DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1981, n. 130

Type DPR
Publication 1981-02-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068;

Ritenuta la necessita' di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567;

Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

Sulla

proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Decreta:

Art. 1

Gli onorari di cui agli articoli 21, 26, 51/I-II-III di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.

Art. 2

Gli onorari fissi di cui agli articoli 23 e 24 di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.

Art. 3

Gli scaglioni di cui agli articoli 22/C, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42/g, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51/V di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.

Art. 4

Gli emolumenti di cui al primo comma dell'art. 34/ I di cui alla tariffa sopracitata sono sostituiti dai seguenti: fino a L. 100.000.000: da L. 500.000 a L. 1.200.000; da L. 100.000.000 fino a meno di L. 200.000.000: da L. 1.200.000 a L. 1.700.000; da L. 200.000.000 fino a meno di L. 500.000.000: da L. 1.700.000 a L. 2.000.000; da L. 500.000.000 fino a meno di L. 1.000.000.000: da L. 2.000.000 a L. 2.300.000; da L. 1.000.000.000 fino a meno di L. 3.000.000.000: da L. 2.300.000 a L. 2.500.000; da L. 3.000.000.000 e oltre: da L. 2.300.000 a lire 2.500.000 piu' un aumento da L. 100.000 a L. 200.000 ogni 3.000.000.000 o frazione di 3.000.000.000 in piu'.

Art. 5

Le indennita' di cui all'art. 19/2 e gli onorari a vacazione di cui all'art. 20, secondo comma, della tariffa sopracitata, sono raddoppiati.

Art. 6

L'art. 48 e' sostituito dal seguente: "Per la consulenza e il patrocinio in materia di rapporti di lavoro si applica la tariffa vigente per i consulenti del lavoro".

PERTINI SARTI - PANDOLFI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1981

Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 17

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