LEGGE 8 aprile 1881, n. 149
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana firmate il 15 settembre 1980 a La Valletta e a Roma.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dalle note stesse.
Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 30.750 milioni per gli anni 1979, 1980 e 1981, si provvede, quanto a lire 20.500 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 10.250 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PERTINI FORLANI - COLOMBO - ANDREATTA - LAGORIO - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Protocol
Protocol Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-Scambio di Note
NOTA VERBALE Il Governo della Repubblica di Malta presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia in La Valletta e, in relazione alle conversazioni che hanno avuto luogo fra i Rappresentanti dei due Governi, ha l'onore di confermare che emettera' una Dichiarazione di neutralita' del territorio su cui esercita la propria sovranita', nei termini del testo allegato alla presente Nota, e di chiedere che il Governo della Repubblica italiana emetta una Dichiarazione di riconoscimento di tale neutralita', nei termini del testo parimenti allegato alla presente Nota. Il Governo della Repubblica di Malta conferma il proprio assenso a che, in connessione a tali Dichiarazioni, entri contemporaneamente in vigore il Protocollo, concordato fra i Rappresentanti dei due Governi nei termini del testo allegato alla presente Nota, relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica che la Repubblica di Malta ricevera' dalla Repubblica italiana. La presente Nota Verbale e la Nota Verbale di risposta del Governo italiano all'Ambasciata della Repubblica di Malta in Roma costituiranno un accordo fra i due Paesi, che verra' sottoposto alle rispettive istanze costituzionali competenti ad autorizzarne la ratifica. Non appena intervenuto lo scambio degli strumenti di ratifica, le Dichiarazioni predette saranno emanate dai due Governi ed il Protocollo ad esso connesso entrera' in vigore. I testi costituenti l'accordo tra i due Paesi saranno registrati presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in base a quanto prescritto per i membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dall'articolo 102 dello Statuto dell'Organizzazione. Al testo della presente Nota Verbale, redatto in lingua inglese, e' allegata una traduzione ufficiale in lingua, italiana, i due testi facenti entrambi fede. Il Governo della Repubblica di Malta si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia in La Valletta i sensi della sua piu' alta considerazione. 15 settembre 1980 Alla Ambasciata d'Italia La Valletta MALTA DICHIARAZIONE del Governo della Repubblica di Malta sulla neutralita' di Malta Il Governo della Repubblica di Malta Fedele alla decisione del popolo della Repubblica di Malta di porre fine a tutte le basi militari straniere dopo il 31 marzo 1979 e di contribuire alla pace ed alla stabilita della regione mediterranea mediante un mutamento del ruolo di fortezza militare, innaturale per il suo Paese, in un centro di pace ed in un ponte di amicizia tra i popoli dell'Europa e del Nord Africa; Conscio dello speciale contributo che la Repubblica di Malta puo' dare a questo fine, assumendo uno status di neutralita' rigorosamente fondato sui principi di non allineamento; Consapevole dell'appoggio che gli Stati mediterranei europei ed arabi vicini daranno al nuovo ruolo di Malta ed a tale status di neutralita'; 1. Solennemente dichiara che la Repubblica di Malta e' uno Stato neutrale, che intende perseguire attivamente la pace, la sicurezza ed il progresso sociale fra tutte le nazioni aderendo ad una politica di non-allineamento e rifiutando di partecipare ad alleanze militari; 2. Afferma che tale status comportera', in particolare, che: a) non sara' consentita l'esistenza di alcuna base militare straniera sul territorio maltese; b) non sara' consentito ad alcuna forza militare straniera di usufruire in Malta di alcuna installazione militare salvo che a richiesta del Governo di Malta e solamente nei seguenti casi: i) nell'esercizio del diritto naturale di legittima difesa, in caso di violazione armata dello spazio sul quale la Repubblica di Malta esercita la propria sovranita'; nonche' quando si tratti di dare attuazione a misure