LEGGE 6 febbraio 1981, n. 43
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975: A) 8 marzo 1971: protocollo che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, modificata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955; B) 25 settembre 1975: protocollo addizionale n. 1 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929; protocollo addizionale n. 2 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955; protocollo addizionale n. 3 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955 e dal protocollo adottato a Guatemala l'8 marzo 1971; protocollo di Montreal n. 4 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, degli articoli XX, VII, VII, VIII e XVIII dei protocolli stessi.
PERTINI FORLANI - COLOMBO - SARTI - REVIGLIO - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Protocole
PROTOCOLE portant modification de la Convention pour l'unification de certaines regles relatives au transport aerien international signee a' Varsovie le 12 octobre 1929 amendee par le Protocole fait a' La Haye le 28 septembre 1955 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli. PROTOCOLLO che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 emendata con il Protocollo adottato all'Aja il 28 settembre 1955. I GOVERNI SOTTOSCRITTI: CONSIDERANDO che e' auspicabile emendare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata con il Protocollo adottato all'Aja il 28 settembre 1955, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo primo. La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente Capitolo e' la Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955.
Protocollo-art. II
Articolo II. L'articolo 3 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 3. 1. - In occasione del trasporto di passeggeri, deve essere consegnato un titolo di trasporto individuale o collettivo contenente: a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione: b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di una medesima Alta Parte contraente e se, sono previsti uno o piu' scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali. 2. - L'impiego di qualsiasi altra modalita' che attesti le indicazioni di cui al comma 1, a) e b), puo' sostituirsi alla consegna del titolo di trasporto menzionato al suddetto comma. 3. - L'inosservanza delle disposizioni del comma precedente non pregiudica l'esistenza ne' la validita' del contratto di trasporto che sara' nondimeno soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione di responsabilita'".
Protocollo-art. III
Articolo III. L'articolo 4 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 4. 1. - Per il trasporto di bagagli registrati, dovra' essere rilasciata una bolla dei bagagli che, nel caso non sia unita ad un titolo di trasporto conforme alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1°, o non sia inclusa in detto titolo di trasporto, dovra' contenere: a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione; b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di una stessa Alta Parte contraente e se sono previsti uno o piu' scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di detti scali. 2. - L'impiego di qualsiasi altra modalita' che attesti le indicazioni di cui al comma 1, a) e b) puo' sostituirsi al rilascio della bolla dei bagagli menzionata al suddetto comma. 3. - L'inosservanza delle disposizioni del comma precedente non pregiudica l'esistenza ne' la validita' del contratto di trasporto che sara' nondimeno soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi incluse quelle riguardanti la limitazione delle responsabilita'".
Protocollo-art. IV
Articolo IV. L'articolo 17 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: 1. - Il trasportatore e' responsabile del danno verificatosi in caso di morte o di qualsiasi lesione subita da un passeggero, per il motivo stesso che il fatto che ha causato la morte o la lesione si e' prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di qualsiasi operazione di imbarco o di sbarco. Tuttavia, il trasportatore non e' responsabile se la morte o la lesione sono derivati unicamente dallo stato di salute del passeggero. 2. - Il trasportatore e' responsabile del danno verificatosi in caso di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli, per il motivo stesso che il fatto all'origine della distruzione, della perdita o del deterioramento si e' prodotto a bordo dell'aeromobile nel corso di qualsiasi operazione di imbarco o di sbarco oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il trasportatore aveva in custodia i bagagli. Tuttavia il trasportatore non e' responsabile se il danno deriva unicamente dalla natura dei bagagli o da difetto loro proprio. 3. - Con riserva di disposizioni contrarie, nella presente Convenzione il termine "bagagli" indica sia i bagagli registrati che gli oggetti trasportati dal passeggero".
Protocollo-art. V
Articolo V. All'articolo 18 della Convenzione, i commi 1 e 2 sono soppressi e sostituiti dalle seguenti disposizioni: "1. - Il trasportatore e' responsabile del danno verificatosi in caso di distruzione, perdita o deterioramento delle merci allorche' il fatto che ha causato il danno si e' prodotto durante il trasporto aereo. 2. - Il trasporto aereo, ai sensi del comma precedente, comprende il periodo durante il quale le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia in aerodromo che a bordo di un aeromobile, in caso di atterraggio fuori da un aerodromo, o in un luogo qualsiasi".
Protocollo-art. VI
Articolo VI. L'articolo 20 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 20. 1. - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli il trasportatore non e' responsabile dei danni derivanti da un ritardo se dimostra che egli stesso e i suoi dipendenti avevano adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. 2. - Nel trasporto di merci, il trasportatore non e' responsabile dei danni prodottisi in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo ove dimostri che egli stesso e i suoi incaricati avevano adottato tutte le misure atte ad evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle".
