LEGGE 10 aprile 1981, n. 157

Type Legge
Publication 1981-04-10
Ultimo aggiornamento 1981-04-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro: n. 74, concernente i certificati di attitudine di marinaio qualificato, adottata a Seattle il 29 giugno 1946; n. 109, concernente i salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell'equipaggio, adottata a Ginevra il 14 maggio 1958; n. 129, concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura, adottata a Ginevra il 25 giugno 1969; n. 132, concernente le ferie annuali retribuite, adottata a Ginevra il 24 giugno 1970; n. 134, concernente la prevenzione degli infortuni della gente di mare, adottata a Ginevra il 30 ottobre 1970; n. 135, concernente la protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'impresa e le facilitazioni loro accordate, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971; n. 136, concernente la protezione contro i rischi d'intossicazione dovuti ali benzene, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971; n. 137, concernente le ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione nei porti, adottata a Ginevra il 25 giugno 1973; n. 138, concernente l'eta' minima di ammissione al lavoro, adottata a Ginevra il 26 giugno 1973; n. 139, concernente la prevenzione ed il controllo dei rischi professionali dovuti a sostanze e ad agenti cancerogeni, adottata a Ginevra il 24 giugno 1974.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 6 della convenzione n. 74, all'articolo 27 della convenzione n. 109, all'articolo 29 della convenzione n. 129, all'articolo 18 della convenzione n. 132, all'articolo 12 della convenzione n. 134, all'articolo 8 della convenzione n. 135, all'articolo 16 della convenzione n. 136, all'articolo 9 della convenzione n. 137, all'articolo 12 della convenzione n. 138 e all'articolo 8 della convenzione n. 139.

PERTINI FORLANI - COLOMBO - FOSCHI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Conventions

CONVENTIONS (N. 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139) Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione 74-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE (N. 74) RIGUARDANTE I CERTIFICATI DI MARINAIO QUALIFICATO La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Seattle dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1946, per la sua ventottesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative ai certificati di marinaio qualificato, tema che figura al punto quinto dell'ordine del giorno della sessione, Avendo deciso di dare a tali proposte la veste di una convenzione internazionale, adotta, oggi, ventinove giugno millenovecentoquarantasei la seguente Convenzione, che verra' denominata Convenzione relativa ai certificati di marinaio qualificato, 1946: ARTICOLO 1. Nessuno puo' essere arruolato a bordo di una nave in qualita' di marinaio qualificato se non viene considerato competente, ai sensi della legislazione nazionale, cioe' in grado di eseguire mansioni il cui adempimento puo' venire richiesto a qualsiasi membro dell'equipaggio addetto al servizio in plancia (all'infuori di un ufficiale, di un membro della maestranza o di un marinaio specializzato), e se non e' titolare di un certificato di marinaio qualificato rilasciato in conformita' alle disposizioni dei seguenti articoli.

Convenzione 74-art. 2

ARTICOLO 2. 1. L'autorita' competente adottera' le disposizioni necessarie per organizzare gli esami e per il rilascio dei certificati di qualifica. 2. Nessuno potra' ottenere il certificato di qualifica: a) se non ha raggiunto l'eta' minima che sara' fissata dalla autorita' competente; b) se non e' stato imbarcato, in qualita' di membro del personale di plancia, durante un periodo minimo che verra' fissato dall'autorita' competente; c) se non ha sostenuto con esito positivo l'esame di qualifica prescritto dall'autorita' competente. 3. L'eta' minima fissata dall'autorita' competente non sara' inferiore agli anni diciotto. 4. Il periodo minimo di servizio a bordo fissato dall'autorita' competente non sara' inferiore ai trentasei mesi. Tuttavia l'autorita' competente potra': a) accettare, nel caso di persone che sono state effettivamente imbarcate durante un periodo minimo di ventiquattro mesi e che hanno seguito con risultati soddisfacenti un corso di formazione professionale presso un istituto riconosciuto, che il periodo dedicato alla suddetta formazione, od una parte di tale periodo, sia considerato come servizio imbarcato; b) permettere, in base ai buoni voti ottenuti, il rilascio di certificati di marinaio qualificato agli alunni delle navi-scuole marittime riconosciute, i quali abbiano prestato servizio durante diciotto mesi a bordo di tali navi. 5. L'esame prescritto comportera' una prova pratica sulle cognizioni marittime del candidato e sulla sua capacita' di svolgere in modo efficace tutte le mansioni che possono essere richieste ad un marinaio qualificato, ivi compresa la manovra delle imbarcazioni di salvataggio. Il suddetto esame dovra' essere tale da consentire ad un candidato che lo avra' sostenuto con esito positivo di ottenere il brevetto di "pilota di scialuppa" previsto dall'articolo 22 della convenzione internazionale del 1929 per la salvaguardia della vita umana in mare o dalle corrispondenti disposizioni di ogni convenzione successiva che modifichi o sostituisca la convenzione suddetta, in vigore in un determinato territorio.

Convenzione 74-art. 3

ARTICOLO 3. Un certificato di marinaio qualificato puo' essere rilasciato ad ogni persona la quale, all'entrata in vigore della presente convenzione in un territorio determinato, svolge od ha svolto tutte le mansioni di marinaio qualificato o di capociurma o una mansione equivalente.

Convenzione 74-art. 4

ARTICOLO 4. L'autorita' competente puo' prevedere il riconoscimento dei certificati rilasciati in altri territori.

Convenzione 74-art. 5

ARTICOLO 5. Le ratifiche formali della presente convenzione verranno trasmesse al Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Convenzione 74-art. 6

ARTICOLO 6. 1. La presente convenzione vincolera' soltanto i membri della Organizzazione Internazionale del Lavoro il cui strumento di ratifica sara' stato registrato dal Direttore. 2. La presente convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo l'avvenuta registrazione degli strumenti di ratifica da parte di due membri del Direttore. 3. Successivamente, la presente convenzione entrera' in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data della avvenuta registrazione del suo strumento di ratifica.

Convenzione 74-art. 7

ARTICOLO 7. 1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia avra' effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, trascorso un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facolta' di denunzia prevista al presente articolo, sara' vincolato per un altro periodo di dieci anni e, in seguito, potra' denunziare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste al presente articolo.

Convenzione 74-art. 8

ARTICOLO 8. 1. Il Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica e denunzie trasmessigli dai membri dell'Organizzazione. 2. Notificando ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica trasmessagli, il Direttore richiamera' l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Convenzione 74-art. 9

ARTICOLO 9. Il Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro trasmettera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati completi su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denunzia registrati in conformita' con i precedenti articoli.

Convenzione 74-art. 10

ARTICOLO 10. Allo scadere di ciascun periodo di dieci anni a partire dalla entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovra' presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e decidera' se iscrivere o meno all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.

Convenzione 74-art. 11

ARTICOLO 11. 1. Qualora la conferenza adotti una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente: a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro, comportera' di pieno diritto, nonostante l'articolo 7 sopra citato, l'immediata denunzia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia gia' entrata in vigore; b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cessera' di essere aperta a ratifica da parte dei membri. 2. La presente convenzione restera' in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per quei membri che l'abbiano ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.

Convenzione 74-art. 12

ARTICOLO 12. Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede e' quello autentico della convenzione debitamente adottato dalla Conferenza generale della Organizzazione Internazionale del Lavoro nella sua ventottesima sessione, tenutasi a Scattle, e conclusasi il 29 giugno 1946. IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi, trenta agosto 1946 Il Presidente della Conferenza, HENRY M. JACKSON Il Direttore ad interim dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, EDWARD J. PHELAN

Convenzione 109-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 109 CONVENZIONE CONCERNENTE I SALARI, LA DURATA DEL LAVORO A BORDO E GLI EFFETTIVI (Riveduta nel 1958) La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 29 aprile 1958, per la sua quarantunesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione generale della convenzione su salari, durata del lavoro a bordo ed effettivi (riveduta) del 1949, tema che figura al punto secondo dell'ordine del giorno della sessione, Considerato che tali proposte dovrebbero assumere la forma di una convenzione internazionale, ha adottato, oggi, quattordici maggio millenovecentocinquantotto, la convenzione che segue, che sara' denominata Convenzione su salari, durata del lavoro a bordo ed effettivi (riveduta), 1958: ARTICOLO 1. Nulla di quanto contemplato dalla presente convenzione potra' vedere le disposizioni in materia di retribuzioni, durata del lavoro a bordo delle navi ed effettivi, stabilite per legge, sentenza, consuetudine o accordo intercorso fra armatori e marittimi, che assicurino ai marittimi condizioni piu' favorevoli di quelle previste da detta convenzione.

