LEGGE 20 febbraio 1981, n. 31
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso) è equiparato a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra e sono conseguentemente ad esso applicabili tutte le provvidenze e le norme di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 febbraio 1981 PERTINI FORLANI - LAGORIO Visto, il Guardasigilli: SARTI
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