DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 145

Type DPR
Publication 1981-03-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 1, comma secondo, della suddetta legge 23 maggio 1980, n. 242;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dei trasporti, della difesa e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I ORDINAMENTO Capo I NATURA E COMPITI

Art. 1

Natura giuridica

L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ha personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente decreto e sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti. L'Azienda ha sede in Roma presso il Ministero dei trasporti.

Art. 2

Ambito di attivita' dell'Azienda

L'ambito di attivita' dell'Azienda sara' disciplinato con separato decreto delegato.

Art. 3

Compiti dell'Azienda

L'Azienda provvede: a) alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi metereologici aeroportuali, e i relativi servizi amministrativi, tecnici e di supporto, nonche' dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra; b) al potenziamento, all'ammodernamento ed alla costruzione di impianti ed apparati di assistenza radio e visuale, alla loro installazione ivi comprese le acquisizioni di terreno e le opere demaniali e alla manutenzione anche in relazione: allo sviluppo del traffico aereo; al progresso tecnologico; alle modificazioni delle norme internazionali in materia di assistenza al volo; c) alla ricerca ed alla promozione di studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo; d) al collegamento con altre amministrazioni pubbliche al fine di realizzare le forme di collaborazione necessarie riguardo ai problemi territoriali di comune interesse; e) ai rapporti con enti e organizzazioni internazionali del settore; f) ai rapporti con enti e societa' nazionali che operano nel settore; g) ((alla predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonche' all'accertamento, alla registrazione, alla contabilizzazione, all'imputazione ed alla riscossione del provento di cui allo articolo 1 della legge 11 luglio 1977, n. 411)). h) al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni nonche' al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo; restano ferme le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di licenze ed abilitazioni del personale militare sempre che le stesse non siano in contrasto con la normativa internazionale; i) all'amministrazione in generale ed alle procedure amministrative inerenti l'attivita' contrattuale; l) ai controlli, a terra e in volo, sulla rispondenza agli standards delle radio assistenze e degli aiuti luminosi per l'atterraggio; m) alla pianificazione ed alla programmazione dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti, i requisiti tecnico-operativi relativi all'assistenza al volo; n) agli accertamenti delle infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo; o) alla imposizione delle servitu' necessarie per il funzionamento degli impianti; p) al rilievo, alla compilazione ed alla pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali nei limiti degli aeroporti di propria competenza; q) alla diretta gestione, fatto salvo il disposto di cui alla lettera n) dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242, di tutti gli affari che comunque la riguardano, nonche' di quelli relativi ad altri servizi eventualmente trasferiti all'Azienda; r) all'emanazione della normativa tecnico operativa dei servizi di competenza. L'Azienda ha inoltre facolta' di partecipare a societa' ed enti, operanti anche all'estero, aventi per fini l'esercizio di attivita' complementari, accessorie o comunque connesse con quelle dell'assistenza al volo, e di partecipare a societa' ed enti operanti anche all'estero aventi per fini la fornitura a terzi di consulenza ed assistenza tecnica, di studio, di progettazione, di costruzione o di gestione temporanea nelle fasi di avviamento di enti del servizio di controllo del traffico aereo, di sistemi ed impianti, di telecomunicazioni e di elaborazione automatica dei dati, di enti del servizio meteorologico, climatologico e fisico dell'atmosfera. La partecipazione alle societa' o enti di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministro dei trasporti e, qualora si tratti di societa' o enti operanti all'estero, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Le norme con le quali si attribuiscono alla Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, competenze in materia di assistenza al volo e traffico aereo civile stabilite con decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e 1478, sono abrogate in quanto incompatibili con il presente decreto. E' altresi' abrogato l'art. 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, nonche' ogni altra norma che attribuisce ad altri organismi militari e civili competenze devolute dal presente decreto all'Azienda.

Art. 4

Servizi gestiti dall'Azienda

Con riferimento al precedente art. 3, punto a), l'Azienda gestisce in particolare: i servizi del traffico aereo, consistenti nei servizi di controllo del traffico aereo, nel servizio informazioni di volo, nel servizio consultivo e di allarme, negli spazi aerei di cui al precedente art. 2 e sugli aeroporti civili. I predetti servizi potranno riguardare, ove cio' sia richiesto dall'Aeronautica militare, anche spazi aerei di competenza della citata forza armata e aeroporti militari; il servizio meteorologico aeroportuale; il servizio informazioni aeronautiche; i servizi fisso e mobile delle telecomunicazioni aeronautiche, il servizio di radionavigazione e di quello di radiodiffusione.

Art. 5

Statuto

Lo statuto dell'Azienda e' deliberato dal consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri.

Capo II VIGILANZA

Art. 6

Poteri del Ministro

Compete al Ministro dei trasporti: a) emanare direttive generali di politica aziendale nel contesto dello sviluppo economico e sociale del Paese, come indicato dalla programmazione economica; b) approvare la pianificazione pluriennale per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture dei servizi di competenza dell'Azienda alle esigenze, nonche' i programmi di investimento e di finanziamento pluriennale, deliberati dal consiglio di amministrazione, da sottoporre al CIPE per la definitiva approvazione; c) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, il bilancio preventivo annuale ed il rendiconto consuntivo deliberati dal consiglio di amministrazione; d) stabilire gli indirizzi generali in materia di politica tariffaria; e) vigilare che la politica aziendale corrisponda ai fini pubblico istituzionali e si attui con criteri di efficacia, di economia e di sicurezza nel rispetto delle direttive generali impartite ed in conformita' ai programmi approvati; f) proporre al Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione; g) proporre al Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la nomina e la revoca del presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale; h) annullare nel termine di quaranta giorni dal ricevimento, con provvedimento motivato, le deliberazioni del consiglio di amministrazione ritenute in contrasto con gli indirizzi politici o con le direttive impartite, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 9; i) promuovere la procedura di scioglimento del consiglio di amministrazione, in caso di gravi irregolarita' che compromettano il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Azienda; l) approvare gli accordi stipulati tra il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali in materia di rapporto di lavoro, nella parte non disciplinata dalla legge.