Protocollo-art. VII
Articolo VII. L'articolo 21 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 21. Nel caso in cui dimostri la responsabilita' nel provocare il danno o nel contribuirvi, della persona che chiede il risarcimento, il trasportatore e' esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilita' nei confronti di tale persona, nella misura in cui la detta responsabilita' ha causato il danno o vi ha contribuito. Allorche' una richiesta di risarcimento viene presentata da una persona diversa dal passeggero, a causa della morte o di una lesione subita da quest'ultimo, il trasportatore e' ugualmente esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilita' nella misura in cui egli dimostri la responsabilita' di tale passeggero nel provocare il danno o nel contribuirvi".
Protocollo-art. VIII
Articolo VIII. L'articolo 22 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 22. 1. - a) Nel trasporto delle persone la responsabilita' del trasportatore e' limitata alla somma di un milione e cinquecentomila franchi per l'insieme delle richieste presentate a qualsiasi titolo per il risarcimento del danno subito in conseguenza della morte o di lesioni di un passeggero. Nel caso in cui, in base alla legge del tribunale incaricato, l'indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale di rendita non puo' superare la cifra di un milione cinquecentomila franchi. b) In caso di ritardo nel trasporto di persone, la responsabilita' del trasportatore e' limitata alla somma di sessantaduemila e cinquecento franchi per passeggero. c) Nel trasporto di bagagli, la responsabilita' del trasportatore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo e' limitata alla somma di quindicimila franchi per passeggero. 2. - a) Nel trasporto di merci, la responsabilita' del trasportatore e' limitata alla somma di duecentocinquanta franchi per chilogrammo, a meno che non sia stata fatta dal mittente una dichiarazione speciale di interesse alla consegna al momento della rimessa dei colli al trasportatore e dietro eventuale pagamento di una tassa supplementare. In questo caso, il trasportatore sara' tenuto a pagare fino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che essa e' superiore all'interesse male del mittente alla consegna. b) In caso di perdita, deterioramento o ritardo di una parte delle merci o di qualsiasi oggetto ivi contenuto, soltanto il peso totale del o dei colli di cui trattasi e' preso in considerazione per determinare il limite di responsabilita' del trasportatore. Tuttavia allorche' la perdita, il deterioramento o il ritardo di una parte delle merci o di un oggetto in esse contenuto, pregiudica il valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di trasporto aereo, occorre prendere in considerazione il peso totale di tali colli per determinare il limite di responsabilita'. 3. - a) I tribunali delle Alte Parti contraenti che non abbiano la facolta', in virtu' di una propria legge, di stanziare fondi per le spese processuali, ivi inclusi gli onorari degli avvocati, avranno, nelle istanze cui si applica la presente Convenzione, il potere di rifondere all'attore, a loro discrezione, per intero o in parte le spese processuali, ivi inclusi gli onorari d'avvocato che essi giudichino ragionevoli. b) Il pagamento delle spese processuali, ivi inclusi gli onorari d'avvocato viene accordato, in virtu' del comma a), solo se l'attore ha notificato per iscritto al trasportatore l'ammontare della somma richiesta, ivi incluso il calcolo dettagliato di tale somma, e se il trasportatore nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione di tale richiesta, non ha inoltrato una offerta scritta di regolamento per un ammontare pari almeno a quello dei danni interessi concessi dal tribunale a concorrenza del limite applicabile. Tale termine e' prorogato fino al giorno dalla presentazione dell'istanza se questa e' posteriore alla scadenza di tale termine. c) Le spese processuali ivi inclusi gli onorari d'avvocato non vengono prese in considerazione ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal presente articolo. 4. - Le somme indicate in franchi nel presente articolo e allo articolo 42 sono considerate come riferentisi ad una unita' monetaria costituita da sessantacinque milligrammi e mezzo di: oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tali somme possono essere convertite in qualsiasi moneta nazionale in cifre tonde. La conversione di tali somme in monete nazionali diverse dalle monete-oro sara' effettuata nel caso di istanza giudiziaria secondo il valore-oro di tali monete alla data della sentenza".
Protocollo-art. IX
Articolo IX. L'articolo 24 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 24. 1. - Nel trasporto delle merci, ogni azione di responsabilita', a qualsiasi titolo, puo' essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione. 2. - Nel trasporto dei passeggeri e dei bagagli, ogni azione di responsabilita' intentata a qualsiasi titolo, o in virtu' della presente Convenzione, o in ragione di un contratto o di un atto illecito o per qualsiasi altra causa, puo' essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione, senza pregiudizio per la determinazione delle persone che hanno il diritto di agire in giudizio e per i loro rispettivi diritti. Tali limiti di responsabilita' costituiscono un massimo e sono invalicabili, quali che siano le circostanze che si trovano all'origine della responsabilita'.
Protocollo-art. X
Articolo X. L'articolo 25 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 25. Il limite di responsabilita' previsto dall'articolo 22, comma 2, non si applica se e' dimostrato che il danno deriva da un atto o da una omissione del trasportatore o dei suoi dipendenti, compiuti sia con l'intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne derivera' un danno, purche', nel caso di un atto o di una omissione di dipendenti, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni".
