LEGGE 28 febbraio 1981, n. 44
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di L. 208.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1980 relativa: a) per L. 75.000.000 all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per la istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 1980, di una indennità oraria di volo agli elicotteristi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) per L. 133.000.000 all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per il raddoppio, a decorrere dal 1 gennaio 1980, delle misure dell'indennità di rischio agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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