LEGGE 10 febbraio 1981, n. 23
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con l'importo di L. 205.829.040.000 all'aumento del capitale fino a lire 300 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro. La somma di L. 205.829.040.000 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 57 miliardi per l'anno 1980, di lire 92 miliardi per l'anno 1981 e di L. 56.829.040.000 per l'anno 1982.
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