art. 266. - La scuola di specializzazione in chirurgia plastica ha sede presso la clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Universita' degli studi di Bari e conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia plastica. Art. 267. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 268. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 269. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 270. - Il numero degli allievi complessivamente e' di tredici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 271. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 272. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia ed embriologia con particolare riguardo al capo, al collo, arti superiori e inferiori, organi genitali; patologia generale (infezioni, flogosi, immunita', etiopatogenesi delle malattie congenite, neoplasie maligne e benigne; anestesiologia e rianimazione: concetti generali; patologia secondaria; guarigione delle ferite; principi e regole pratiche di chirurgia (strumenti, sterilita', emostasi); trapianti (biennale) I; autoinnesti: indicazioni per l'utilizzazione terapeutica di cute, derma, grasso, fascia, cartilagine, ossa, tendini, segmenti nervosi e tessuti compositi; semeiologia del sistema nervoso periferico; anatomia ed istopatologia, con particolare riferimento alla malattia-ustione e alle neoplasie maligne e benigne. 2° Anno: anatomia chirurgica; tecniche e procedure operatorie in chirurgia generale e in chirurgia plastica; trapianti (biennale) II; omoinnesti: concetti generali (con particolare riferimento agli aspetti genetici ed immunitari); tipizzazione dei tessuti; utilizzazione clinica degli omoinnesti; etero-innesti: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica; inserti non biologici: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica; traumatologia dei tessuti molli; traumi complessi interessanti cute, tessuti molli e ossa; shock emorragico; shock traumatico; shock da ustione; malattia-ustione: fisiopatologia e clinica (biennale) I. 3° Anno: malattia-ustione: terapia medica e chirurgica (biennale) II; lesioni da raggi; elementi di chirurgia addominale; elementi di otorinolaringoiatria; elementi di stomatologia; elementi di ortopedia generale; dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) I; elementi di genetica. 4° Anno: metodologia chirurgica differenziale; malformazioni congenite del volto, delle mani e degli organi genitali; agenesie; chirurgia riparatrice e ricostruttiva della mano; trattamento chirurgico delle lesioni del volto e delle fratture del massiccio facciale; trattamento chirurgico delle deformita' congenite ed acquisite del naso, delle labbra, del mento, della mandibola, del palato, del pavimento dell'orbita, del padiglione auricolare; metodologia chirurgica differenziale applicata ai danni anatomici e funzionali derivanti dalla paralisi del 7°; chirurgia d'urgenza; dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) II. 5° Anno: patologia traumatica delle arterie e dei nervi periferici; elementi di chirurgia vascolare; microchirurgia vascolare e nervosa; elementi di criobiologia e crioterapia; elementi di fisiochinesiterapia; problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica; medicina legale e delle assicurazioni, con particolare riferimento alle deformita' e alle menomazioni funzionali di origine traumatica. Art. 273. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 274. - E' fatto obbligo agli allievi del primo biennio a presenziare ad un minimo di trenta sedute operatorie per anno; gli allievi del 3°, 4° e 5° anno devono partecipare ad un numero di cinquanta interventi per anno. Art. 275. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corsi pluriennali l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia plastica, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria Art. 276. - La scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria ha sede presso l'istituto di clinica medica prima dell'Universita' degli studi di Bari. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria ha la durata di tre anni accademici. Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito, almeno all'inizio del corso, l'abilitazione all'esercizio professionale. Per l'ammissione e' previsto un concorso per titoli ed esami. Il numero complessivo degli iscritti nei tre anni di corso non puo' essere superiore a dodici. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Le materie d'insegnamento ed i relativi esami sono cosi' ripartiti: 1° Anno: 1) anatomia funzionale dell'apparato respiratorio; 2) fisiomeccanica della respirazione; 3) le funzioni respiratorie ai vari livelli; 4) le funzioni del circolo polmonare; 5) attivita' non respiratorie del polmone; 6) metodologia di indagine della funzionalita' respiratoria; 7) i farmaci del respiro. 2° Anno: 1) inquadramento generale e diagnostico di patologia bronco-pleuro-polmonare; 2) le alterazioni funzionali respiratorie in patologia bronco-pleuro-polmonare; 3) l'insufficienza respiratoria nei suoi aspetti eziopatogenetici clinici e terapeutici; 4) fisiopatologia cardio-circolatoria nei bronco-pneumopatici; 5) le alterazioni funzionali respiratorie nei vasculopatici e nei cardiopatici. 