LEGGE 30 marzo 1981, n. 119

Type Legge
Publication 1981-03-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In deroga all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i pensionati che percepiscono soltanto redditi da pensione erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, o da altro ente pubblico, sono esonerati anche dall'obbligo della presentazione del certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto.

Art. 2

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330)). Per la dichiarazione dei redditi 1981, relativa all'anno 1980, le indicazioni di cui ai commi precedenti sono contenute nel certificato di pensione relativo al mese di aprile del 1981.

Art. 3

((Il Ministro delle finanze, sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici interessati, stabilisce con proprio decreto le modalita', i termini e le procedure per l'inoltro da parte di questi all'amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali e' stato rilasciato il certificato di cui al primo comma del precedente articolo, comprensivo dei dati necessari.))

Art. 4

Il Ministro delle finanze puo' acquisire, sentito il consiglio di amministrazione, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, e dall'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48. A tale fine, per l'anno 1981 e' autorizzata la spesa di lire trecento milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Art. 5

Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 34, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, riguardanti la esecuzione dei seguenti interventi, vengono aumentate degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati: a) costruzione e sistemazione dei porti ed altre opere marittime: 214 miliardi e 800 milioni, da attribuire negli anni 1981, 1982, 1983 quanto a lire 129 miliardi al proseguimento delle opere del porto di Genova-Voltri e quanto a lire 85 miliardi e 800 milioni alla esecuzione delle opere nei porti del Mezzogiorno. Per l'anno finanziario 1981 lo stanziamento e' previsto per 43 miliardi per le opere del porto di Genova-Voltri, e per lire 28 miliardi e 600 milioni per le opere nei porti del Mezzogiorno; b) costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento: 1. di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali: lire 245 miliardi, da ripartire, nel triennio 1981-1983, secondo le quote indicate nell'allegata tabella A; 2. di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato, delle regioni e di altri soggetti in conformita' alla legge 14 marzo 1968, n. 292: lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1981.

Art. 6

Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennita' di espropriazione, perizie di variante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' elevata per l'anno 1981 a lire 50 miliardi.

Art. 7

Ai fini della realizzazione del programma triennale 1979-1981, predisposto dalla Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 2.500 miliardi ivi stabilito viene elevato a lire 3.000 miliardi. Detto importo viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1981 ed e' versato all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda connesse con la realizzazione del predetto programma. Per l'anno finanziario 1981 lo stanziamento resta determinato in lire 900 miliardi. ((Resta ferma l'autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) ad effettuare con la Banca europea per gli investimenti, o con altri istituti nazionali ed esteri, le operazioni finanziarie disciplinate dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con l'onere per le relative rate di ammortamento a carico del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire delle predette operazioni finanziarie e' portato a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del secondo comma.)) Ai fini della esecuzione di opere straordinarie di manutenzione delle strade statali e' autorizzata la spesa complessiva di lire 650 miliardi, di cui 50 miliardi a carico dell'esercizio 1981.

Art. 8

Lo stanziamento di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 230, sulla salvaguardia del patrimonio artistico delle citta' di Orvieto e Todi, e' aumentato, per l'esercizio 1981, di 10 miliardi di lire, di cui 6 miliardi in favore della citta' di Orvieto e 4 miliardi in favore della citta' di Todi.

Art. 9

Per la prosecuzione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzato lo stanziamento di lire 2.000 miliardi a favore della Cassa stessa per l'anno finanziario 1981, fermo restando quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 24 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 10

