La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio degli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia, concessi in base alle norme delle leggi 2 novembre 1955, n. 1117, 22 ottobre 1957, n. 1053, 16 dicembre 1961, n. 1463, rivalutati con la legge 24 dicembre 1969, n. 1015, e successivamente con la legge 27 dicembre 1973, n. 934, corrisposti a cura del reparto estero della Direzione provinciale del tesoro di Roma ed in godimento agli stessi ex militari alla data del 31 dicembre 1979, si intendono raddoppiati a decorrere dal 1 gennaio 1980.