DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1981, n. 45
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, ed in particolare l'art. 15 del decreto stesso;
Visti la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;
Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto e, in particolare, gli articoli 1 e 48 della legge stessa;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, recante
agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
Ritenuto che occorra modificare il regolamento approvato con il
predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n.
973, non solo per adeguarlo alle nuove disposizioni recate dal citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, e dalla relativa legge di conversione, ma anche per tener conto delle esigenze emerse in sede di applicazione del regolamento stesso;
Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private;
Sentiti i Ministeri di grazia e giustizia, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:
Art. 1
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