LEGGE 20 febbraio 1981, n. 30
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito
Alle dipendenze di ciascuno dei sottonotati comandi è istituita una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi: 1) comando generale dell'Arma dei carabinieri, con sede a Roma e competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo comando generale; 2) comando regione militare nord-ovest con sede a Torino; comando regione militare nord-est, con sede a Padova; comando regione militare tosco-emiliana con sede a Firenze; comando regione militare centrale, con sede a Roma; comando regione militare meridionale, con sede a Napoli; comando regione militare della Sicilia, con sede a Palermo. In Sardegna, per la quale le attribuzioni dei comandanti di regione militare sono devolute al comandante militare della Sardegna, è istituita, con sede a Cagliari, una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dello stesso comando.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.