DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1981, n. 66

Type DPR
Publication 1981-02-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 21 della legge 8 dicembre 1970, n. 996:

"Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile";

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della difesa, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni e della sanita'; Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996: "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile".

PERTINI FORLANI - ROGNONI - COLOMBO - ANDREATTA - LAGORIO - NICOLAZZI - BARTOLOMEI - FORMICA - DI GIESI - ANIASI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 marzo 1981

Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 7

Regolamento - art. 1

Art. 1. Protezione civile La protezione civile e' un compito primario dello Stato. Essa concerne: 1) la prevenzione degli eventi calamitosi mediante l'individuazione e lo studio delle loro cause; 2) la predisposizione e attuazione dei servizi di soccorso; 3) la predisposizione e attuazione degli interventi assistenziali di cui all'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;617~art2); 4) il coordinamento, al verificarsi dell'evento calamitoso, di tutti gli interventi delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali ed istituzionali.

Regolamento - art. 2

Art. 2. Limiti di applicabilita' delle norme Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle situazioni di cui all'[art. 1 della legge 8 dicembre 1970, n. 996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art1). Per interventi tecnici straordinari, ai sensi dell'art. 1 della legge citata, si intendono quelli che le varie amministrazioni od enti pongono in atto in aggiunta alla loro normale attivita' di istituto.

Regolamento - art. 3

Art. 3. Organizzazione della protezione civile Sono organi di protezione civile il Ministro dell'interno, il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, il commissario straordinario di cui al [terzo comma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art5-com3), il commissario del Governo nella regione, il prefetto, l'ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il sindaco quale ufficiale del Governo. Sono altresi' elementi dell'organizzazione della protezione civile il Comitato interministeriale della protezione civile, la commissione interministeriale tecnica, i comitati regionali della protezione civile. Nel presente regolamento, l'espressione "organo ordinario" di protezione civile va riferita al Ministro dell'interno, al prefetto ed al sindaco quale ufficiale del Governo; l'espressione "organo straordinario" va riferita al commissario straordinario.

Regolamento - art. 4

Art. 4. Comitato interministeriale della protezione civile Il Comitato interministeriale della protezione civile, costituito presso il Ministero dell'interno nella composizione di cui al [secondo comma dell'art. 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art3-com2), si avvale, per l'espletamento dei compiti fissati nel terzo comma dello stesso articolo, della commissione interministeriale tecnica ivi prevista. Il Ministro dell'interno, per gli studi di cui alla lettera c) del citato art. 3, puo' avvalersi anche di esperti estranei all'Amministrazione dello Stato ai sensi dell'[art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art380). Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Regolamento - art. 5

Art. 5. Commissione interministeriale tecnica: composizione e nomina Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, e' determinata la composizione della commissione interministeriale tecnica. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno su designazione delle amministrazioni e degli enti interessati: essi durano in carica cinque anni. La commissione e' presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi o, in caso di sua assenza o impedimento o di temporanea vacanza, dal funzionario che normalmente lo sostituisce nelle funzioni di direttore generale. Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate dal direttore della divisione protezione civile del Ministero dell'interno.

Regolamento - art. 6

Art. 6. Commissione interministeriale tecnica: competenze La commissione interministeriale tecnica, oltre ad esaminare le particolari questioni tecniche ad essa sottoposte dal Comitato interministeriale della protezione civile, cura e coordina gli studi sulla previsione e prevenzione delle calamita' naturali e catastrofi, sulla predisposizione e l'attuazione dei vari interventi nonche' sulla ricerca, raccolta e divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione.

Regolamento - art. 7

Art. 7. Commissione interministeriale tecnica: funzionamento La commissione interministeriale tecnica si riunisce almeno due volte l'anno in seduta plenaria e viene convocata con preavviso di almeno dieci giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione. La commissione puo' operare anche in gruppi di lavoro per singoli settori di studio; puo' altresi' demandare, ad uno o piu' dei suoi componenti, lo studio di particolari problemi.

Regolamento - art. 8

Art. 8. Comitati regionali: costituzione e sede I comitati regionali della protezione civile, di cui all'[art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art7), sono costituiti per la durata di cinque anni con decreto del Ministro dell'interno. Essi hanno sede, di regola, presso i commissariati del Governo, ove e' costituito l'ufficio regionale della protezione civile.

