DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1980, n. 1234
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono aggiunte le seguenti scuole: seconda scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione; seconda scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio); seconda scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
Art. 2
L'art. 264, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, e' soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in urologia Art. 264. - La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso la clinica urologica dell'Universita' di Milano e conferisce il diploma di specialista in urologia. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di dodici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti: 1° Anno: 1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile. Esame: anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile; 2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile. Esame: fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile; 3) batteriologia in urologia. Esame: batteriologia in urologia; 4) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I. 2° Anno: 1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale II. Esame: semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale; 2) le nefropatie mediche. Esame: le nefropatie mediche; 3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile. Esame: anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile; 4) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I; 5) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I. 3° Anno: 1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II. Esame: patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; 2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II. Esame: radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile; 3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia. Esame: le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia; 4) andrologia. Esame: andrologia. 4° Anno: 1) anatomia ed istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile. Esame: anatomia ed istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile; 2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali. Esame: farmacoterapia delle affezioni uro-genitali; 3) anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico. Esame: anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico. 4) nefrologia chirurgica. Esame: nefrologia chirurgica. 5) clinica urologica I. 6) procedimenti di chirurgia endoscopica I. 7) interventi e procedimenti operatori sull'appaiato urinario e genitale maschile I. 5° Anno: 1) clinica urologica II. Esame: clinica urologica. 2) patologia e clinica urologica infantile. Esame: patologia e clinica urologica infantile. 3) urologia ginecologica. Esame: urologia ginecologica. 4) procedimenti di chirurgia endoscopica II. 5) la chirurgia dell'intestino. 6) la chirurgia vascolare; 7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile II. Esame: interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno a eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Art. 3
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione II, ematologia generale (clinica e laboratorio) II, gastroenterologia ed endoscopia digestiva II. Seconda scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione Art. 265. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso la seconda cattedra di anestesia e rianimazione. Art. 266. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 267. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 268. - La durata del corso degli studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 269. - Il numero massimo degli allievi e' di cinquanta per anno di corso e complessivamente di centocinquanta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 270. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 271. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia applicata all'anestesia e rianimazione; 2) biochimica applicata all'anestesia e rianimazione. 3) farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione; 4) fisica applicata all'anestesia e rianimazione; 5) fisiologia applicata all'anestesia e rianimazione; 6) anestesiologia; 7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico. 8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; 9) esercitazioni pratiche. 2° Anno: 1) anestesiologia; 2) terapia antalgica; 3) rianimazione; 4) esercitazioni pratiche. 3° Anno: 1) rianimazione; 2) tecniche speciali di anestesia; 3) tecniche speciali di rianimazione; 4) indagini diagnostiche attinenti alla specialita'; 5) esercitazioni pratiche. La frequenza alle lezioni e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame. Art. 272. - Al termine di ogni anno gli allievi devono superare un esame sulle materie dell'anno. La frequenza alle lezioni, esercitazioni pratiche nei reparti sono obbligatorie. Seconda scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) Art. 273. - La durata del corso e' di tre anni. La frequenza della scuola e' obbligatoria. Il numero degli iscritti alla scuola e' fissato in cinque per ogni anno in corso. Le materie d'insegnamento sono: 1° Anno: morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue I; genetica ematologica; fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi; fisiopatologia ematologica I; biochimica ematologica; fisiopatologia del plasma; tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia I. 2° Anno: morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue II; fisiopatologia ematologica II; immunoematologia; tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia II; patologia speciale ematologica I; clinica delle emopatie I; anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti in oncologia. 3° Anno: tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia III; nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate alla ematologia; radiodiagnostica e radioterapia ematologica; patologia speciale ematologica II; clinica delle emopatie II; terapia sistematica ematologica; terapia trasfusionale. Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, puo' invitare studiosi competenti ad impartire lezioni e conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico. Modalita' di ammissione: per titoli ed esami Titoli di ammissione: laurea in medicina e chirurgia e possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorita' competente. Non e' consentita abbreviazione di corso. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Seconda scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva Art. 274. - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso la terza cattedra di clinica medica generale e terapia medica e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Art. 275. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di sei per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia clinica; farmacologia clinica; chimica clinica, coprologia, parassitologia; genetica; biostatistica ed epidemiologia. 2° Anno: clinica medica generale I; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas I; anatomia ed istologia patologica I; fisiopatologia e semeiotica digestiva I; radiologia e medicina nucleare I; scienza dell'alimentazione e dietetica. 3° Anno: clinica medica generale II; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II; anatomia ed istologia patologica II; fisiopatologia e semeiotica digestiva II; radiologia e medicina nucleare II; endoscopia digestiva I. 4° Anno: clinica medica generale III; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III; endoscopia digestiva II; terapia intensiva; gastroenterologia pediatrica; elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas. E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola. Ogni scuola puo' aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalita' del corso. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali o triennali, invece, e' dato l'esame alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Art. 4
Gli articoli 290, 291, 292 dello statuto dell'Universita' di Milano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1976, n. 935, relativi alla scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria Art. 290. - La scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria ha la durata dei corsi di tre anni. Il piano di studi e' il seguente: 1° Anno: 1) anatomia funzionale dell'apparato respiratorio; 2) fisiomeccanica della respirazione; 3) le funzioni respiratorie ai vari livelli; 4) le funzioni del circolo polmonare; 5) attivita' non respiratorie del polmone; 6) metodologia di indagine della funzionalita' respiratoria; 7) i farmaci del respiro; 8) elementi di statistica e nozioni di matematica ad essa attinenti. 2° Anno: 1) inquadramento generale e diagnostico di patologia bronco-pleuro-polmonare; 2) le alterazioni funzionali respiratorie in patologia bronco-pleuro-polmonare; 3) l'insufficienza respiratoria nei suoi aspetti eziopatogenetici, clinici e terapeutici; 4) fisiopatologia cardiocircolatoria nei broncopneumopatici; 5) le alterazioni funzionali respiratorie nei vasculopatici e nei cardiopatici; 6) statistica per medici; 7) principi generali di fisiokinesiterapia respiratoria e loro applicazioni. 3° Anno: 1) terapia medica generale delle sindromi da disfunzione respiratoria; 2) terapia strumentale della insufficienza respiratoria; 3) metodologia di rieducazione funzionale respiratoria; 4) la rieducazione respiratoria nelle broncopneumopatie invalidanti; 5) terapia cardiologica e del circolo nei broncopneumopatici cronici; 6) terapia d'urgenza nelle sindromi disfunzionali respiratorie; 7) prevenzione e cura dell'invalidita' respiratoria; 8) applicazione dei metodi statistici; 9) psicosemeiologia e psicoterapia del broncopneumatico cronico. Art. 291. - Il numero degli iscritti per ogni anno e' dieci. Art. 292 - Esercitazioni, esami, diploma. - I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di frequenza ai fini dell'apprendimento nei reparti di degenza, nei laboratori di ricerca, da esercitazioni pratiche e da conferenze; gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso; per il conseguimento del diploma di specializzazione e' prescritta la presentazione e la discussione di dissertazione scritta.
Art. 5
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