LEGGE 17 febbraio 1981, n. 26
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, di cui alla legge 22 marzo 1967, n. 161, assume la denominazione di Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è dotato di personalità giuridica privata. Esso ha sede presso il Ministero della marina mercantile ed è soggetto alla sua vigilanza. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, stabilisce le modalità attraverso le quali si realizza il collegamento funzionale tra Ministero e Fondo gestione e la allocazione di quest'ultimo presso la struttura ministeriale. Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali succede in tutte le situazioni patrimoniali attive e passive del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali. Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali verranno denominati, negli articoli successivi della presente legge, rispettivamente Fondo gestione e Fondo assistenza.
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