Convenzione 109-art. 2

ARTICOLO 2. 1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave, di proprieta' pubblica o privata, che sia: a) a propulsione meccanica; b) immatricolata in un territorio per il quale vige la presente convenzione; c) adibita, per fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri; d) adibita ad un viaggio per mare. 2. La presente convenzione non si applica: a) ad imbarcazioni la cui stazza lorda registrata e' inferiore a 500 tonnellate; b) ad imbarcazioni in legno di concezione primitiva, quali sambuchi o giunche; c) a navi adibite alla pesca o ad operazioni ad essa collegate; d) ad imbarcazioni che navighino nelle acque di un estuario.

Convenzione 109-art. 3

ARTICOLO 3. La presente convenzione si applica a chiunque svolga una qualsiasi funzione a bordo di una nave, fatti salvi: a) il comandante; b) il pilota non membro dell'equipaggio; c) il medico; d) il personale infermieristico od ospedaliero adibito unicamente a compiti di infermeria; e) il cappellano; f) coloro che svolgono unicamente compiti educativi; g) musicisti; h) coloro che si occupano del carico a bordo; i) coloro che lavorano unicamente per proprio conto o retribuiti esclusivamente a parte; j) coloro che non sono retribuiti per i loro servizi o che vengono retribuiti solo con stipendio o trattamento nominale; k) coloro che sono impiegati a bordo da un datore che non sia l'armatore, salvo coloro che sono al servizio di una ditta di radiotelegrafia; l) gli scaricatori itineranti non membri dell'equipaggio; m) coloro che sono a bordo o di navi adibite alla caccia alla balena, o di laboratori naviganti, o navi adibite ai relativi carichi, o impiegati a qualsiasi titolo alla caccia alla balena o ad operazioni similari, nei termini contemplati dalla legge nazionale o dalle disposizioni di uno speciale contratto collettivo per balenieri o di un analogo contratto concluso da un sindacato marittimi che definisca la durata del lavoro e le altre condizioni ad esso relative; n) coloro che non sono membri dell'equipaggio (che figurino o meno sulla lista), e che sono tuttavia impiegati, allorche' la nave e' in porto per riparazioni, pulizia, carico o scarico di navi, o per analoghi servizi, ovvero per compiti di rimpiazzo, manutenzione, sorveglianza o guardia.

Convenzione 109-art. 4

ARTICOLO 4. Nella presente convenzione: a) il termine "ufficiale" designa chiunque, ad eccezione del comandante, figuri come ufficiale sulla lista di bordo dell'equipaggio o svolga compiti riconosciuti di competenza di un ufficiale dalla legge nazionale, da un contratto collettivo o dalla consuetudine; b) il termine "personale subalterno" designa tutti i membri dell'equipaggio che non siano il comandante e gli ufficiali e comprende i marinai muniti di certificato; c) il termine "marinaio qualificato" designa chiunque, conformemente alla legge nazionale o, in sua assenza, per contratto collettivo, possieda la qualifica professionale necessaria all'assolvimento di compiti la cui esecuzione puo' essere richiesta ad un membro del personale subalterno adibito al servizio di coperta non facente parte del personale subalterno dirigente o specializzato; d) il termine "salario o trattamento di base" designa la retribuzione in contanti di un ufficiale o di un membro del personale subalterno, escluse le spese di vitto, il compenso per lavoro straordinario, i premi o altre indennita' in contanti o in natura.

Convenzione 109-art. 5

ARTICOLO 5. 1. Ciascun membro che ratifichi la presente convenzione potra', con dichiarazione in allegato allo strumento di ratifica, escludere da essa la Parte II di detta convenzione. 2. Fatti salvi i termini di una tale dichiarazione, le disposizioni di cui alla Parte II della convenzione avranno effetto al pari delle altre disposizioni contemplate dalla convenzione. 3. Ciascun membro che presenti tale dichiarazione dovra' fornire anche dati concernenti il salario o trattamento di base, per un mese civile di servizio, di un marinaio qualificato che sia impiegato a bordo di una delle navi cui la convenzione si applica. 4. Ciascun membro che presenti tale dichiarazione potra' in seguito, con una nuova dichiarazione, notificare al Direttore generale la sua accettazione della Parte II; le disposizioni della Parte II diverranno vigenti per il suddetto Membro a partire dalla data di registrazione della notifica da parte del Direttore generale. 5. Fintanto che resta valida la dichiarazione fatta conformemente ai termini del paragrafo I del presente articolo, ogni Membro potra' dichiarare che intende accettare la Parte II sotto forma di raccomandazione.

Convenzione 109-art. 6

ARTICOLO 6. 1. Il salario o trattamento di base, per un mese civile di servizio, di un marinaio qualificato impiegato a bordo di una nave cusi applica la presente convenzione, non potra' essere inferiore a sedici sterline, in valuta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ovvero a sessantaquattro dollari, in valuta degli Stati Uniti d'America, o somma equivalente in valuta di un altro Paese. 2. Riguardo ad eventuali ritocchi della parita' della sterlina o del dollaro notificati al Fondo monterio internazionale a partire dal 29 giugno 1946 o ad ulteriori modifiche di stessa natura notificate dopo l'adozione della presente convenzione: a) il salario minimo di base prescritto nel paragrafo I del presente articolo in funzione della valuta per la quale simile notifica e' stata fatta sara' ritoccato in modo da mantenere l'equivalenza con l'altra valuta; b) l'adeguamento verra' notificato dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro ai membri della Organizzazione internazionale del Lavoro; c) il salario minimo di base cosi' ritoccato sara' obbligatorio per i membri che hanno ratificato la Convenzione al pari del salario prescritto nel paragrafo i del presente articolo, e diverra' effettivo per ciascun membro al massimo all'inizio del secondo mese successivo a quello nel corso del quale il Direttore generale avra' comunicato ai membri il sopravvenuto ritocco.

Convenzione 109-art. 7

ARTICOLO 7. 1. Nel caso di navi che richiedano un effettivo piu' cospicuo di alcune categorie del personale subalterno solitamente impiegato, il salario o trattamento di base minimo di un marinaio qualificato verra' ritoccato in modo da essere equiparato al salario o trattamento di base minimo fissato dal precedente articolo. 2. Tale equiparazione sara' fissata in base al principio: "a lavoro uguale, uguale salario", e terra' debitamente conto: a) del numero supplementare di personale subalterno impiegato per ogni categoria; b) delle aumentate o diminuite spese dell'armatore per via dell'impiego di queste categorie di persone. 3. Il salario corrispondente sara' fissato attraverso contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, o, in assenza di detti contratti collettivi e salvo la ratifica della presente convenzione da parte dei due Paesi interessati, dall'autorita' competente del territorio cui appartengono le categorie dei marittimi.

Convenzione 109-art. 8

ARTICOLO 8. Ove il vitto non fosse gratuitamente fornito, il salario o trattamento di base minimo sara' maggiorato di una somma fissata dal contratto collettivo intercorso fra le organizzazioni degli armatori e quelle dei marittimi interessate, o, in loro assenza, dalla autorita' competente.

Convenzione 109-art. 9

ARTICOLO 9. 1. L'aliquota utilizzata per determinare il corrispettivo, in altravaluta, del salario o trattamento di base previsto all'articolo 6 sara' data dal rapporto fra la parita' di quella moneta e la parita' della sterlina inglese, o del dollaro statunitense. 2. Trattandosi della valuta di un membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro e membro del Fondo monetario internazionale, la parita' sara' data dal valore corrente di tale valuta in virtu' dello statuto del Fondo monetario internazionale. 3. Trattandosi della valuta di un membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro non membro del Fondo monetario internazionale, la parita' sara' data dal tasso ufficiale di cambio, in base al peso e titolo dell'oro o del dollaro Stati Uniti in vigore il 1 luglio 1944, normalmente utilizzato per pagamenti o traslazioni nelle ordinarie transazioni internazionali. 4. Trattandosi di valuta cui non si applicano le disposizioni di uno dei due precedenti paragrafi: a) l'aliquota adottata ai fini del presente articolo sara' fissata dal Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro interessato; b) questi informera' della sua decisione il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, il quale la trasmettera' immediatamente agli altri membri che abbiano ratificato la presente convenzione; c) nei sei mesi successivi alla data in cui l'informazione sara' stata trasmessa dal Direttore generale, qualsiasi altro membro che abbia ratificato la convenzione potra' informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro delle obiezioni da lui mosse contro tale decisione; in tal caso, il Direttore generale ne informera' il membro interessato nonche' gli altri membri che abbiano ratificato la convenzione e sottoporra' la questione al comitato previsto dall'articolo 22; d) le presenti disposizioni troveranno applicazione qualora il membro interessato modifichi la propria decisione. 5. Qualsiasi modifica del salario o del trattamento di base dovuta al cambiamento dell'aliquota utilizzata per determinare il corrispettivo in altra valuta entrera' in vigore al massimo all'inizio del secondo mese successivo a quello in cui sara' entrato in vigore il ritocco apportato al rapporto fra le parita' delle valute in questione.

