LEGGE 27 marzo 1881, n. 114

Type Legge
Publication 1881-03-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, modificato con le leggi 21 marzo 1967, n. 151; 19 ottobre 1970, n. 802; 15 febbraio 1973, n. 25; 14 dicembre 1976, n. 847 e 21 dicembre 1978, n. 838;

Visto il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, approvato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Visti i trattati che istituiscono la Comunita' europea dell'energia atomica e la Comunita' economica europea, approvati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una commissione unica delle Comunita' europee, approvato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437;

Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunita' europee numeri 112/78/CECA, 117/78/CECA, 118/78/CECA, 119/78, CECA, 120/78/CECA e 121/78/CECA del 18 gennaio 1978, 159/78/CECA, 160/78/CECA, 161/78/CECA del 27 gennaio 1978, 245/78/CECA del 2 febbraio 1978, 262/78/CECA e 263/78/CECA del 7 febbraio 1978, 307/78/CECA del 14 febbraio 1978 e 359/78/CECA del 20 febbraio 1978, concernenti l'istituzione dei dazi antidumping provvisori su taluni prodotti siderurgici originari della Corea del Sud, della Cecoslovacchia, del Canada, della Polonia, della Spagna, del Giappone, della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Bulgaria e dell'Australia;

Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunita' europee numeri 788/78/CECA e 789/78/CECA del 19 aprile 1978, 812/78/CECA del 21 aprile 1978, 843/78/CECA del 26 aprile 1978, 933/78/CECA del 2 maggio 1978, 971/78/CECA dell'11 maggio 1978 e 1181/78/CECA del 31 maggio 1978, intese a prorogare le misure provvisorie antidumping messe in atto per le importazioni di taluni prodotti siderurgici originari della Cecoslovacchia, del Giappone, della Polonia, della Spagna e dell'Australia;

Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunita' europee numeri 714/78/CECA del 6 aprile 1978, 859/78/CECA del 27 aprile 1978, 931/78/CECA del 28 aprile 1978, 1716/78/CECA del 20 luglio 1978, intese a sospendere i dazi antidumping provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici originari del Giappone, della Cecoslovacchia, della Spagna e dell'Australia;

Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunita' europee numeri 790/78/CECA del 19 aprile 1978, 811/78/CECA del 21 aprile 1978, 932/78/CECA del 2 maggio 1978 e 1006/78/CECA del 18 maggio 1978, relative all'istituzione dei dazi antidumping definitivi su taluni prodotti siderurgici originari della Corea del Sud, della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca e della Romania;

Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunita' europee numeri 1704/78/CECA del 19 luglio 1978, 1715/78/CECA del 20 luglio 1978 e 1758/78/CECA del 26 luglio 1978, che hanno fra l'altro disposto - nei confronti delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici originari della Cecoslovacchia, del Giappone, della Polonia e della Spagna - l'istituzione dei dazi antidumping definitivi sulla base dell'art. 1 figurante in ciascuna delle citate raccomandazioni, nonche' la contemporanea sospensione dei predetti dazi in virtu' dell'art. 3 indicato nelle raccomandazioni stesse;

Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunita' europee numeri 2739/78/CECA del 23 novembre 1978, 1235/78/CECA dell'8 giugno 1978 e 165/79/CECA del 30 gennaio 1979, concernenti la sospensione dei dazi antidumping definitivi su taluni prodotti siderurgici originari della Corea del Sud, della Romania e della Bulgaria;

Vista la raccomandazione della commissione delle Comunita' europee n. 77/329/CECA del 15 aprile 1977, relativa alla difesa contro le pratiche dumping, premi o sovvenzioni da parte di Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'avviso di chiusura della procedura antidumping relativa alle importazioni di ghise ematiti originarie del Canada pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. C. 100 del 25 aprile 1978;

Vista la comunicazione della commissione delle Comunita' europee del 31 dicembre 1977 relativa ai prezzi di base per alcuni prodotti siderurgici, e successive modificazioni;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la tariffa doganale comune delle Comunita' europee, approvata con regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 950/68/CEE del 28 giugno 1968, e successive modificazioni;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della predetta legge 10 febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze; Decreta:

