LEGGE 7 aprile 1981, n. 120
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali che, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 3, devono aver luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno 1981, possono essere effettuate anche in una data successiva e comunque non oltre il 30 giugno 1981.
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