Convenzione 109-art. 10

ARTICOLO 10. Ciascun membro dovra' prendere le necessarie misure onde: a) assicurare, attraverso un sistema di controllo e di sanzioni, che i compensi versati non siano inferiori alle aliquote fissate dalla presente convenzione; b) assicurare a chiunque sia stato remunerato con un'aliquota inferiore a quella conforme alle disposizioni della presente convenzione, la possibilita' di recuperare, con procedura rapida e poco onerosa, per via giudiziaria o per altra via legale, la restante somma dovutagli.

Convenzione 109-art. 11

ARTICOLO 11. Questa parte della presente convenzione non si applica: a) al comandante in seconda o al direttore di macchina; b) al commissario; c) a qualsiasi altro ufficiale di servizio non di guardia; d) a chi si occupa della contabilita' o svolga servizi di carattere generale, che: i) sia di un grado superiore definito con contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate; ii) lavori essenzialmente per proprio conto; iii) sia retribuito unicamente su commissione o principalmente a parte.

Convenzione 109-art. 12

ARTICOLO 12. In questa parte della presente convenzione: a) il termine "nave adibita al piccolo cabotaggio" sta a designare qualsiasi nave che sia esclusivamente adibita a viaggi per i quali non si allontani dal Paese di partenza piu' che dai porti vicini dei Paesi limitrofi, entro limiti geografici: i) nettamente definiti dalla legge nazionale o da un contratto collettivo intercorso fra le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate; ii) uniformi, per quanto concerne l'applicazione dell'insieme delle disposizioni di questa parte della presente convenzione; iii) notificati dal membro interessato, al momento della registrazione del suo strumento di ratifica, con dichiarazione in allegato a detto strumento; iv) fissati previa consultazione con gli altri membri interessati; b) il termine "nave adibita alla navigazione di lungo corso" sta a designare qualsiasi nave non adibita al piccolo cabotaggio; c) il termine "nave passeggeri" sta a designare qualsiasi nave che abbia una licenza che le consenta il trasporto di oltre dodici passeggeri; d) il termine "durata del lavoro" sta a designare il periodo di tempo durante il quale un membro dell'equipaggio e' tenuto, in base all'ordine di un superiore, ad effettuare un lavoro per la nave o per l'armatore.

Convenzione 109-art. 13

ARTICOLO 13. 1. Il presente articolo si applica agli ufficiali e al personale subalterno che presta servizio in coperta, alle macchine o al radio-telegrafo a bordo di una nave adibita al piccolo cabotaggio. 2. La normale durata del lavoro di un ufficiale o del personale subalterno non dovra' eccedere: a) durante la navigazione, ventiquattro ore su di un arco di due giorni consecutivi; b) allorche' la nave e' in porto: i) per il giorno di riposo settimanale: il tempo necessario all'espletamento del servizio ordinario o dei compiti ordinari di pulizia, fino a due ore; ii) per gli altri giorni: otto ore, salvo che un contratto collettivo non preveda una durata inferiore; c) centododici ore su di un arco di due settimane consecutive. 3. Ogni ora di lavoro effettuata in piu' rispetto ai limiti contemplati ai capoversi a) e b) del paragrafo 2 sara' considerata come ora di straordinario e per essa l'interessato avra' diritto a un compenso, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18 della presente convenzione. 4. Qualora il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nel periodo di due settimane consecutive, ad esclusione delle ore considerate come straordinario, superi le centododici ore, l'ufficiale o il marittimo interessato avra' diritto ad un compenso, sotto forma di esenzione di servizio o di presenza che gli verra' concessa in un porto, o sotto altra forma secondo quanto stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. 5. La legge nazionale o i contratti collettivi determineranno i casi in cui una nave e' da considerarsi in navigazione ed i casi in cui essa e' da considerarsi in porto ai fini del presente articolo.

Convenzione 109-art. 14

ARTICOLO 14. 1. Il presente articolo si applica agli ufficiali ed al personale subalterno che presta servizio in coperta, in sala macchine ed al radiotelegrafo; a bordo di una nave adibita alla navigazione di lungo corso. 2. Durante la navigazione e i giorni di arrivo e di partenza, la normale durata del lavoro di un ufficiale o del personale subalterno non dovra' eccedere le otto ore. 3. Allorche' la nave e' in porto, la normale durata del lavoro di un ufficiale o del personale subalterno non dovra' eccedere: a) per il giorno di riposo settimanale: il tempo necessario all'espletamento dei servizi ordinari o dei normali compiti di pulizia fino ad un massimo di due ore; b) per gli altri giorni: otto ore, salvo che un contratto collettivo non preveda una durata inferiore. 4. Ogni ora di lavoro effettuata in piu' rispetto ai limiti giornalieri previsti dai precedenti paragrafi sara' considerata come ora di straordinario e per essa l'interessato avra' diritto a un compenso, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18 della presente convenzione. 5. Qualora il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nel corso di una settimana, ad esclusione delle ore considerate come ore straordinarie, superi le quarantotto, l'interessato avra' diritto ad un compenso sotto forma di un periodo di esenzione dal servizio o di esenzione di presenza che gli verra' concesso in un porto, o sotto altra forma, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. 6. La legge nazionale ed i contratti collettivi determineranno i casi in cui una nave e' da considerarsi in navigazione ed i casi in cui essa e' da considerarsi in porto ai fini del presente articolo.

Convenzione 109-art. 15

ARTICOLO 15. 1. Il presente articolo si applica agli addetti ai servizi di carattere generale. 2. Trattandosi di nave-passeggeri, la normale durata del lavoro non dovra' superare: a) durante la navigazione e nei giorni di arrivo e di partenza: dieci ore su di un arco di quattordici ore; b) allorche' la nave e' in porto: i) quando i passeggeri sono a bordo: dieci ore su di un arco di quattordici ore; ii) negli altri casi: - il giorno precedente quello del riposo settimanale: cinque ore; - il giorno di riposo settimanale: cinque ore per gli addetti alle cucine ed ai servizi di mensa; per gli altri, il tempo necessario all'espletamento dei normali servizi o compiti ordinari di pulizia, fino ad un massimo di due ore; - gli altri giorni: otto ore. 3. Non trattandosi di una nave-passeggeri, la normale durata del lavoro non dovra' superare: a) durante la navigazione e nei giorni di arrivo e di partenza: nove ore su di un arco di tredici ore; b) allorche' la nave e' in porto: - il giorno del riposo settimanale: cinque ore; - il giorno precedente quello del riposo settimanale: sei ore; - gli altri giorni: otto ore su di un arco di dodici. 4. Qualora il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nell'arco di due settimane consecutive superi le centododici ore, l'interessato avra' diritto ad un compenso sotto forma di un periodo di esenzione dal servizio o di esenzione di presenza che gli verra' concesso in un porto, o sotto altra forma, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. 5. La legge nazionale o i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate potranno prevedere particolari modalita' per la regolamentazione della durata del lavoro degli addetti ai turni di notte.

Convenzione 109-art. 16

ARTICOLO 16. 1. Il presente articolo si applica agli ufficiali e al personale subalterno che prestino servizio a bordo di navi mercantili adibite al piccolo o gran cabotaggio. 2. L'esenzione dal servizio e l'esenzione di presenza concessa in un porto dovranno far oggetto di trattative fra le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, essendo inteso che gli ufficiali ed il personale subalterno beneficeranno in porto della massima esenzione e che questa non verra' conteggiata come ferie.