Art. 1

All'importazione dei prodotti siderurgici sotto elencati, rientranti nell'ambito di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) ed originari dei Paesi terzi appresso indicati, si applicano dazi antidumping provvisori in conformita' delle disposizioni fissate nelle seguenti raccomandazioni adottate dalla commissione delle Comunita' europee: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- ((1))

Art. 2

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Corea del Sud indicati nella lettera a) del precedente art. 1, e' reso definitivo in conformita' delle disposizioni adottate dalla commissione delle Comunita' europee con la raccomandazione n. 790/78/CECA del 19 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 106 del 20 aprile 1978). Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Cecoslovacchia indicati nella lettera a) del precedente art. 1 e successivamente prorogato dalla citata commissione con la raccomandazione n. 788/78/CECA del 19 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 106 del 20 aprile 1978), e' sospeso conformemente alla raccomandazione n. 859/78/CECA emanata dalla commissione stessa il 27 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 116 del 28 aprile 1978).

Art. 3

In relazione all'avviso di chiusura della procedura antidumping pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. C. 100 del 25 aprile 1978, il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti di origine canadese indicati nella lettera b) del precedente art. 1, cessa di avere effetto a decorrere dalla data della sua applicazione.

Art. 4

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Polonia indicati nella lettera c) del precedente art. 1 e successivamente prorogato dalla commissione delle Comunita' europee con la raccomandazione n. 812/78/CECA del 21 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 108 del 22 aprile 1978), cessa di avere effetto a decorrere dalla data della sua applicazione, a norma dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 16 della raccomandazione n. 77/329/CECA adottata dalla citata Commissione il 15 aprile 1977 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L 114 del 5 maggio 1977). Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Spagna indicati nella lettera c) del precedente art. 1 e successivamente prorogato dalla raccomandazione numero 812/78/CECA richiamata al primo comma del presente articolo, e' sospeso conformemente alla raccomandazione n. 931/78/CECA emanata dalla predetta Commissione il 28 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 120 del 4 maggio 1978).

Art. 5

I dazi antidumping provvisori, applicati nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Cecoslovacchia indicati nelle lettere d) ed e) del precedente art. 1 e successivamente prorogati dalla raccomandazione della commissione delle Comunita' europee numero 788/78/CECA del 19 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 106 del 20 aprile 1978), sono sospesi conformemente alla raccomandazione n. 859/78/CECA emanata dalla commissione stessa il 27 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 116 del 28 aprile 1978).

Art. 6

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Bulgaria indicati nella lettera f) del precedente art. 1, e' reso definitivo in conformita' delle disposizioni fissate dalla commissione delle Comunita' europee con la raccomandazione n. 811/78/CECA del 21 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 108 del 22 aprile 1978). Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Cecoslovacchia indicati nella lettera f) del precedente art. 1 e successivamente prorogato e sospeso rispettivamente con le raccomandazioni numeri 788/78/CECA e 859/78/CECA richiamate nell'art. 5 del presente decreto, e' reso definitivo in base alle disposizioni fissate da detta commissione con l'art. 1 della raccomandazione n. 1704/78/CECA del 19 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 195 del 20 luglio 1978). Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari del Giappone indicati nella lettera f) del precedente art. 1 successivamente prorogato dalla predetta commissione con la raccomandazione n. 789/78/CECA del 19 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 106 del 20 aprile 1978), e' reso definitivo in base alle disposizioni fissate dall'art. 1 della raccomandazione n. 1704/78/CECA citata al precedente comma.

Art. 7

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Spagna indicati nella lettera g) del precedente art. 1 e, dalla commissione delle Comunita' europee, successivamente prorogato con la raccomandazione n. 843/78/CECA del 26 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE numero L. 115 del 27 aprile 1978) e sospeso con la raccomandazione n. 931/78/CECA del 28 aprile 1978 "Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 120 del 4 maggio 1978), e' reso definitivo in conformita' delle disposizioni emanate dalla commissione stessa con l'art. 1 della raccomandazione n. 1758/78/CECA del 26 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 203 del 27 luglio 1978).

