DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1981, n. 131
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 28 febbraio 1981, n. 44;
Visto l'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti delle Federazioni unitarie C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L. in merito alla vertenza dei vigili del fuoco;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; Decreta:
Articolo unico
Le misure dell'indennita' di rischio agli operatori subacquei dei vigili del fuoco, che rientrano tra il personale di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, di cui alla tabella C allo stesso unita, sono raddoppiate con effetto dal 1 gennaio 1980. Restano salve le modalita' di cui alla tabella suddetta. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 febbraio 1981, n. 44.
PERTINI FORLANI - ROGNONI ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 12
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