Convenzione 109-art. 17

ARTICOLO 17. 1. La competente autorita' potra' esentare dall'applicazione della presente parte della convenzione tutti gli ufficiali che non ne siano gia' esenti in virtu' dell'articolo 11, con riserva delle seguenti condizioni: a) in virtu' dei contratti collettivi, gli ufficiali dovranno beneficiare di condizioni di lavoro che compensino pienamente, dietro garanzia della competente autorita', la mancata applicazione di questa parte della convenzione; b) il contratto collettivo dovra' essere stato originariamente stipulato prima del 30 giugno 1946 ed essere ancora direttamente vigente, o vigente in quanto rinnovato. 2. Qualsiasi Membro che invochi le disposizioni di cui al paragrafo 1 dovra' sottoporre al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro dati esaurienti su eventuali contratti collettivi di questo tipo; il Direttore generale sottoporra' quindi una sintesi delle informazioni ricevute al comitato menzionato all'articolo 22. 3. Tale comitato esaminera' se i contratti collettivi del cui rapporto e' investito, prevedono condizioni di lavoro che compensino pienamente la mancata applicazione di questa parte della convenzione. Ciascun membro che abbia ratificato la convenzione si impegnera' a tener conto di eventuali osservazioni o suggerimenti fatti dal comitato in merito a tali contratti collettivi; si impegnera', inoltre, a portare queste osservazioni o suggerimenti a conoscenza delle organizzazioni degli armatori o degli ufficiali, controparti di detti contratti collettivi.

Convenzione 109-art. 18

ARTICOLO 18. 1. La o le aliquote di compensazione per le ore di straordinario saranno previste dalla legge nazionale o fissate da un contratto collettivo; per le ore di straordinario, l'aliquota per ora comportera' una maggiorazione pari almeno al venticinque per cento della aliquota/ora del salario o trattamento di base. 2. I contratti collettivi potranno prevedere anziche' una retribuzione in contanti un compenso sotto forma di esenzione dal servizio o di presenza a bordo di pari portata o altro tipo di compenso.

Convenzione 109-art. 19

ARTICOLO 19. 1. Il ricorso continuato ad ore di straordinario sara' evitato nella misura del possibile. 2. Il tempo necessario all'espletamento dei seguenti lavori non sara' computato nella normale durata del lavoro ne' considerato come straordinario, ai fini di questa parte della presente convenzione: a) lavori ritenuti necessari ed urgenti dal comandante onde salvaguardare la sicurezza della nave, del carico o delle persone imbarcate; b) lavori richiesti dal comandante onde soccorrere navi o persone in pericolo; c) appelli, esercitazioni in caso di incendio o di imbarco e analoghe esercitazioni prescritte dalla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, vigenti al momento; d) lavori straordinari dovuti a formalita' doganali, quarantena o altre formalita' sanitarie; e) lavori ordinari e indispensabili richiesti agli ufficiali per la determinazione della posizione della nave e per le osservazioni meteorologiche; f) i tempi supplementari imposti dal cambio della guardia. 3. Nulla di quanto contemplato dalla presente convenzione potra' essere interpretato nel senso di intaccare il diritto e l'obbligo del comandante della nave di esigere lavori che ritenga necessari alla sicurezza ed alla buona navigazione della nave, o l'obbligo di un ufficiale o del personale di espletare detti lavori.

Convenzione 109-art. 20

ARTICOLO 20. 1. Nessun membro dell'equipaggio di eta' inferiore ai sedici anni potra' effettuare turni di notte. 2. Ai fini del presente articolo, per "notte" si intendono almeno nove ore consecutive comprese in un lasso di tempo che va da prima di mezzanotte a dopo mezzanotte, cosi' come fissato dalla legge nazionale o dai contratti collettivi.

Convenzione 109-art. 21

ARTICOLO 21. 1. Ogni nave cui la presente convenzione si applica dovra' avere a bordo un equipaggio sufficiente, per numero e qualita', a: a) garantire la sicurezza della vita umana in mare; b) attuare le disposizioni di cui alla Parte III della presente convenzione; c) evitare l'affaticamento eccessivo dell'equipaggio ed eliminare o ridurre al massimo le ore di straordinario. 2. Ciascun membro si impegna ad istituire, o ad assicurarsi che esista sul proprio territorio un valido strumento per istruire o comporre qualsiasi denuncia o conflitto relativo agli effettivi di una nave. 3. Rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi parteciperanno, con o senza il concorso di altre persone o autorita', al buon funzionamento di questo strumento.

Convenzione 109-art. 22

ARTICOLO 22. 1. La presente convenzione potra' essere attuata con: a) una apposita legge; b) contratti collettivi stipulati da armatori e marittimi (salvo per quanto riguarda l'articolo 21, paragrafo 2); c) una combinazione di disposizioni di legge e contratti collettivi stipulati da armatori e marittimi. Salvo diversamente disposto dalla presente convenzione, questa si applichera' a qualsiasi nave immatricolata nel territorio di un Paese-membro che abbia ratificato la convenzione e a chiunque presti servizio a bordo della nave. 2. Allorche' si sara' dato effetto ad ogni disposizione della presente convenzione con contratto collettivo, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, ciascun membro, nonostante le disposizioni contemplate dall'articolo 10 della convenzione, non sara' piu' tenuto a prendere misure conformi a detto articolo riguardo alle disposizioni della convenzione poste in vigore con contratto collettivo. 3. Ciascun membro che abbia ratificato la convenzione dovra' fornire al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavor dati circa le misure attraverso cui la convenzione e' applicata, ed in particolare chiarimenti su tutti i contratti collettivi vigenti che attuano questa o quella disposizione prevista dalla convenzione. 4. Ciascun membro che abbia ratificato la convenzione si impegnera' a partecipare, con una delegazione tripartita, a qualsiasi comitato che rappresenti governi, organizzazioni di armatori e di marittimi, a cui assistano a titolo consultivo rappresentanti della Commissione paritetica marittima dell'Ufficio internazionale del Lavoro, istituito al fine di esaminare le misure prese in vista dell'attuazione della convenzione. 5. Il Direttore generale sottoporra' a detto comitato una sintesi delle informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 3 di cui sopra. 6. Il comitato esaminera' se i contratti collettivi, del cui rapporto e' investito, realizzano pienamente le disposizioni previste dalla convenzione. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione si impegnera' a tener conto di qualsiasi osservazione o suggerimento avanzato dal comitato in merito all'applicazione della convenzione; si impegnera', inoltre, a portare a conoscenza delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi, controparti di un contratto collettivo come da paragrafo 1, qualsiasi osservazione o suggerimento avanzato dal suddetto comitato in merito all'efficacia con cui detto contratto attua le disposizioni della convenzione.

Convenzione 109-art. 23

ARTICOLO 23. 1. Ciascun membro che ratifichi la presente convenzione si impegnera' ad applicarne le disposizioni alle navi immatricolate sul proprio territorio e, salvo i casi di applicazione attraverso contratti collettivi, ad istituire una legislazione che: a) determini le rispettive responsabilita' dell'armatore e del comandante riguardo alla convenzione; b) prescriva appropriate sanzioni per qualsiasi violazione delle disposizioni contemplate dalle convenzione; c) crei in vista dell'applicazione della parte IV della presente convenzione un adeguato sistema di contrullo ufficiale; d) esiga, per l'applicazione della parte III della presente convenzione, l'estratto sia delle ore di lavoro effettuate, sia dei compensi accordati per le ore in piu', e di straordinario; e) assicuri ai marittimi strumenti per il recupero delle retribuzioni dovute a fronte delle ore di lavoro supplementare o straordinario analoghi a quelli di cui gia' dispongano per il recupero dei salari arretrati. 2. Le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate saranno, nella misura del possibile, comultate nell'elaborazione di qualsiasi misura di carattere legislativo o regolamentare tendente ad attuare le disposizioni contemplate dalla presente convenzione.

Convenzione 109-art. 24

ARTICOLO 24. Onde istituire una reciproca assistenza per l'applicazione della presente convenzione, ciascun membro che l'abbia ratificata si impegnera' ad ordinare alla competente autorita' di ogni porto sito sul suo territorio di segnalare all'autorita' consolare o altra autorita' qualificata di un altro Stato membro che l'abbia ratificata, qualsiasi caso di mancata applicazione delle disposizioni di detta convenzione verificatosi a bordo di una nave immatricolata nel territorio di quello Stato, e di cui sia venuto a conoscenza.