Art. 8

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Spagna indicati nella lettera h) del precedente art. 1 e' successivamente prorogato e sospeso rispettivamente dalle raccomandazioni numeri 843/78/CECA e 931/78/CECA richiamate nell'art. 7 del presente decreto, e' reso definitivo in conformita' delle disposizioni adottate dalla commissione delle Comunita' europee con l'art. 1 della raccomandazione n. 1704/78/CECA citata nel precedente art. 6. I dazi antidumping provvisori, applicati nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Repubblica democratica tedesca e della Romania indicati nella lettera h) del cennato art. 1, sono resi definitivi in conformita' delle disposizioni adottate dalla predetta commissione con la raccomandazione n. 811/78/CECA del 21 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 108 del 22 aprile 1978).

Art. 9

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Bulgaria indicati nella lettera l) del precedente art. 1, e' reso definitivo in conformita' delle disposizioni fissate dalla commissione delle Comunita' europee con la raccomandazione n. 932/78/CECA del 2 maggio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 120 del 4 maggio 1978).

Art. 10

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Polonia indicati nella lettera m) del precedente art. 1 e successivamente prorogato con le raccomandazioni della commissione delle Comunita' europee numeri 933/78/CECA e 1181/78/CECA del 2 e 31 maggio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE numeri L. 120 e L. 145 del 4 maggio e del 1 giugno 1978), e' reso definitivo in conformita' delle disposizioni fissate dall'art. 1 della raccomandazione n. 1704/78/CECA citata negli articoli 6 e 8 del presente decreto.

Art. 11

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari del Giappone indicati nelle lettere i), l) ed n) del precedente art. 1, e' sospeso in conformita' della raccomandazione della commissione delle Comunita' europee n. 714/78/CECA del 6 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 94 dell'8 aprile 1978).

Art. 12

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari dell'Australia indicati nella lettera o) del precedente art. 1 e successivamente prorogato con la raccomandazione della commissione delle Comunita' europee n. 971/78/CECA dell'11 maggio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 125 del 13 maggio 1978), e' sospeso conformemente alla raccomandazione della commissione stessa n. 1716/78/CECA del 20 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE numero L. 198 dei 22 luglio 1978).

Art. 13

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari del Giappone indicati nella lettera p) del precedente art. 1 e successivamente prorogato con la raccomandazione della commissione delle Comunita' europee n. 789/78/CECA del 19 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 106 del 20 aprile 1978), e' reso definitivo in conformita' delle disposizioni adottate dalla commissione stessa con l'articolo 1 della raccomandazione n. 1715/78/CECA del 20 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 198 del 22 luglio 1978). Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Repubblica democratica tedesca indicati nella lettera p) del precedente art. 1, e' reso definitivo in conformita' delle disposizioni emanate dalla citata commissione con la raccomandazione n. 1006/78/CECA del 18 maggio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 131 del 19 maggio 1978).

Art. 14

L'applicazione del dazio antidumping definitivo, previsto dal primo comma del precedente art. 2 per l'importazione dei prodotti siderurgici originari della Corea del Sud, e' sospesa in conformita' delle disposizioni emanate dalla commissione delle Comunita' europee con la raccomandazione n. 2739/78/CECA del 23 novembre 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 330 del 25 novembre 1978).

Art. 15

L'applicazione dei dazi antidumping definitivi, previsti dai commi secondo e terzo dell'art. 6, dal primo comma dell'art. 8 e ((dall'))art. 10 del presente decreto per l'importazione dei prodotti siderurgici originari della Cecoslovacchia, del Giappone, della Spagna e della Polonia, e' sospesa in conformita' delle disposizioni adottate dalla commissione delle Comunita' europee a norma dell'art. 3 della raccomandazione n. 1704/78/CECA del 19 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 195 del 20 luglio 1978).

Art. 16

L'applicazione dei dazi antidumping definitivi, previsti dal primo comma dell'art. 6 e dall'art. 9 del presente decreto per l'importazione dei prodotti siderurgici originari della Bulgaria, e' sospesa conformemente alle disposizioni emanate dalla commissione delle Comunita' europee con la raccomandazione n. 165/79/CECA del 30 gennaio 1979 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 22 del 31 gennaio 1979).

Art. 17

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