LEGGE 23 marzo 1981, n. 96
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 950 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 1.900 milioni, per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 4 luglio 1980 tra il Governo ed i sindacati della Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL Monopoli e dell'ANDAMS, per la corresponsione al personale indicato nel decreto medesimo di una indennità di rischio ed insalubrità.
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