Convenzione 109-art. 25

ARTICOLO 25. 1. La presente convenzione rivede le convenzioni del 1946 e del 1949 in materia di salari, durata del lavoro a bordo ed effettivi. 2. Ai fini dell'articolo 28 della convenzione su durata del lavoro a bordo ed effettivi del 1936, la presente convenzione dovra' ritenersi come una revisione di detta convenzione.

Convenzione 109-art. 26

ARTICOLO 26. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Convenzione 109-art. 27

ARTICOLO 27. 1. La presente convenzione non sara' vincolante che per i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro i cui strumenti di ratifica siano stati registrati dal Direttore generale. 2. La convenzione entrera' inizialmente in vigore sei mesi dopo la data in cui le seguenti condizioni saranno state soddisfatte, e cioe' allorche': a) gli strumenti di ratifica di nove dei seguenti membri saranno stati registrati: Repubblica federale tedesca, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Spagna, Stati Uniti d'America, Finlandia, Francia, Grecia, India, Irlanda, Italia, Giappone, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Purtogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Svezia, Turchia, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Jugoslavia; b) almeno cinque dei membri i cui strumenti di ratifica siano stati registrati possiedano ciascuno, alla data della loro registrazione, una flotta mercantile il cui tonnellaggio lordo sara' uguale o superiore ad un milione di tonnellate registrate; c) il tonnellaggio complessivo della flotta mercantile dei membri le cui ratifiche siano state registrate sara' al momento della registrazione uguale o superiore a quindici milioni di tonnellate di stazza lorda registrate. 3. Le precedenti disposizioni sono state adottate in vista di facilitare, incoraggiare e accelerare la ratifica della presente convenzione da parte degli Stati membri. 4. Successivamente alla sua entrata in vigore iniziale, la presente convenzione entrera' in vigore per ciascun membro sei mesi dopo la data di registrazione del suo strumento di ratifica.

Convenzione 109-art. 28

ARTICOLO 28. 1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunziarla allo scadere dei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione con atto inoltrato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia non avra' effetto se non un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un anno dallo scadere del periodo di cinque anni di cui al paragrafo precedente, non si sia avvalso della facolta' di denunzia contemplata dal presente articolo, dovra' ritenersi vincolato per un altro periodo di cinque anni e, successivamente, potra' denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni quinquennio nei termini previsti dal presente articolo.

Convenzione 109-art. 29

ARTICOLO 29. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunzie pervenutegli da parte dei membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione dell'ultimo strumento di ratifica necessario all'entrata in vigore della Convenzione, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Convenzione 109-art. 30

ARTICOLO 30. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro inviera' al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati esaurienti in merito a tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunzie da lui registrate in conformita' ai precedenti articoli.

Convenzione 109-art. 31

ARTICOLO 31. Allo scadere di ogni decennio a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di Amministrzione dell'Ufficio internazionale del Lavoro dovra' presentare alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente convenzione e decidera', se necessario, di iscrivere all'ordine del giorno della. Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.

Convenzione 109-art. 32

ARTICOLO 32. 1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la totale o parziale revisione della presente convenzione, e salvo che diversamente disposto dalla nuova convenzione: a) la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe, di diritto, nonostante l'articolo 28 di cui sopra, l'immediata denunzia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta a ratifica da parte dei membri. 2. La presente convenzione resterebbe in ogni caso vigente nella sua forma e portata per i membri che l'avessero ratificata e che non intendessero ratificare la convenzione riveduta.

Convenzione 109-art. 33

ARTICOLO 33. La versione francese e inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede costituisce il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua quarantunesima sessione tenutasi a Ginevra e conclusasi il 14 maggio 1958. IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi, ventotto maggio 1958: Il Presidente della Conferenza, ICHIRO KAWASAKI. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, DAVID A. MORSE.

Convenzione 129-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 129 CONVENZIONE CONCERNENTE L'ISPEZIONE DEL LAVORO IN AGRICOLTURA La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 4 giugno 1969, per la sua cinquantatreesima sessione; Preso atto dei termini delle convenzioni internazionali del lavoro esistenti concernenti l'ispezione del lavoro, quali la convenzione sulla ispezione del lavoro del 1947, che si applica all'industria ed al commercio, nonche' la convenzione sulle piantagioni del 1958, che si applica ad un tipo particolare di aziende agricole; Considerato che e' auspicabile adottare oggi norme internazionali sull'ispezione del lavoro nell'agricoltura, in genere; Avendo deciso di adottare varie proposte relative all'ispezione del lavoro in agricoltura, tema che costituisce il punto quarto dell'ordine del giorno della sessione; Avendo stabilito che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, ha adottato oggi, venticinque giugno millenovecentosessantanove, la convenzione che segue, che sara' denominata Convenzione sull'ispezione del lavoro (agricoltura), 1969: ARTICOLO 1. 1. Ai fini della presente convenzione, il termine "azienda agricola" sta a designare quelle aziende o parte di esse aventi come oggetto la coltivazione, l'allevamento, la silvicoltura, l'orticoltura, la trasformazione primaria di prodotti agricoli da parte del conduttore, o qualsiasi altra forma di attivita' agricola. 2. Se necessario, la competente autorita' determinera', previa consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori interessati, ove ve ne siano, la linea di demarcazione fra agricoltura, da un lato, e industria e commercio dall'altro, affinche' nessuna azienda agricola sfugga al sistema nazionale di ispezione del lavoro. 3. Ove non sia certa l'applicazione della convenzione ad una azienda o parte di essa, l'autorita' competente sara' chiamata a dirimere la questione.

Convenzione 129-art. 2

ARTICOLO 2. Nella presente convenzione, il termine "disposizioni di legge sta ad indicare oltre alla legislazione, le sentenze arbitrali ed i contratti collettivi aventi forza di legge e di cui gli ispettori del lavoro sono chiamati ad assicurare l'applicazione.

Convenzione 129-art. 3

ARTICOLO 3. Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente convenzione deve disporre di un sistema d'ispezione del lavoro in agricoltura.

Convenzione 129-art. 4

ARTICOLO 4. Il sistema di ispezione del lavoro in agricoltura sara' applicato a quelle aziende agricole che occupano lavoratori salariati o apprendisti, qualunque siano le modalita' e il tipo della loro remunerazione, la forma o la durata del loro contratto.

Convenzione 129-art. 5

ARTICOLO 5. 1. Ogni membro che ratifica la presente convenzione puo', con una dichiarazione che accompagni la sua ratifica, impegnarsi ad estendere il proprio sistema di ispezione del lavoro in agricoltura a una o piu' delle seguenti categorie di persone che lavorino in aziende agricole: a) fittavoli che non impieghino mano d'opera esterna, mezzadri e analoghe categorie di lavoratori agricoli; b) persone associate alla gestione di un'azienda collettiva, quali i membri di una cooperativa; c) membri della famiglia del conduttore quali definiti dalla legislazione nazionale. 2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' in seguito trasmettere al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione con cui si impegna ad estendere il proprio sistema di ispezione del lavoro in agricoltura a una o piu' delle categorie di persone enumerate nel precedente paragrafo che non siano gia' state menzionate in una dichiarazione antecedente. 3. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione dovra' indicare, nei rapporti che e' tenuto a presentare in virtu' dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, in che misura ha attuato o intende attuare le disposizioni della convenzione relative a quelle categorie di persone enumerate nel paragrafo i di cui sopra che non abbiano fatto oggetto di simili dichiarazioni.

Convenzione 129-art. 6

ARTICOLO 6. 1. II sistema di ispezione del lavoro in agricoltura sara' tenuto a: a) garantire l'applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla salvaguardia dei lavoratori nello esercizio della loro professione, quali le disposizioni concernenti la durata del lavoro, i salari, il riposo settimanale e le ferie, la sicurezza, l'igiene ed il benessere, l'impiego delle donne, dei bambini e degli adolescenti, nonche' altre materie connesse, nella misura in cui gli ispettori del lavoro sono chiamati a garantire l'applicazione di dette disposizioni; b) fornire informazioni e consigli tecnici a imprenditori e lavoratori circa i mezzi piu' validi per osservare le disposizioni di legge; c) attirare l'attenzione della competente autorita' sulle anomalie o abusi non specificatamente sanati dalle disposizioni di legge esistenti e sottoporre le proposte per un miglioramento della legislazione vigente. 2. La legislazione nazionale puo' affidare agli ispettori del lavoro in agricoltura funzioni di assistenza o controllo riguardanti l'applicazione di disposizioni di legge relative alle condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie. 3. Qualora altre funzioni siano affidate agli ispettori del lavoro in agricoltura, queste non debbono ostacolare l'esercizio dei loro compiti principali ne' pregiudicare in alcun modo l'autorita' o la imparzialita' loro necessarie nei confronti di imprenditori e lavoratori.

