LEGGE 6 febbraio 1981, n. 42

Type Legge
Publication 1981-02-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della convenzione stessa.

Art. 3

A decorrere dalla stessa data di cui all'articolo 2, l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma e' designato quale autorita' centrale per gli adempimenti che a detta autorita' sono attribuiti dalla convenzione. L'ufficio unico, per tali adempimenti, si vale della propria organizzazione, secondo le disposizioni vigenti che ne regolano il funzionamento.

Art. 4

L'autorita' centrale, per l'applicazione dell'articolo 5 della convenzione, senza indugio e previa autorizzazione del pubblico ministero, a norma dell'articolo 805, primo comma, del codice di procedura civile, procede direttamente alla notifica degli atti da notificare nel territorio del mandamento di Roma; trasmette agli uffici del pubblico ministero presso i tribunali, secondo la loro competenza a norma dell'articolo 805, primo comma, del codice di procedura civile, gli atti da notificare nelle rispettive circoscrizioni. I detti uffici, data l'autorizzazione, trasmettono agli uffici unici costituiti presso le corti d'appello e i tribunali e agli ufficiali giudiziari addetti alle preture, secondo la loro competenza, gli atti da notificare nelle rispettive circoscrizioni. Quando sia chiesto, ai sensi dell'articolo 5, lettera b), della convenzione, che la notifica sia effettuata in una forma particolare, questa puo' essere osservata purche' non sia in contrasto con l'ordinamento dello Stato.

Art. 5

L'autorita' centrale, gli uffici unici costituiti presso le corti d'appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture rilasciano l'attestazione prevista dall'articolo 6 della convenzione, riguardo agli atti da essi rispettivamente compiuti. Essi sono tenuti, altresi', all'osservanza del disposto dell'articolo 148 del codice di procedura civile quando la notificazione sia stata eseguita a norma dell'articolo 5, lettera a), della convenzione. Qualora sia chiesto che l'attestazione di cui al comma precedente sia vistata dall'autorita' centrale, gli atti, senza indugio, sono rimessi dall'ufficiale giudiziario procedente a detta autorita' che, verificatane la regolarita' formale, vista l'attestazione e la trasmette al richiedente. Se e' chiesto che il visto sia apposto da un'autorita' giudiziaria, e' competente il capo dell'ufficio giudiziario presso il quale l'ufficiale giudiziario procedente esercita il suo ministero.

Art. 6

Gli uffici unici costituiti presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture, ciascuno nell'ambito della propria competenza, sono designati a ricevere dall'autorita' consolare o diplomatica dello Stato al quale appartiene il richiedente, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della convenzione, gli atti da notificare.

Art. 7

Art 7. E' competente a pronunciarsi sulla domanda di rimessione in termini, di cui all'articolo 16 della convenzione, i) giudice che sarebbe competente a decidere sulla impugnazione. Esso decide con ordinanza, sentite le parti in camera di consiglio. In caso di accoglimento della domanda, il giudice fissa alla parte un termine perentorio per la proposizione della impugnazione nelle forme ordinarie a decorrere dalla data di comunicazione dell'ordinanza effettuata a cura della cancelleria.

Art. 8

Il primo comma dell'articolo 142 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto e' notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato".

Art. 9

All'articolo 142 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200".

Art. 10

Il terzo comma dell'articolo 143 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte". La presente legge munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 febbraio 1981 PERTINI FORLANI - COLOMBO - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI

Convention

CONVENTION RELATIVE A LA SIGNIFICATION ET LA NOTIFICATION A L'ETRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES EN MATIERE CIVILE OU COMMERCIALE Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE ("SIGNIFICATION") E ALLA COMUNICAZIONE ("NOTIFICATION") ALL'ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI E EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE Gli Stati firmatari della presente Convenzione, Desiderando creare i mezzi idonei affinche' gli atti giudiziari e extragiudiziari che devono essere notificati o comunicati all'estero siano conosciuti dai loro destinatari in tempo utile, Nell'intento di migliorare a tale scopo l'assistenza reciproca giudiziaria semplificando ed accelerando la procedura, Hanno deciso di concludere una Convenzione al riguardo ed hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1 La presente Convenzione e' applicabile, in materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all'estero per esservi notificato o comunicato. La Convenzione non si applica quando l'indirizzo del destinatario dell'atto non e' conosciuto.

Convenzione-art. 2

Art. 2 Ciascuno Stato contraente designa una Autorita' centrale che assume, in conformita' agli articoli da 3 a 6, l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito. L'Autorita' centrale e' organizzata secondo le modalita' previste dallo Stato richiesto.

Convenzione-art. 3

Art. 3 L'Autorita' o l'ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all'Autorita' centrale dello Stato richiesto una richiesta in conformita' alla formula-modello allegata alla presente Convenzione, senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti ne' altra formalita' equivalente. La richiesta deve essere accompagnata dall'atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare.

Convenzione-art. 4

Art. 4 Se l'Autorita' centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non sono state rispettate, ne informa immediatamente il richiedente articolando i motivi di rilievo che riguardano la richiesta.

Convenzione-art. 5

Art. 5 L'Autorita' centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto: a) o secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio, b) o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purche' tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto. Salvo il caso previsto al comma precedente, lettera b), l'atto puo' sempre essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente. Se l'atto deve essere notificato o comunicato in conformita' al primo comma, l'Autorita' centrale puo' chiedere che l'atto sia redatto o tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo paese. La parte della richiesta conforme alla formula-modello allegata alla presente Convenzione, che contiene gli elementi essenziali dell'atto, viene consegnata al destinatario.