decise dal Consiglio ·di sicurezza delle Nazioni Unite; ii) oppure quando esista una minaccia alla sovranita', indipendenza, neutralita', unita' od integrita' territoriale della Repubblica di Malta; provvedendosi da parte del Governo di Malta ad informare immediatamente delle misure adottate in forza di quanto sopra detto gli Stati mediterranei vicini autori di Dichiarazioni analoghe per recepire la presente dichiarazione ed assumere impegni approvati; c) salvo quanto sopra detto, non verra' consentito l'uso di alcuna altra installazione in Malta in maniera tale od in misura tale da condurre alla presenza in Malta di una concentrazione di forze armate straniere; d) salvo quanto sopra detto, sul territorio maltese non verra' ammesso personale militare straniero, con l'eccezione di quello che stia eseguendo o stia assistendo l'esecuzione di lavori o attivita' civili e con l'eccezione di personale militare tecnico, in numero ragionevole, che presti assistenza alla difesa della Repubblica di Malta; e) i cantieri della Repubblica di Malta saranno usati per scopi civili commerciali, ma potranno anche essere usati, entro ragionevoli limiti di numero e di tempo, per la riparazione di navi militari messe preventivamente in condizioni di non combattimento oppure per la costruzione di navi, e in aderenza ai principi di non-allineamento, l'uso dei cantieri della Repubblica di Malta sara' negato alle navi militari delle due superpotenze; 3. Esprime la speranza che da parte di Stati mediterranei vicini saranno fatte, di concerto col Governo della Repubblica di Malta, Dichiarazioni analoghe per recepire la presente Dichiarazione ed assumere impegni appropriati. Il Governo della Repubblica di Malta informera' ciascuno di tali Stati delle Dichiarazioni fatte da altri Stati. DICHIARAZIONE del Governo della Repubblica italiana sulla neutralita' di Malta Il Governo della Repubblica italiana Accogliendo con soddisfazione la Dichiarazione con la quale la Repubblica di Malta ha fatto conoscere, nell'esercizio della sua sovranita', di aver assunto uno status di neutralita'; Prendendo nota di tale Dichiarazione che, di concerto col Governo della Repubblica di Malta, e' incorporata alla presente Dichiarazione quale sua parte integrante ed il cui testo e' il seguente: Il Governo della Repubblica di Malta Fedele alla decisione del popolo della Repubblica di Malta di porre fine a tutte le basi militari straniere dopo il 31 marzo 1979 e di contribuire alla pace ed alla stabilita' della regione mediterranea mediante un mutamento del ruolo di fortezza militare, innaturale per il suo Paese, in un centro di pace ed in un ponte di amicizia tra i popoli dell'Europa e del Nord Africa; Conscio dello speciale contributo che la Repubblica di Malta puo' dare a questo fine, assumendo uno status di neutralita' rigorosamente fondato sui principi di non allineamento; Consapevole, dell'appoggio che gli Stati mediterranei europei ed arabi vicini daranno a nuovo ruolo di Malta ed a tale status di neutralita'; 1. Solennemente dichiara che la Repubblica di Malta e' uno Stato neutrale, che intende perseguire attivamente la pace, la sicurezza ed il progresso sociale fra tutte le nazioni aderendo ad una politica di non-allineamento e rifiutando di partecipare ad alleanze militari; 2. Afferma che tale status comportera', in particolare, che: a) non sara' consentita l'esistenza di alcuna base militare straniera sul territorio maltese; b) non sara' consentito ad alcuna forza militare straniera di usufruire in Malta di alcuna installazione militare salvo che a richiesta del Governo di Malta e solamente nei seguenti casi: i) nell'esercizio del diritto naturale di legittima difesa, in caso di violazione armata dello spazio sul quale la Repubblica di Malta esercita la propria sovranita'; nonche' quando si tratti di dare attuazione a misure decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; ii) oppure quando esista una minaccia alla sovranita', indipendenza, neutralita', unita' od integrita' territoriale della Repubblica di Malta; provvedendosi da parte del Governo di Malta ad informare immediatamente delle misure adottate in forza di quanto sopra detto gli Stati mediterranei vicini autori di Dichiarazioni analoghe per recepire la presente Dichiarazione ed assumere impegni appropriati; c) salvo quanto sopra