Convenzione 129-art. 7

ARTICOLO 7. 1. Per quanto compatibile con la prassi amministrativa del membro, l'ispezione del lavoro in agricoltura sara' posta sotto la sorveglianza ed il controllo di un organo centrale. 2. Ove si tratti di uno Stato federativo, l'espressione "organo centrale" puo' designare un organo centrale o a livello federale, o a livello di un'entita' costituente federata. 3. L'ispezione del lavoro in agricoltura potra' essere ad esempio assicurata da: a) un unico organo di ispezione del lavoro, competente per tutti i rami dell'attivita' economica; b) un unico organo di ispezione del lavoro, comportante una specializzazione funzionale mediante un'adeguata formazione degli ispettori destinati ad esercitare le loro funzioni in agricoltura; c) un unico organo di ispezione del lavoro, comportante una specializzazione istituzionale mediante la creazione di un servizio tecnicamente qualificato i cui agenti eserciterebbero le loro funzioni in agricoltura; d) un ispettorato specializzato, incaricato di svolgere le proprie funzioni in agricoltura, la cui attivita' sarebbe tuttavia posta sotto il controllo di un organo centrale avente le medesime prerogative, in materia di ispezione del lavoro, in altri settori dell'attivita' economica quali l'industria, i trasporti ed il commercio.

Convenzione 129-art. 8

ARTICOLO 8. 1. Gli addetti all'ispezione del lavoro in agricoltura debbono essere funzionari pubblici con statuto e condizioni di servizio tali da assicurare loro stabilita' di impiego e indipendenza rispetto a cambiamenti di governo e ad indebite ingerenze esterne. 2. Ove conforme alle leggi o alla prassi del Paese, il sistema di ispezione del lavoro in agricoltura di ciascun membro potra' includere agenti o rappresentanti delle organizzazioni professionali con compiti complementari a quelli dei funzionari pubblici; tali agenti o rappresentanti dovranno beneficiare di garanzie riguardo alla stabilita' delle loro funzioni ed essere al riparo da qualsiasi indebita ingerenza esterna.

Convenzione 129-art. 9

ARTICOLO 9. 1. Fatte salve le disposizioni previste per legge per le assunzioni nel pubblico impiego, gli ispettori del lavoro in agricoltura saranno unicamente reclutati in base all'attitudine dei candidati ad adempiere i compiti che verrebbero loro demandati. 2. Gli strumenti di verifica di tale attitudine saranno stabiliti dalle competenti autorita'. 3. Gli ispettori del lavoro in agricoltura riceveranno un'adeguata formazione ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, e dei corsi dovranno essere istituiti per assicurare loro un buon perfezionamento.

Convenzione 129-art. 10

ARTICOLO 10. I servizi di ispezione del lavoro in agricoltura potranno impiegare sia donne che uomini; ove necessario, particolari compiti potranno rispettivamente essere affidati a ispettori o a ispettrici.

Convenzione 129-art. 11

ARTICOLO 11. Ciascun membro dovra' adottare le necessarie disposizioni onde assicurare che specialisti e tecnici qualificati in grado di concorrere alla soluzione di problemi richiedenti particolari cognizioni tecniche, collaborino all'assolvimento dei compiti di ispezione del lavoro in agricoltura, in base ai criteri meglio rispondenti alle esigenze nazionali.

Convenzione 129-art. 12

ARTICOLO 12. 1. Le competenti autorita' dovranno adottare le misure piu' appropriate onde favorire un'effettiva collaborazione tra i servizi di ispezione del lavoro in agricoltura e gli uffici governativi, gli enti pubblici o gli istituti autorizzati eventualmente chiamati a svolgere analoghe attivita'. 2. Ove le circostanze lo impongano, le competenti autorita' potranno demandare, a titolo ausiliare, taluni compiti di ispezione, a livello regionale o locale, a determinati uffici governativi o enti pubblici, o associare questi ultimi a tali compiti, nella misura in cui l'applicazione dei principi previsti dalla presente convenzione non ne sia inficiata.

Convenzione 129-art. 13

ARTICOLO 13. Le competenti autorita' dovranno adottare le misure piu' appropriate onde favorire la collaborazione fra funzionari dell'ispettorato del lavoro in agricoltura, datori di lavoro e lavoratori, o loro organizzazioni, ove ne esistano.

Convenzione 129-art. 14

ARTICOLO 14. Disposizioni dovranno essere prese affinche' il numero di ispettori del lavoro in agricoltura sia sufficiente ad assicurare un efficiente servizio e sia fissato tenuto conto: a) della portata dei compiti da assolvere e, in particolare: i) del numero, del tipo, della portata e della collocazione delle aziende agricole soggette ad ispezione; ii) del numero e della diversita' di categorie di persone impiegate in tali aziende; iii) della molteplicita' e complessita' di disposizioni di legge da far rispettare; b) degli strumenti a disposizione degli ispettori; c) delle condizioni pratiche necessarie per effettuare efficacemente le ispezioni.

Convenzione 129-art. 15

ARTICOLO 15. 1. Le competenti autorita' dovranno prendere le necessarie misure onde mettere a disposizione degli ispettori del lavoro in agricoltura: a) uffici locali di ispettorato attrezzati in maniera consona alle esigenze del servizio, accessibili, nei limiti del possibile, a tutti gli interessati, e siti in zone scelte in funzione dell'ubicazione delle aziende agricole e dei mezzi di comunicazione esistenti; b) i mezzi di trasporto necessari all'esercizio delle loro funzioni, ove non esistano adeguati mezzi di trasporto pubblico. 2. Le competenti autorita' dovranno prendere le misure necessarie onde rimborsare agli ispettori del lavoro in agricoltura tuttle spese di viaggio e le spese accessorie indispensabili all'esercizio delle loro funzioni.

Convenzione 129-art. 16

ARTICOLO 16. 1. Gli ispettori del lavoro in agricoltura, muniti di pezze giustificative delle loro funzioni, saranno autorizzati a: a) penetrare liberamente, senza alcun preavviso, a qualsiasi ora del giorno e della notte, nei luoghi di lavoro soggetti ad ispezione; b) penetrare di giorno in qualsiasi locale che abbiano un valido motivo di ritenere soggetto a controllo da parte dell'ispettorato; c) procedere ad esami, controlli o inchieste che ritengano necessari onde verificare che siano effettivamente rispettate le disposizioni di legge vigenti e, in particolar modo: i) interrogare, o da soli, o alla presenza di testimoni, il datore di lavoro, il personale dell'impresa o qualunque altra persona che si trovi nell'azienda, sulle varie materie relative all'applicazione delle disposizioni di legge; ii) chiedere, secondo le modalita' previste per legge, visione di tutti i libri, registri e altri documenti la cui tenuta e' prescritta dalla legislazione in materia di condizioni di lavoro e di vita, al fine di verificarne la conformita' alle disposizioni di legge, trarne copia o estratti; iii) prelevare ed asportare, a scopo di analisi, campioni di prodotti, materie e sostanze utilizzate o manipolate, a condizione che il datore di lavoro o chi per lui sia stato avvisato che dei prodotti, materie o sostanze sono stati a tal fine prelevati ed asportati. 2. Gli ispettori non potranno penetrare, in virtu' del comma a) e b) del precedente paragrafo, nell'abitazione privata del conduttore di una azienda agricola, a meno che non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione o che non siano muniti di una speciale autorizzazione rilasciata dalla competente autorita'. 3. Gli ispettori dovranno, al momento dell'ispezione, informare della loro presenza il datore di lavoro, o chi per lui, come pure i lavoratori od i loro rappresentanti, a meno che non ritengano di pregiudicare, con tale avviso, l'efficacia del controllo.

Convenzione 129-art. 17

ARTICOLO 17. I servizi dell'ispettorato del lavoro in agricoltura saranno associati, nei casi e termini previsti dalle competenti autorita', all'opera di controllo preventivo di nuovi impianti, nuove sostanze e nuove tecniche di manipolazione o trasformazione dei prodotti suscettibili di costituire una minaccia per la salute o la sicurezza.