Protocollo-art. XI
Articolo XI. I commi 1 e 3 dell'articolo 25 A della Convenzione sono soppressi e sostituiti dalle seguenti disposizioni: "1. - Se un'azione viene intentata contro un dipendente del trasportatore a seguito di un danno previsto dalla Convenzione, tale dipendente, ove dimostri di aver agito nell'esercizio delle sue funzioni, potra' avvalersi dei limiti di responsabilita' invocabili dal trasportatore in virtu' della presente Convenzione. 3. - Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al trasporto di merci se viene dimostrato che il danno deriva da un atto o da una omissione del dipendente commessi o con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente o con la consapevolezza che probabilmente ne derivera' un danno".
Protocollo-art. XII
Articolo XII. All'articolo 28 della Convenzione, l'attuale comma 2 diventa comma 3 e al suo posto viene inserito il seguente comma 2: "2. - Per quanto riguarda il danno derivante dalla morte, da una lesione o dal ritardo subito da un passeggero nonche' dalla distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo dei bagagli, l'azione di responsabilita' puo' essere intentata davanti ad uno dei tribunali indicati al 1° comma del presente articolo, o, sul territorio di un'Alta Parte contraente, davanti al tribunale nella cui giurisdizione il trasportatore possiede una impresa, se il passeggero ha il proprio domicilio o la propria residenza permanente sul territorio della medesima Alta Parte contraente".
Protocollo-art. XIII
Articolo XIII. Dopo l'articolo 30 della Convenzione viene inserito il seguente articolo: "Articolo 30 A. La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo l'azione volta ad accertare se la persona considerata responsabile in virtu' delle sue disposizioni abbia in atto un ricorso contro qualsiasi altra persona".
Protocollo-art. XIV
Articolo XIV. Dopo l'articolo 35 della Convenzione viene inserito il seguente articolo: "Articolo 35 A. 1. - Nulla nella presente Convenzione vieta l'istituzione da parte di uno Stato e l'applicazione sul suo territorio di un sistema di indennizzo complementare a quello previsto dalla presente Convenzione a favore degli attori in caso di morte o di lesioni di un passeggero. Tale sistema deve soddisfare le seguenti condizioni: a) in nessun caso esso deve attribuire al trasportatore e ai suoi dipendenti una qualsiasi altra responsabilita' che si aggiunga a quella attribuita loro sulla base della Convenzione; b) esso non deve imporre al trasportatore nessun onere finanziario o amministrativo diverso dalla esazione nel detto Stato dei contributi dei passeggeri, se ne viene richiesto; c) esso non deve dare luogo ad alcuna discriminazione fra i trasportatori per quanto riguarda i passeggeri interessati; i vantaggi che questi ultimi possono trarre dal sistema debbono essere loro concessi da qualsiasi trasportatore di cui essi utilizzino i servizi; d) allorche' un passeggero ha contribuito a tale sistema, ogni persona che subisca danni a seguito della morte o di lesioni di detto passeggero potra' pretendere di beneficiare dei vantaggi del sistema".
Protocollo-art. XV
Articolo XV. Dopo l'articolo 41 della Convenzione, e' inserito il seguente articolo: "Articolo 42. 1. - Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 41, durante il quinto e il decimo anno successivi alla data di entrata in vigore del suddetto Protocollo, saranno convocate conferenze delle Parti del Protocollo di Guatemala dell'8 marzo 1971 allo scopo di riesaminare il limite fissato dall'articolo 22, comma 1 a) della Convenzione emendata dal suddetto Protocollo. 2. - In occasione di ognuna delle conferenze menzionate al comma 1° del presente articolo, il limite di responsabilita' fissato dall'articoli 22, comma 1 a) in vigore alla data di riunione di tali conferenze non dovra' essere aumentato di una somma superiore a centoottantasettemilacinquecento franchi. 3. - Fatto salvo il comma 2 del presente articolo, il limite di responsabilita' fissato dall'articolo 22, comma 1 a) in vigore alla data di riunione di tali conferenze sara' aumentato di centoottantasettemilacinquecento franchi al 31 dicembre del quinto e del decimo anno successivi all'entrata in vigore del protocollo di cui al comma 1° del presente articolo, a meno che tali conferenze non abbiano deciso diversamente prima delle suddette date con una maggioranza dei due terzi dei rappresentanti delle Parti presenti e votanti. 4. - Il limite applicabile sara' quello che, conformemente alle disposizioni dei commi precedenti, era in vigore alla data in cui e' intervenuto il fatto che ha causato la morte o la lesione del passeggero".
Protocollo-art. XVI
Articolo XVI. La Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal presente Protocollo, si applica al trasporto internazionale definito dall'articolo primo della Convenzione allorche' i punti di partenza e di destinazione sono situati tanto sul territorio di due Stati parti del presente Protocollo quanto sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo se e' previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.
Protocollo-art. XVII
Articolo XVII. Tra le Parti del presente Protocollo, la Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e il presente Protocollo saranno considerati ed interpretati come un solo ed unico strumento e saranno denominati Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 ed a Guatemala nel 1971.
Protocollo-art. XVIII
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