detto, non verra' consentito l'uso di alcuna altra installazione in Malta in maniera tale od in misura tale da condurre alla presenza in Malta di una concentrazione di forze armate straniere; d) salvo quanto sopra detto sul territorio maltese non verra' ammesso personale militare straniero, con l'eccezione di quello che stia eseguendo o stia assistendo l'esecuzione di lavori o attivita' civili e con l'eccezione di personale militare tecnico, in numero ragionevole, che presti assistenza alla difesa della Repubblica di Malta; e) i cantieri della Repubblica di Malta saranno usati per scopi civili commerciali, ma potranno anche essere usati, entro ragionevoli limiti di numero e di tempo, per la riparazione di navi militari messe preventivamente in condizioni di non combattimento oppure per la costruzione di navi; in aderenza ai principi di non-allineamento, l'uso dei cantieri della Repubblica di Malta sara' negato alle navi militari delle due superpotenze; 3. Esprime la speranza che da parte di Stati mediterranei vicini saranno fatte, di concerto col Governo della Repubblica di Malta, Dichiarazioni analoghe per recepire la presente Dichiarazione ed assumere impegni appropriati. Il Governo della Repubblica di Malta informera' ciascuno di tali Stati delle Dichiarazioni fatte da altri Stati. 1. Solennemente dichiara di riconoscere e rispettare la sovranita', indipendenza, neutralita', unita' ed integrita' territoriale della Repubblica di Malta, e di conformarvisi sotto tutti gli aspetti. 2. Si impegna in particolare: a) a non intraprendere alcuna azione di sorta che possa in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la sovranita', indipendenza, neutralita', unita' od integrita' territoriale della Repubblica di Malta; b) a non intraprendere alcuna azione di sorta che possa in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la pace e la sicurezza della Repubblica di Malta; c) a non prendere in alcun modo parte ad alcuna azione di tale natura; d) a non indurre la Repubblica di Malta ad aderire ad una alleanza militare, o a firmare un accordo di questa natura, o ad accettare la protezione di un'alleanza militare. 3. Invita tutti gli altri Stati a riconoscere e rispettare la sovranita', indipendenza, neutralita', unita' ed integrita' territoriale della Repubblica di Malta, a conformarvisi sotto tutti gli aspetti ed ad astenersi dall'intraprendere qualsiasi azione che sia incompatibile con questi principi. 4. Si impegna a consultarsi, a richiesta del Governo della Repubblica di Malta o del Governo di uno degli Stati mediterranei vicini autori di una Dichiarazione analoga alla presente, con i Governi della Repubblica di Malta e degli altri Stati suddetti ogni qualvolta uno di essi dichiari che esiste una minaccia di violazione od una violazione della sovranita', indipendenza, neutralita', unita' ed integrita' territoriale della Repubblica di Malta. 5.1. Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 35 dello Statuto delle Nazioni Unite, si impegna, quando si verifichino i casi previsti nel paragrafo 2 (b) della Dichiarazione Maltese, ad investire o ad informare della situazione il Consiglio di Sicurezza; 5.2. Si impegna altresi' ad adottare, previa consultazione con gli Stati suddetti, su richiesta della Repubblica di Malta, nei casi ed alle condizioni di cui al precedente paragrafo 4 della Dichiarazione italiana o nei casi di legittima difesa ed alle condizioni previsto dall'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unito, ogni altra misura, non esclusa l'assistenza militare, che giudichera' necessaria per far fronte alla situazione. 6. Si riserva il diritto, nel caso ritenga che si siano prodotti cambiamenti che alterino sostanzialmente a neutralita' della Repubblica di Malta, quale e' prevista dalla Dichiarazione sopra riportata del Governo della Repubblica di Malta, di richiedere che abbiano luogo a tale riguardo consultazioni fra esso ed i Governi della Repubblica di Malta e di altri Paesi mediterranei vicini autori di una Dichiarazione analoga alla presente, e se, a seguito di tali consultazioni, ritenga che non sia assicurato il mantenimento della neutralita' di Malta, puo' decidere di cessare di essere vincolato dalla presente Dichiarazione. Tele decisione sara' notificata alla Repubblica di Malta ed agli altri Stati interessati.