Convenzione 129-art. 18

ARTICOLO 18. 1. Gli ispettori del lavoro in agricoltura saranno autorizzati ad adottare misure destinate ad eliminare eventuali difetti constatati in impianti, sistemi o metodi di lavoro di aziende agricole, ivi compreso l'utilizzo di sostanze pericolose, e che ritengano costituire una minaccia per la salute o la sicurezza. 2. Onde essere in grado di adottare simili misure, gli ispettori del lavoro potranno, fatto salvo il ricorso giudiziario o amministrativo eventualmente previsto dalla legge, ordinare o far ordinare che: a) siano apportate a impianti, locali, attrezzi, macchinari o apparecchiature, entro determinati termini, le modifiche atte ad assicurare la rigorosa applicazione delle disposizioni di legge concernenti la salute e la sicurezza; b) siano prese misure immediatamente esecutorie, che possono giungere sino alla cessazione dell'attivita', in caso di pericolo impellente per la salute e la sicurezza. 3. Ove la procedura contemplata dal paragrafo 2 di cui sopra non fosse compatibile con la prassi amministrativa e giudiziaria di un membro, gli ispettori potranno adire l'autorita' competente affinche' formuli delle ingiunzioni o faccia adottare misure immediatamente esecutive. 4. I difetti constatati dall'ispettore nel corso della visita ad una azienda, cosi' come le misure ordinate in applicazione del paragrafo 2, o sollecitate in applicazione del paragrafo 3, dovranno essere immediatamente portate all'attenzione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori.

Convenzione 129-art. 19

ARTICOLO 19. 1. L'ispettorato del lavoro in agricoltura dovra' essere informato degli infortuni sul lavoro nonche' dei casi di malattia professionale sopraggiunti nel settore agricolo, nei casi e nei termini prescritti dalla legge nazionale. 2. Nella misura del possibile, gli ispettori del lavoro saranno associati a qualsiasi inchiesta in loco riguardante le cause di infortuni o di gravi malattie professionali, in particolare quando trattasi di infortuni o di malattie che abbiano determinato la morte o causato un certo numero di vittime.

Convenzione 129-art. 20

ARTICOLO 20. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, gli ispettori del lavoro in agricoltura: a) non potranno avere un qualsiasi interesse, diretto o indiretto, nelle aziende poste sotto il loro controllo; b) saranno tenuti, sotto pena di sanzioni penali e precise misure disciplinari, a non rivelare mai, neanche dopo aver lasciato il servizio, i segreti di fabbricazione o commerciali o le tecniche di lavorazione di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni; c) dovranno considerare come assolutamente confidenziale la fonte di qualsiasi denuncia che segnali loro eventuali difetti, pericoli nelle tecniche di lavorazione o infrazioni delle disposizioni di legge, e dovranno astenersi dal rivelare al datore di lavoro, o a chi per lui, di aver proceduto ad un'ispezione a seguito di denuncia.

Convenzione 129-art. 21

ARTICOLO 21. Le aziende agricole dovranno essere ispezionate tanto spesso e meticolosamente quanto necessario per assicurare l'effettiva applicazione delle relative norme di legge.

Convenzione 129-art. 22

ARTICOLO 22. 1. Chiunque violi o trascuri di ottemperare alle disposizioni di legge la cui applicazione e' soggetta a controllo da parte degli ispettori del lavoro in agricoltura e' immediatamente perseguibile penalmente o civilmente, senza alcun preavviso. La legge nazionale puo' tuttavia contemplare delle eccezioni per quei casi in cui il preavviso deve essere dato al fine di rimediare alla situazione contingente o adottare misure preventive. 2. Gli ispettori del lavoro avranno facolta' di decidere se dare avvertimenti o consigli anziche' intentare o sollecitare azioni legali.

Convenzione 129-art. 23

ARTICOLO 23. Qualora gli ispettori del lavoro in agricoltura non siano essi stessi abilitati ad intentare procedimenti penali, essi potranno deferire direttamente all'autorita' investita di tale potere i verbali constatanti violazioni alle disposizioni di legge.

Convenzione 129-art. 24

ARTICOLO 24. Appropriate sanzioni per violazione delle disposizioni di legge la cui applicazione e' soggetta al controllo di ispettori del lavoro in agricoltura e per ostruzione contro detti ispettori nell'esercizio delle loro funzioni saranno contemplate dalla legge nazionale ed effettivamente applicate.

Convenzione 129-art. 25

ARTICOLO 25. 1. Gli ispettori del lavoro o gli uffici locali dell'ispettorato, secondo i casi, saranno tenuti a sottoporre all'ufficio centrale dello ispettorato rapporti periodici sui risultati della loro attivita' in agricoltura. 2. Tali rapporti saranno redatti nei termini prescritti dall'ufficio centrale dell'ispettorato e tratteranno temi di volta in volta indicati da detto ufficio; essi saranno inoltrati con una frequenza almeno pari a quella prescritta dall'ispettorato centrale e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

Convenzione 129-art. 26

ARTICOLO 26. 1. L'ispettorato centrale pubblichera' un rapporto annuale sulla attivita' dei servizi di ispettorato in agricoltura sia sotto forma di un rapporto a se stante, sia come parte del suo rapporto annuo generale. 2. Tali rapporti annui saranno pubblicati a debite scadenze, in ogni caso mai superiori ai dodici mesi, a partire dalla fine dell'anno cui si riferiscono. 3. Copie dei rapporti annui saranno inoltrate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro entro tre mesi dalla loro pubblicazione.

Convenzione 129-art. 27

ARTICOLO 27. I rapporti annui pubblicati dall'ispettore centrale verteranno in particolare sui seguenti punti, nella misura in cui essi ricadranno sotto il controllo di detto ispettorato: a) leggi e regolamenti di competenza dell'ispettorato del lavoro in agricoltura; b) personale dell'ispettorato del lavoro in agricoltura; c) statistiche delle aziende agricole sottoposte a controllo da parte dell'ispettorato e numero di addetti di tali aziende; d) statistiche delle visite di ispezione; e) dati statistici sulle infrazioni commesse e le sanzioni inflitte; f) dati statistici sugli infortuni sul lavoro e loro cause; g) dati statistici sulle malattie professionali e loro cause.

Convenzione 129-art. 28

ARTICOLO 28. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Convenzione 129-art. 29

ARTICOLO 29. 1. La presente convenzione sara' unicamente vincolante per i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale. 2. La presente convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo che la ratifica di due membri sara' stata registrata dal Direttore generale. 3. Successivamente, la presente convenzione entrera' in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Convenzione 129-art. 30

ARTICOLO 30. 1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunziarla allo scadere di dieci anni dalla data dell'entrata in vigore iniziale dlla convenzione con atto inoltrato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, da questi registrato. La denunzia avra' effetto solo un anno dopo essere stata registrata. 2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione e che entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni di cui al precedente paragrafo non si sia avvalso della facolta' di denunzia prevista dal presente articolo dovra' ritenersi vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potra' determinare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio secondo i termini previsti dal presente articolo.

Convenzione 129-art. 31

ARTICOLO 31. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunzie pervenutegli da parte dei membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale attirera' l'attenzione dei membri della Organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Convenzione 129-art. 32

ARTICOLO 32. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmettera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, perche' ne prenda atto, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati esaurienti in merito agli strumenti di ratifica ed alle denunzie da lui registrati in conformita' con i precedenti articoli.

Convenzione 129-art. 33

ARTICOLO 33. Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera' se la questione della sua totale o parziale revisione debba essere iscritta all'ordine del giorno della Conferenza.

Convenzione 129-art. 34

ARTICOLO 34. 1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la totale o parziale revisione della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga diversamente: a) la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione comportante una revisione, determinera' di diritto, nonostante l'articolo 30 di cui sopra, l'immediata denunzia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione comportante una revisione sia gia' in vigore; b) dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione comportante una revisione, la presente convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica dei membri. 2. La presente convenzione restera' in ogni caso in vigore nella sua forma e portata per quei membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione rivista.

Convenzione 129-art. 35

ARTICOLO 35. La versione francese e inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede costituisce il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nel corso della sua cinquantatreesima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 25 giugno 1969. IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi venticinque di giugno 1969: Il Presidente della Conferenza, J. MORI. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, DAVID A. MORSE.

