LEGGE 6 febbraio 1981, n. 21
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il primo comma dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e modificato con il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 439, è sostituito dai seguenti: "I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino all'espletamento degli esami di idoneità da parte delle stesse amministrazioni. Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti a tempo pieno ad una attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione".
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