DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 90
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 25 in data 9 febbraio 1981, comunicata in data 11 febbraio 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, edizione speciale, n. 44 del 13 febbraio 1981, con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di quarantuno articoli dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, nei termini in detta sentenza indicati; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; Decreta: E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 2; 3, comma secondo (Per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti); 7; 8, comma primo, numero 1), limitatamente alle parole: "avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato", numero 3), limitatamente alle parole: "di cui sedici ufficiali superiori e otto capitani", nonche' alle parole: "nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani", comma secondo, limitatamente alla parola: "militare", comma terzo, limitatamente alla parola: "militari"; 9, comma secondo, limitatamente alla parola: "militari"; 10; 11; 12; 13; 14, comma primo, numero 3), limitatamente alla parola: "militari" e comma secondo (Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna); 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 25, comma secondo (Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a un magistrato militare di grado non inferiore a quello di procuratore militare della Repubblica, designato dal procuratore generale militare della Repubblica. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione, provvede il giudice istruttore del tribunale competente); 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43, comma primo, limitatamente alle parole: "ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equiparato", alle parole: "di cui dieci ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato", comma secondo (I giudici militari appartengono: tre all'esercito, due alla marina, due all'aeronautica e uno a ciascuna delle altre forze militari), comma terzo, limitatamente alla parola: "militari", comma quinto (in caso di mancanza, assenza, incompatibilita' o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale piu' anziano fra i generali di divisione o equiparati) e comma sesto, limitatamente alla parola: "militari"; 44, comma primo, limitatamente alle parole: "dei quali due sono ufficiali" e comma secondo (Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate, per quanto e' possibile, le forze armate alle quali appartengono gli imputati); 45, comma primo, limitatamente alle parole: "dei quali tre sono ufficiali" e comma secondo (Nei casi preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente, deve appartenere alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona cui si riferisce la deliberazione); 50, comma primo, limitatamente alla parola: "militari"; 51, limitatamente, dopo la parola "giudici", alla parola: "militari"; 54 e 55 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Approvazione dell'ordinamento giudiziario militare), e successive modificazioni. I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 maggio 1981.
PERTINI FORLANI - ROGNONI - SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
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