LEGGE 30 marzo 1981, n. 122
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il termine indicato nell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la concessione del distintivo d'onore dei "Volontari della Libertà", di cui agli articoli 1 e 2 della predetta legge, è prorogato al 30 giugno 1981. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1981 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI FORLANI - LAGORIO Visto, il Guardasigilli: SARTI
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