Regolamento - art. 9

Art. 9. Comitati regionali: competenze I comitati regionali, in conformita' di quanto previsto ai [commi quarto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art7-com4) e [quinto dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art7-com5), ed in armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi della pianificazione economica: 1) studiano e fanno proposte circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilita' dell'insorgere di calamita' naturali o catastrofi, sulla base delle eventuali proposte formulate dalle regioni; 2) predispongono i programmi relativi al contributo della regione e degli enti locali all'azione di soccorso in caso di calamita' naturali o catastrofi, specie per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera, il rapido ripristino della viabilita' delle strade, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale, tenuto conto delle eventuali proposte formulate dalle regioni; 3) determinano, in relazione ai programmi di cui al n. 2), gli organismi regionali e gli enti locali tenuti a dare il loro apporto agli organi ordinari e straordinari della protezione civile, specificandone le disponibilita' ed i mezzi. I programmi di cui al n. 2) divengono operativi dopo trenta giorni dalla comunicazione, a cura del segretario del comitato, agli organi deliberativi della regione.

Regolamento - art. 10

Art. 10. Comitati regionali: convocazioni e determinazioni I comitati regionali si riuniscono ordinariamente due volte l'anno e sono convocati dal presidente con preavviso di almeno dieci giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione. La convocazione puo' essere chiesta anche dal commissario del Governo o da un terzo dei componenti. L'ordine del giorno viene comunicato anche al commissario del Governo, che ha la facolta' di chiedere l'inserimento di altri argomenti. Le determinazioni dei comitati sono trasmesse al Ministero dell'interno, per il coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale della protezione civile, alla regione, al commissario del Governo, nonche' alle prefetture della regione, per la redazione dei piani provinciali di protezione civile.

Regolamento - art. 11

Art. 11. Ministro dell'interno Il Ministro dell'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni civili e militari dello Stato e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali ed istituzionali, all'organizzazione della protezione civile predisponendo i servizi di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofe. A tali effetti il Ministro dell'interno, cui fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni - civili e militari, centrali e periferiche - nonche' di soggetti privati, e di enti pubblici e privati, impartisce le direttive generali in materia di protezione civile; in caso di calamita' naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attivita' svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali. Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle forze armate, di cui al successivo art. 39, il Ministro dell'interno provvede a farne richiesta, in occasione di calamita' naturali o catastrofe, al Ministro della difesa o all'autorita' da questo delegata. Allorche' ricorrano le circostanze di cui all'[art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art5), il Ministro dell'interno propone, anche in relazione alle eventuali richieste delle regioni e degli enti locali, l'emanazione del decreto di dichiarazione di catastrofe o di calamita' naturale designando la persona, che, tenuto conto dell'entita' e gravita' dell'evento, ritiene maggiormente idonea ad assumere le funzioni di commissario. Inoltre, il Ministro dell'interno: 1) dispone l'esecuzione di periodiche esercitazioni di protezione civile, anche con la partecipazione degli organi e degli enti, il cui intervento e' previsto dai piani di emergenza; 2) dispone campagne annuali per la divulgazione delle misure di prevenzione, protezione e soccorso; 3) adotta ai fini della protezione civile ogni altro provvedimento a lui demandato dalle vigenti norme; 4) promuove l'emanazione dei provvedimenti di urgente necessita' richiesti nell'interesse pubblico. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi, il Ministro dell'interno si avvale della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, presso cui e' costituita la commissione interministeriale tecnica, prevista dal precedente art. 5. In situazioni di emergenza, il Ministro dell'interno puo' disporre che con i rappresentanti di amministrazioni e di enti direttamente interessati alle operazioni di soccorso, che fanno parte della commissione interministeriale tecnica, si costituisca il Centro operativo combinato (COC) quale strumento di direzione e coordinamento degli interventi di protezione civile con i seguenti compiti: 1) raccogliere e valutare ogni informazione interessante la protezione civile; 2) preavvertire e porre in stato di allarme, in caso di necessita', le amministrazioni e gli enti aventi compiti di intervento e di soccorso; 3) ricevere le direttive impartite dalle autorita' superiori in materia di soccorso e di assistenza e promuoverne l'applicazione nell'organizzazione degli interventi; 4) raccogliere tutti i dati provenienti dalle zone colpite nonche' quelli relativi alle risorse disponibili sia di soccorso che di assistenza, valutarli e promuovere l'emanazione delle conseguenti disposizioni, tenuto conto delle esigenze prioritarie; 5) armonizzare, per darne forma unitaria, gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati ai soccorsi; 6) raccogliere le richieste di materiale ed equipaggiamento delle forze di soccorso e di assistenza, promuovendo quanto necessario per il loro piu' organico e sollecito soddisfacimento; 7) promuovere quanto necessario perche' sia assicurato il piu' rapido ripristino dei servizi essenziali nella zona colpita.

