DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. 1232

Type DPR
Publication 1980-12-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 560, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la prima facolta' di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in oncologia. Scuola di specializzazione in oncologia Art. 561. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di patologia generale e conferisce il diploma di specialista in oncologia. Art. 562. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 563. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorita' competente. Art. 564. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 565. - Il numero massimo degli allievi e' di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 566. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 567. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: patologia generale dei tumori I; oncologia sperimentale I; anatomia ed istologia patologica dei tumori I; epidemiologia dei tumori; cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria; immunologia dei tumori. 2° Anno: patologia generale dei tumori II; oncologia sperimentale II; anatomia ed istologia patologica dei tumori II; citodiagnostica dei tumori; prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio; radiodiagnostica dei tumori; oncologia medica I; oncologia chirurgica I. 3° Anno: oncologia medica II; oncologia chirurgica II; radioterapia dei tumori; oncologia dell'apparato genitale femminile; oncologia pediatrica; principi di riabilitazione oncologica; organizzazione della lotta contro i tumori. La scuola provvede ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti ad integrazione di quelli elencati nello statuto. Art. 568. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, seminari e conferenze organizzate dalla scuola e' obbligatoria per l'ammissione agli esami. Il superamento degli esami di ciascuno anno e' condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Art. 569. - Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 2

Gli articoli 618, 619, 620, 621, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia della seconda facolta' di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti; Scuola di specializzazione in ortopedia Art. 618. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso la clinica ortopedica della seconda facolta' di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico. Art. 619. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi e' di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 620. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Insegnamento pratico: chirurgia generale; pronto soccorso generale; fisioterapia. Insegnamento teorico: anatomia dell'apparato locomotore; fisiologia dell'apparato locomotore; semeiotica ortopedica; nozioni di chirurgia generale; bioingegneria dell'apparato locomotore I. 2° Anno: Insegnamento pratico: chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore); reparti di pronto soccorso traumatologico; reparti di ortopedia e traumatologia. Insegnamento teorico: anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I; patologia dell'apparato locomotore I; clinica ortopedica I; traumatologia dell'apparato locomotore I; radiologia I; nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; bioingegneria dell'apparato locomotore II. 3° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi). Insegnamento teorico: anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II; patologia dell'apparato locomotore II; clinica ortopedica II; traumatologia dell'apparato locomotore II; radiologia II; tecnica operatoria I; apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati; elementi di reumatologia. 4° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori). Insegnamento teorico: patologia dell'apparato locomotore III; clinica ortopedica III; traumatologia dell'apparato locomotore III; tecnica operatoria II; fisiokinesiterapia I; neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; nozioni di medicina legale. 5° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori); officine ortopediche. Insegnamento teorico: patologia dell'apparato locomotore IV; clinica ortopedica IV; traumatologia dell'apparato locomotore IV; tecnica operatoria III; fisiokinesiterapia II. Art. 621. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3

Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la seconda facolta' di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in patologia generale. Scuola di specializzazione in patologia generale Art. 653. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale della seconda facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni. La durata complessiva del corso di studi non e' suscettibile di abbreviazioni. La frequenza alla scuola e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame. Art. 654. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale sara' rilasciato il diploma di specialista in patologia generale. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti. Art. 655. - Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sara' rilasciato il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico. Art. 656. - L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami. Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 657. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: I BIENNIO (Propedeutico) 1° Anno: 1) istituzioni di patologia generale; 2) patologia delle infezioni; 3) epidemiologia e patologia ambientale; 4) immunologia; 5) parassitologia e diagnostica parassitologica. 2° Anno: 6) radiobiologia e patologia da radiazioni; 7) oncologia generale; 8) immunopatologia e analisi immunologiche; 9) analisi chimicocliniche; 10) fisiopatologia generale I corso (metabolismo e sistema endocrino). II BIENNIO (conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale) 3° Anno: 11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica; 12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia; 13) fisiopatologia generale II corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici). 4° Anno: 14) diagnostica oncologica; 15) diagnostica istopatologica; 16) diagnostica ultrastrutturale; 17) fisiopatologia generale III corso (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio). II BIENNIO (conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico) 3° Anno: 11) tecniche di batteriologia; 12) tecniche di virologia; 13) tecniche di citologia e citogenetica. 4° Anno: 14) statistica e biometria; 15) colture in vitro: aspetti biologici e applicativi; 16) tecniche ematologiche; 17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali. Art. 658. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 659. - Il direttore, puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa. Art. 660. - Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, e' obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.

PERTINI - BODRATO

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 ottobre 1981

Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 355

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