3° Anno: 1) terapia medica generale delle sindromi da disfunzione respiratoria; 2) terapia strumentale dell'insufficienza respiratoria; 3) metodologie di rieducazione funzionale respiratoria; 4) la rieducazione respiratoria nelle broncopneumopatie invalidanti; 5) terapia cardiologica e del circolo nei broncopneumopatici cronici; 6) terapia d'urgenza nelle sindromi disfunzionali respiratorie; 7) prevenzione e cura dell'invalidita' respiratoria. Esercitazioni - Esami - Diplomi. - I corsi d'insegnamento sono integrati da turni obbligatori di esercitazioni pratiche nei reparti di degenza, nei laboratori di ricerca, e da conferenze; gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso; per il conseguimento del diploma di specializzazione e' prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta. Scuola di specializzazione in fisioterapia Art. 277: a) La scuola di specializzazione in fisioterapia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica I e conferisce il diploma di specializzazione in fisioterapia. b) Il corso ha la durata di tre anni. c) Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia previo esame di ammissione. d) Il numero degli iscritti e' stabilito in quattro per ogni anno di corso per un totale di dodici iscritti. e) La frequenza e' obbligatoria nell'istituto sede della scuola per tutta la durata dell'anno accademico (nove mesi). E' in facolta' del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia o di fisioterapia di ospedali di prima categoria. Per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola puo' essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno. f) Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata dei corsi di studio. g) Gli insegnamenti si svolgono con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento deve anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero viene fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie. h) Le materie di insegnamento si distinguono in materie di base ed in materie di caratterizzazione. i) Le materie di base sono le seguenti: 1) principi di anatomia funzionale; 2) fisiopatologia dell'apparato neuromotore; 3) semeiotica clinica delle motulesioni neurologiche; 4) semeiotica e clinica delle deformita' e motulesioni ortopediche; 5) massoterapia e terapia manuale; 6) cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica; 7) idroterapia e balneoterapia; 8) elettroterapia e elettrologia; 9) terapia con onde corte ed altri mezzi fisici; 10) rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico; 11) rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico. Le materie di caratterizzazione sono le seguenti: 1) elettromiografia; 2) cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche; 3) rieducazione respiratoria; 4) riabilitazione nei disturbi del linguaggio; 5) problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione; 6) medicina assicurativa; 7) rieducazione nei disturbi della visione; 8) climatoterapia; 9) problemi di riabilitazione geriatrica; 10) riqualificazione professionale. l) Le materie di insegnamento sono cosi' suddivise nei tre anni di corso: 1° Anno: principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative); fisiopatologia dell'apparato neuromotore (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative); cinesiterapia e riabilitazione delle materie internistiche; riabilitazione nei disturbi del linguaggio; medicina assicurativa; riqualificazione professionale. 2° Anno: semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per le materie di insegnamento di base del 3° anno); semeiotica e clinica delle deformita' e motulesioni ortopediche (propedeutico per le materie di insegnamento di base del 3° anno); massoterapia e terapia manuale; cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica; idroterapia e balneoterapia; elettromiografia. 3° Anno: elettroterapia ed elettrologia; terapia con onde corte ed altri mezzi fisici; rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico; rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico; rieducazione respiratoria; climatoterapia; problemi di riabilitazione geriatrica; rieducazione nei disturbi della visione; problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione. m) Gli esami si svolgono per singola materia. Gli esami sono teorici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo e' obbligatorio il superamento degli esami delle materie fondamentali del corso. E' consentito soltanto di posticipare gli esami delle eventuali materie di caratterizzazione, il cui superamento e' comunque necessario per l'ammissione all'esame di diploma. n) Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato deve superare una tesi stampata o dattiloscritta su un argomento della specialita'. o) L'unificazione degli ordinamenti delle singole scuole nelle varie universita' italiane facilitera' eventuali trasferimenti da una scuola all'altra per giustificati motivi. La validita' dei motivi e' giudicata dal direttore della scuola ed in caso di contestazione dal consiglio della facolta'.

PERTINI SARTI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 ottobre 1981

Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 352

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