LEGGE 30 marzo 1981, n. 116
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il disposto dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, non è da intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1981 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI FORLANI - BODRATO - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI
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