Capo III ORGANI

Art. 7

Organi dell'Azienda

Sono organi dell'Azienda: 1) il consiglio di amministrazione; 2) il presidente; 3) il direttore generale; 4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 8

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione e' preposto alla gestione dell'Azienda ed inoltre: 1) definisce la pianificazione annuale pluriennale tecnica finanziaria da sottoporre all'approvazione del Ministro; 2) delibera sui programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro, formando il piano per il finanziamento degli stessi; 3) attua i programmi approvati dal Ministro in conformita' alle direttive del Ministro stesso; 4) delibera il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio stesso ed il conto consuntivo; 5) delibera sugli impegni di spesa che non rientrino nella competenza di altri organi o che non ritenga di delegare ad altri organi o uffici; 6) approva il capitolato generale che disciplina le forniture, gli appalti, i contratti di maggior rilevanza, i relativi limiti di valore o di materia; 7) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e di prestiti; 8) ratifica nella seduta immediatamente successiva i provvedimenti adottati in via di urgenza dal direttore generale; 9) delibera la nomina di un vice direttore generale, su proposta del direttore generale; 10) delibera sulla nomina e sulla cessazione dal servizio del personale dirigente, nonche' su proposta del direttore generale, sulle promozioni e sulle misure disciplinari relative al suddetto personale; 11) delibera la istituzione e soppressione dei servizi e dipartimenti da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti, in armonia con i principi di cui al successivo art. 25; 12) propone per l'approvazione da parte del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della difesa, la tariffa dei propri servizi; 13) delibera in materia di applicazione di norme attuative di trattati internazionali e di norme che regolano le attivita' connesse ai servizi di assistenza al volo concernenti il traffico aereo generale; 14) delibera sulle liti attive e passive, sulle transazioni di valore superiore alla misura da determinarsi dallo stesso consiglio o di valore indeterminato; 15) delibera la strutturazione e la regolamentazione tecnica e amministrativa dei vari servizi; 16) delibera la partecipazione a societa' o enti aventi per fine la fornitura di servizi di assistenza al volo a terzi, la ricerca applicata nel campo dei sistemi di navigazione aerea e di controllo del traffico aereo; 17) delibera sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza. Per assicurare efficienza operativa ((all')) Azienda il consiglio di amministrazione ha facolta' di delegare propri atti al presidente o al direttore generale, al fine di conseguire il necessario decentramento funzionale. Per gli stessi fini puo' delegare agli uffici centrali o periferici propri atti, sentito il parere del direttore generale.

Art. 9

Richiesta di riesame

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono esecutive. Il Ministro dei trasporti, tuttavia, con richiesta motivata da formulare entro il termine di venti giorni dal ricevimento, puo' disporre la sospensione della deliberazione adottata. Nel caso in cui la deliberazione contrasti con le finalita' attribuite dal presente decreto alla Azienda, il Ministro puo' disporne l'annullamento nei successivi giorni venti dal ricevimento dei richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Art. 10

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da sei consiglieri, aventi particolari capacita' tecniche in relazione ai compiti istituzionali dell'Azienda con riferimento al quadro generale del trasporto aereo, nonche' nel settore economico od amministrativo. I consiglieri di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri, e durano in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta. Con le stesse modalita', per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi motivo. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilita' previsti dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilita'. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dall'Azienda. Nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici.

Art. 11

Validita' delle deliberazioni e convocazioni

Il consiglio delibera a maggioranza dei componenti e per la validita' delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro componenti compreso il presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere designato ai sensi del successivo art. 13, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Le modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione saranno stabilite con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione stesso.

Art. 12

Scioglimento del consiglio di amministrazione

In caso di ((accertate)) irregolarita' o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo o l'efficienza economico-finanziaria della Azienda, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Ministro dei trasporti, il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dello stesso Ministro dei trasporti. In tale caso i poteri del presidente del consiglio di amministrazione sono attribuiti ad un commissario che viene nominato con lo stesso decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione. Entro tre mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Art. 13

Il presidente

Il presidente del consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri. Il presidente del consiglio di amministrazione: ha la legale rappresentanza dell'Azienda dinanzi ai terzi ed a qualsiasi autorita' amministrativa e finanziaria; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate; sottoscrive con firma unica gli atti e documenti dell'Azienda. Nella prima seduta del consiglio e' nominato il componente destinato a sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale dell'Azienda possono essere dal presidente delegati ad altri organi, centrali e periferici dell'Azienda, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 14

Il direttore generale

Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione al quale puo' proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei direttori dei servizi e dei dipartimenti territoriali e la unita' di indirizzo tecnico amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio. Adotta, in caso di urgenza, al di fuori delle proprie attribuzioni i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuita' e la sicurezza dell'esercizio, che debbano essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Il direttore generale e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti sentito il consiglio di amministrazione ed e' scelto, di norma, tra i dirigenti dell'Azienda che per le qualita' possedute e per l'attivita' svolta diano le piu' ampie garanzie di capacita' professionale. Il direttore generale e' coadiuvato da un vice direttore generale che esercita le attribuzioni delegategli dal direttore generale.

Capo IV INCOMPATIBILITA', DECADENZA ED EMOLUMENTI

Art. 15

Cause di incompatibilita'

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