La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere impegni fino all'importo di lire 500 miliardi a valere sullo stanziamento di complessive lire 2.500 miliardi, di cui all'articolo 24, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni, per la realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove si verifichino ulteriori esigenze connesse alla realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali, puo' autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere impegni per i fini anzidetti fino ad un importo di lire 400 miliardi, che fa carico per lire 160 miliardi sul fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, di cui all'articolo 25, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e per lire 240 miliardi sul predetto stanziamento di complessive lire 2.500 miliardi. E' autorizzato l'apporto di lire 337 miliardi ad incremento di quello autorizzato con l'articolo 30 della legge 24 aprile 1980, n. 146, per il finanziamento, previa deliberazione adottata dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di opere riguardanti le aree territoriali di Gioia Tauro e di Napoli, nonche' la Sicilia e la Sardegna, alla cui esecuzione provvede la Cassa per il Mezzogiorno mediante concessione agli enti locali ed agli enti pubblici interessati. L'apporto di lire 337 miliardi e' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1981 e di lire 237 miliardi nell'anno 1982. Per il finanziamento nell'anno 1981 degli interventi previsti al primo comma dell'articolo 149 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' incrementato di lire 226 miliardi il fondo per i programmi regionali di sviluppo istituito con l'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. E' autorizzato, per il triennio 1981-1983, l'apporto di lire 220 miliardi a favore dell'ANAS, ad incremento di quello autorizzato con l'articolo 29, lettera a) della legge 24 aprile 1980, n. 146, per l'esecuzione di opere di viabilita' in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli, previa delibera del CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Lo stanziamento per l'anno 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, resta determinato in lire 40 miliardi.

Art. 11

La disposizione di cui all'articolo 160, terzo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' applicabile anche alla Societa' finanziaria agricola del Mezzogiorno - FINAM - di cui all'articolo 141 del citato testo unico, in relazione agli interventi, connessi all'attuazione di progetti speciali in agricoltura, disposti in favore di imprese agricole o loro cooperative alle quali la FINAM stessa partecipi. Lo stanziamento di lire 2.000 miliardi, di cui all'articolo 9 della presente legge, e' comprensivo della quota destinata alla erogazione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delle spese di cui al secondo comma dell'articolo 24 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Tra tali spese si intendono comprese anche indennita' compensative ed integrative per il personale comunque in servizio presso l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 12

Le autorizzazioni di spesa per l'anno 1981, di cui agli articoli 9 e 10, di complessive lire 2.366 miliardi, sono imputate allo stanziamento di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto.

Art. 13

Le norme relative all'obbligo del Mediocredito centrale di riservare al Mezzogiorno il 65 per cento delle disponibilita' destinate agli incentivi agli investimenti industriali sono prorogate al 31 dicembre 1981. Il Mediocredito centrale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato ad utilizzare i fondi, riservati al Mezzogiorno nel 1981, ed i fondi gia' riservati negli anni precedenti e non impiegati al 31 dicembre 1980, anche per gli interventi di finanziamento, ai sensi delle altre leggi vigenti che disciplinano la sua attivita', purche' in favore di soggetti localizzati nel Mezzogiorno stesso. In tale caso, la durata massima dei finanziamenti puo' estendersi fino a quella prevista dall'articolo 63, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 14

Il fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e' incrementato, limitatamente all'anno 1981, della somma di lire 100 miliardi per interventi aggiuntivi destinati alle zone della Calabria, della Sicilia e della Sardegna danneggiate dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nell'inverno 1980-1981.

Art. 15

La legge 23 marzo 1973, n. 36, recante conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, e' rifinanziata per lire 50 miliardi al fine di riparare i danni alle abitazioni, alle aziende extragricole ed alle infrastrutture della Calabria e della Sicilia danneggiate dalle eccezionali avversita' atmosferiche.

Art. 16

La Cassa per il Mezzogiorno, su delibera del CIPE, e' autorizzata, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 9, a finanziare, fino alla somma di 500 miliardi di lire, programmi di intervento a favore del sostegno dei redditi e della produzione degli agricoltori del Mezzogiorno, nonche' azioni per la commercializzazione dei loro prodotti, con riferimento alle normative applicabili per le finalita' anzidette, ed in particolare alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed all'articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

(Disposizioni in materia di costituzione, equipaggiamento e addestramento di reparti operativi mobili delle forze armate per il concorso alla protezione civile e il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamita).

Art. 17

Per l'anno 1981 e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle forze armate per il concorso alla protezione civile e il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamita', per l'acquisizione di beni mobili e immobili, attrezzature e servizi. Si applicano le disposizioni contenute mel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, e successive modificazioni. Per ognuno degli anni 1982 e 1983 e' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

(Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria).

Art. 18

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