DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 87

Type DPR
Publication 1981-03-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 10 febbraio 1981, comunicata in data 11 febbraio 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, edizione speciale, n. 44 del 13 febbraio 1981, con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n. 24 registro referendum, nei termini in detta sentenza indicati; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; Decreta: E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternita' e sulla interruzione volontaria della gravidanza" limitatamente agli articoli 4; 5; 6, limitatamente alle parole: "dopo i primi novanta giorni", "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro", "o psichica"; 8; 12; 13; 14; 15; 19, primo comma, limitatamente alle parole: "negli articoli 5 o 8"; terzo comma (Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 7, chi la cagiona e' punito con la reclusione da uno a quattro anni); quarto comma (La donna e' punita con la reclusione sino a sei mesi); quinto comma (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalita' previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e' punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla meta'. La donna non e' punibile); settimo comma (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma). I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 maggio 1981.

PERTINI FORLANI - ROGNONI - SARTI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

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