Regolamento - art. 12

Art. 12. Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi Il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi: 1) cura la predisposizione di quanto possa occorrere per l'attuazione, in caso di calamita' o catastrofe, degli interventi tecnici urgenti e dell'assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite; 2) impartisce le direttive per l'organizzazione e la predisposizione dei servizi di protezione civile in conformita' agli indirizzi del Ministro ed in esecuzione delle determinazioni del Comitato interministeriale della protezione civile; 3) provvede, secondo gli indirizzi impartiti dal Comitato interministeriale della protezione civile, al coordinamento, ove occorra, dei piani provinciali di protezione civile, tenuto conto anche dei programmi predisposti dai comitati regionali della protezione civile; 4) dirige, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro, i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da calamita' o catastrofe e coordina le attivita' all'uopo svolte da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, da enti e da privati; 5) organizza e dispone quanto necessario per l'attuazione delle esercitazioni di protezione civile; 6) attende alla divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione civile.

Regolamento - art. 13

Art. 13. Commissario del Governo nella regione Il commissario del Governo: 1) mantiene intese con il comitato regionale della protezione civile per la formulazione e l'attuazione dei programmi relativi al contributo della regione e degli enti locali alle operazioni di soccorso e di assistenza; 2) assicura il coordinamento dei piani provinciali di protezione civile nell'ambito regionale nonche' la loro armonizzazione globale con i programmi predisposti dal comitato regionale; 3) nomina il direttore dell'ufficio regionale della protezione civile. Nelle regioni a statuto speciale le attribuzioni amministrative, in materia di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite da calamita', sono esercitate dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Regolamento - art. 14

Art. 14. Prefetto Il prefetto, quale organo ordinario di protezione civile: 1) cura la predisposizione del piano provinciale di protezione civile, avvalendosi della collaborazione dei rappresentanti dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri enti pubblici tenuti a concorrere al soccorso e all'assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi, riuniti in apposito comitato; 2) dirige, nell'ambito della provincia, i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e coordina le attivita' svolte da tutte le amministrazioni pubbliche, dagli enti e dai privati; 3) dispone l'attuazione, da parte delle forze dell'ordine, dei servizi straordinari di vigilanza e tutela richiesti dall'emergenza e provvede ad assicurare l'impiego, per le prime urgenti necessita', di reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri attrezzati anche per il soccorso pubblico; 4) chiede, se necessario, il concorso delle forze armate; 5) adotta provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilita' di alloggi, automezzi, altri mezzi di soccorso e manodopera mediante ricorso alle norme vigenti in materia; 6) cura gli adempienti connessi con l'istruzione, l'addestramento e l'impiego di volontari; 7) promuove iniziative, coordinandone l'attuazione, per l'informazione delle popolazioni in materia di protezione civile e sul comportamento che le popolazioni stesse devono tenere in situazioni di emergenza, in relazione anche alle previsioni contenute nelle relative pianificazioni. Il prefetto, per l'esercizio delle funzioni di cui al n. 2) del precedente comma, si avvale della collaborazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici per l'organizzazione a livello provinciale e, se necessario, a livello comunale o intercomunale, di strumenti di coordinamento provvisori, per il tempo dell'emergenza, che assumono la denominazione, rispettivamente, di Centro di coordinamento soccorsi (CCS) e Centro operativo misto (COM).

Regolamento - art. 15

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