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta Il Governo della Repubblica d'Italia Il Governo della Repubblica di Malta Animati dal desiderio di intensificare i loro rapporti amichevoli e di cooperare allo sviluppo reciproco ed alla sicurezza della loro regione hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1. Il Governo della Repubblica italiana si impegna a fornire al Governo della Repubblica di Malta per un periodo di cinque anni a partire dal 1979 un contributo finanziario dell'ammontare di dodici milioni di dollari USA all'anno.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2. Al fine di favorire e promuovere il progresso economico e sociale di Malta, il Governo della Repubblica italiana concedera', secondo le procedure di cui alla legge n. 38 del 9 febbraio 1979, al Governo della Repubblica di Malta un credito finanziario agevolato di quindici milioni di dollari USA, destinato a progetti di sviluppo da individuare di comune accordo.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3. Nel quadro della collaborazione tra i due paesi, il Governo della Repubblica italiana contribuira' allo sviluppo economico e sociale, tecnico e culturale di Malta con la realizzazione di programmi di cooperazione, di cui alla legge della Repubblica italiana n. 38 del 9 febbraio 1979, per un ammontare di almeno quattro milioni annui di dollari USA, da utilizzare entro il 1983. Mentre lo status dei cooperanti italiani a Malta e dei borsisti maltesi in Italia sara' garantito da apposite intese, il Governo della Repubblica di Malta assicurera' ogni opportuna collaborazione ai competenti organi italiani, affinche' essi siano posti in grado di dare corso agli adempimenti di cui alla legge menzionata nel precedente capoverso.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4. Sara' provveduto da parte del Governo della Repubblica di Malta, in relazione a ciascun versamento del contributo finanziario previsto dall'articolo 1 del presente protocollo, a far pervenire al Governo della Repubblica italiana le indicazioni piu' appropriate circa le opere pubbliche ed i programmi economico-sociali di sviluppo, finanziati nel corso dell'anno col contributo predetto. II Governo della Repubblica di Malta provvedera' del pari a fornire, in relazione all'utilizzazione del finanziamento di cui al precedente articolo 2, la documentazione relativa ai singoli progetti o programmi tendenti a favorire ed a promuovere il progresso economico e sociale di Malta.
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli obiettivi del presente protocollo, sara' costituita una Commissione mista, i cui membri saranno designati dai rispettivi Ministri degli affari esteri. La Commissione si riunira' alternativamente a Malta ed in Italia almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta lo si riterra' necessario.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 Le modalita' di attuazione del presente protocollo saranno regolate in base ad apposite intese concluse dagli organi tecnici del due paesi.
Protocollo-Nota Verbale
NOTA VERBALE Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Malta in Roma e, con riferimento alla Nota Verbale del 15 settembre 1980 inviata dal suo Governo all'Ambasciata d'Italia in La Valletta in relazione alle conversazioni che hanno avuto luogo fra i Rappresentanti dei due Governi, ha l'onore di confermare che il Governo della Repubblica italiana emanera' una Dichiarazione di riconoscimento della neutralita' del territorio su cui il Governo della Repubblica di Malta esercita la propria sovranita', nei termini del testo allegato alla Nota suddetta, in relazione alla Dichiarazione di neutralita' emessa da quel Governo, nei termini del testo parimenti allegato alla Nota medesima. Al tempo stesso il Governo della Repubblica italiana conferma il proprio accordo sul testo del Protocollo, connesso a tali Dichiarazioni, relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica che la Repubblica italiana fornira' alla Repubblica di Malta, nei termini del testo allegato alla Nota suddetta. Tale nota Verbale e la presente Nota Verbale costituiranno un accordo fra i due Paesi, che verra' sottoposto alle rispettive istanze costituzionali competenti ad autorizzarne la ratifica. Non appena intervenuto lo scambio degli strumenti di ratifica, le Dichiarazioni predette saranno emanate dai due Governi ed il Protocollo ad esse connesso entrera' in vigore. I testi costituenti l'accordo tra i due Paesi saranno registrati presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in base a quanto prescritto per i membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dall'articolo 102 dello Statuto della Organizzazione. Al testo della presente Nota Verbale, redatto in lingua italiana, e' allegata una traduzione ufficiale in lingua inglese, i due testi facenti entrambi fede. Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Malta in Roma i sensi della sua pia alta considerazione. 15 settembre 1980. Alla Ambasciata della Repubblica di Malta ROMA Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
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