Convenzione-art. 6

Art. 6 L'Autorita' centrale dello Stato richiesto o ogni autorita' che esso abbia designato a tal fine, redige un'attestazione secondo la formula-modello allegata alla presente Convenzione. L'attestazione da' atto dell'esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e la data dell'esecuzione nonche' la persona alla quale l'atto e' stato consegnato. Se del caso, precisa il fatto che ne ha impedito l'esecuzione. Il richiedente puo' chiedere che l'attestazione che non sia redatta dall'Autorita' centrale o da un'autorita' giudiziaria venga vistata da una di queste autorita'. L'attestazione e' direttamente indirizzata al richiedente.

Convenzione-art. 7

Art. 7 Le annotazioni stampate nella formula-modello allegata alla presente Convenzione sono obbligatoriamente redatte o in lingua francese, o in lingua inglese. Possono, inoltre, essere redatte nella lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato d'origine. Gli spazi bianchi corrispondenti a tali annotazioni sono riempiti o nella lingua dello Stato richiesto o in lingua francese o in lingua inglese.

Convenzione-art. 8

Art. 8 Ciascuno Stato contraente ha la facolta' di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all'estero. Ogni Stato puo' dichiarare di opporsi all'uso di tale facolta' sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notifica o comunicato ad un cittadino dello Stato di origine.

Convenzione-art. 9

Art. 9 Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facolta' di utilizzare la via consolare per trasmettere, per la notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle autorita' di un altro Stato contraente che quest'ultimo ha designato. Se circostanze eccezionali lo esigono, ogni Stato contraente ha la facolta' di utilizzare, per gli stessi fini, la via diplomatica.

Convenzione-art. 10

Art. 10 La presente Convenzione non e' di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichiara di opporvisi: a) alla facolta' di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero, b) alla facolta', per gli ufficiali ministeriali i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione, c) alla facolta', per ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.

Convenzione-art. 11

Art. 11 La presente Convenzione non si oppone a che degli Stati contraenti si accordino per ammettere, ai fini della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari, altre vie di trasmissione diverse da quelle previste dagli articoli che precedono ed in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispettive autorita'.

Convenzione-art. 12

Art. 12 Le notificazioni o comunicazioni degli atti giudiziari provenienti da uno Stato contraente non possono dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto. Il richiedente e' tenuto a pagare o rimborsare le spese causate da: a) l'intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello Stato di destinazione, b) l'adozione di una forma particolare.

Convenzione-art. 13

Art. 13 L'esecuzione di una richiesta di notifica o di comunicazione in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione non puo' essere rifiutata se non quando lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione sia tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranita' o sicurezza. L'esecuzione non puo' essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendica la competenza giudiziaria esclusiva nell'affare in causa o non conosce mezzi legali che rispondano all'oggetto della domanda. In caso di rifiuto, l'autorita' centrale ne informa immediatamente il richiedente indicandone i motivi.

Convenzione-art. 14

Art. 14 Le difficolta' che potrebbero sorgere in occasione della trasmissione, a scopo di notifica o di comunicazione, di atti giudiziari saranno appianate per via diplomatica.

Convenzione-art. 15

Art. 15 Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione e il convenuto non compare, il giudice e' tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova: a) o che l'atto e' stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale Paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio, b) o che l'atto e' stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un'altra procedura prevista dalla presente Convenzione, e che, in ciascuna di tali eventualita', sia la notificazione o la comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perche' il convenuto abbia avuto la possibilita' di difendersi. Ciascuno Stato contraente ha la facolta' di dichiarare che i propri giudici, nonostante le disposizioni del primo comma, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni, benche' nessuna attestazione che dia atto della notificazione o comunicazione, o della consegna, sia stata ricevuta: a) l'atto e' stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente Convenzione, b) dalla data di invio dell'atto e' trascorso un termine che il giudice valutera' in ciascun caso particolare e che sara' di almeno sei mesi, c) malgrado ogni diligenza utile presso le autorita' competenti dello Stato richiesto, non e' stata ottenuta un'attestazione Il presente articolo non osta a che, in caso di urgenza, il giudice ordini ogni misura provvisoria conservativa

Convenzione-art. 16

Art. 16 Quando un atto introduttivo o un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione e una decisione e' stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facolta' di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni: a) il convenuto, senza che vi sia colpa da parte sua, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla, b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento. La richiesta di rimuovere la preclusione e' inammissibile se non e' formulata entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione. Ciascuno Stato contraente ha la facolta' di dichiarare che tale richiesta e' inammissibile se e' formulata dopo lo scadere di un termine che esso precisera' nella propria dichiarazione, purche' tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione. Il presente articolo non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.

Convenzione-art. 17

Art. 17 Gli atti extragiudiziari delle autorita' degli ufficiali "ministeriali" di uno Stato contraente possono essere trasmessi per la notificazione o la comunicazione in un altro Stato contraente nei modi ed alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

Convenzione-art. 18

Art. 18 Ogni Stato contraente puo' designare, oltre alla Autorita' centrale, altre autorita', di cui determinera' le competenze. Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'Autorita' centrale. Gli Stati federali hanno la facolta' di designare piu' Autorita' centrali.

Convenzione-art. 19

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