LEGGE 12 marzo 1981, n. 61
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, con le seguenti modificazioni: Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti: Art. 1-bis. - E' abolito il diritto erariale sul carbon fossile istituito con la legge 27 giugno 1929, n. 1108. Art. 1-ter. - L'alcole etilico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione non e' soggetto al trattamento fiscale previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni. L'agevolazione di cui al comma precedente e' limitata ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed e' subordinata alle condizioni, modalita' e tipo di sostanze denaturanti da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
PERTINI FORLANI - REVIGLIO - LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.