Convenzione 132-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 132 CONVENZIONE RELATIVA AI CONGEDI ANNUALI PAGATI (Riveduta nel 1970) (1) La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1970, per la sua cinquantaquattresima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative ai congedi pagati, argomento che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte assumerebbero la forma di una convenzione internazionale, adotta, in questo ventiquattresimo giorno di giugno millenovecentosettanta, la convenzione qui di seguito, che sara' denominata Convenzione sui congedi pagati (riveduta), 1970: ARTICOLO 1. Finche' le disposizioni non verranno applicate o mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o decisioni giudiziarie, o me diante organismi ufficiali di determinazione, dei salari, o in ogni altro modo conforme alla prassi interna e ritenuto opportuno, tenuto conto delle condizioni proprie di ciascun Paese, le disposizioni della convenzione dovranno essere applicate mediante legislazione interna. (1)Adottata il 24 giugno 1970 con 213 voti contro 62, e 62 astenuti.

Convenzione 132-art. 2

ARTICOLO 2. 1. La presente convenzione si applica a tutte le persone impiegate, esclusi i marittimi. 2. Ove risulti necessario, l'autorita' competente o qualsiasi organismo appropriato in ciascun Paese potra', dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove ne esistano, adottare misure per escludere dall'applicazione della convenzione delle categorie limitate di persone impiegate, laddove tale applicazione solleverebbe problemi particolari di esecuzione o di ordine costituzionale o legislativo di una certa importanza. 3. Ciascun membro che ratifica la convenzione dovra' indicare, nel primo rapporto sull'applicazione di quest'ultima che e' tenuto a presentare in base all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, motivandolo, le categorie che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo ed esporre, in successivi rapporti, lo stato della legislazione e delle consuetudini interne relative alle suddette categorie, precisando in che misura e' stato dato effetto o ci si e' proposti di dare effetto alla convenzione per quanto riguarda le categorie in questione.

Convenzione 132-art. 3

ARTICOLO 3. 1. Tutte le persone cui si applica la convenzione avranno diritto a un congedo annuale pagato di una determinata durata minima. 2. Ciascun membro che ratifichi la Convenzione dovra' specificare la durata del congedo in una dichiarazione annessa alla ratifica. 3. La durata del congedo non dovra' in alcun caso essere inferiore a tre settimane di lavoro per un anno di servizio. 4. Ciascun membro che abbia ratificato la Convenzione potra' informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, con una successiva dichiarazione, che aumenta la durata del congedo specificata al momento della ratifica di essa.

Convenzione 132-art. 4

ARTICOLO 4. 1. Chiunque abbia compiuto, nel corso di un determinato anno, un periodo di servizio di durata inferiore al periodo richiesto per aver diritto alla totalita' del congedo prescritto all'articolo 3 di cui sopra, avra' diritto, per l'anno in questione, a un congedo pagato di durata proporzionalmente ridotta. 2. Ai fini del presente articolo, il termine "anno" indica un anno civile o qualsiasi altro periodo della stessa durata fissato dalla autorita' competente o dall'organismo appropriato nel Paese interessato.

Convenzione 132-art. 5

ARTICOLO 5. 1. Un periodo di servizio minimo potra' essere richiesto per aver diritto ad un congedo annuale pagato. 2. Spettera' all'autorita' competente o all'organismo appropriato, nel Paese interessato, di fissare la durata di tale periodo di servizio minimo, ma esso non dovra' in alcun caso superare i sei mesi. 3. Il criterio di calcolo del periodo di servizio, al fine di determinare il diritto al congedo, sara' fissato dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese. 4. A condizioni da stabilirsi da parte dell'autorita' competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese, le assenze dal lavoro per motivi indipendenti dalla volonta' della persona impiegata interessata, come anche le assenze per malattia, incidente o congedo per maternita', saranno calcolate nel periodo di servizio.

Convenzione 132-art. 6

ARTICOLO 6. 1. I giorni festivi ufficiali e consuetudinari che si situino o meno nel periodo di congedo annuale non saranno computati nel congedo pagato annuale minimo prescritto al paragrafo 3 dell'articolo 3 di cui sopra. 2. A condizioni da stabilirsi da parte dell'autorita' competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese, i periodi di inabilita' al lavoro derivanti da malattie o incidenti non possono essere calcolati nel congedo pagato minimo annuale, prescritto al paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente convenzione.

Convenzione 132-art. 7

ARTICOLO 7. 1. Chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media remunerazione (ivi compreso, ove tale remunerazione comporti prestazioni in natura, il controvalore di queste, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l'interessato goda indipendentemente dal congedo pagato), calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell'autorita' competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese. 2. I compensi dovuti in base al paragrafo 1 sopracitato dovranno essere versati alla persona impiegata interessata prima del suo congedo, a meno che non sia diversamente stabilito mediante accordo tra il datore di lavoro e detta persona.

Convenzione 132-art. 8

ARTICOLO 8. 1. Il funzionamento del congedo annuale pagato potra' essere autorizzato dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese. 2. A meno che non sia diversamente stabilito da accordo tra il datore di lavoro e la persona impiegata interessata, e a condizione che la durata del servizio di questa persona le dia diritto a un tale periodo di congedo, una delle frazioni di congedo dovra' corrispondere almeno a due settimane ininterrotte di lavoro.

Convenzione 132-art. 9

ARTICOLO 9. 1. La parte ininterrotta di congedo annuale pagato menzionata al paragrafo 2 dell'articolo 8 della presente convenzione dovra' essere accordata e usufruita entro il termine di un anno al massimo, e il resto del congedo annuale pagato entro il termine di diciotto mesi, al massimo, a partire dalla fine dell'anno che da' diritto al congedo. 2. Ogni parte di congedo annuale che superi un minimo stabilito potra', con il consenso della persona impiegata interessata, essere rinviata, per un periodo limitato, oltre i limiti indicati al paragrafo I del presente articolo. 3. Il minimo di congedo che non potra' essere soggetto a tale rinvio e il periodo limitato suscettibile di rinvio saranno stabiliti dalle autorita' competenti, previa consultazione delle organizzazioni interessate degli imprenditori e dei lavoratori, sia mediante trattative collettive, sia con qualsiasi altra modalita' conforme alla pratica nazionale e che appaia adeguata, tenuto conto delle condizioni specifiche di ciascun paese.

Convenzione 132-art. 10

ARTICOLO 10. 1. L'epoca in cui sara' preso il congedo sara' stabilita dal datore di lavoro dopo aver consultato la persona interessata o i suoi rappresentanti, a meno che non sia stabilita per via regolamentare, mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o in ogni altro modo conforme alla prassi nazionale. 2. Per stabilire l'epoca in cui il congedo sara' preso, si terra' conto delle esigenze del lavoro e della possibilita' di riposo e di svago che sono offerte alla persona interessata.

Convenzione 132-art. 11

ARTICOLO 11. Ogni persona impiegata, che abbia compiuto il periodo minimo di servizio corrispondente a quello che puo' essere richiesto in conformita' con il paragrafo 1 dell'articolo 5 della presente convenzione, deve godere, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di un congedo pagato, proporzionale alla durata del periodo di servizio per cui non ha ancora usufruito di congedo, o di una indennita' compensatoria, oppure di un credito di congedo equivalente.

Convenzione 132-art. 12

ARTICOLO 12. Qualsiasi accordo relativo alla rinuncia al diritto al congedo minimo annuale pagato previsto al paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente convenzione, o relativo alla rinuncia a detto congedo mediante una indennita', o in qualsiasi altro modo, deve, secondo le condizioni nazionali, essere nullo di pieno diritto, o vietato.

Convenzione 132-art. 13

ARTICOLO 13. L'autorita' competente o l'organismo appropriato in ciascun Paese puo' adottare regole particolari che prevedano il caso in cui una persona impiegata eserciti durante il suo congedo una attivita' remunerata incompatibile con l'oggetto di questo congedo.

Convenzione 132-art. 14

ARTICOLO 14. Per assicurare la buona applicazione e il rispetto delle regole o disposizioni relative ai congedi pagati, devono essere adottate misure effettive mediante le quali viene dato effetto alle disposizioni della presente convenzione.

Convenzione 132-art. 15

ARTICOLO 15. 1. Ciascun membro puo' accettare gli obblighi della presente convenzione separatamente: a) per le persone impiegate nei settori economici diversi dalla agricoltura; b) per le persone impiegate nell'agricoltura. 2. Ciascun membro deve precisare, nella propria ratifica, se' accetta gli obblighi della convenzione per le persone di cui al sotto-paragrafo a) del paragrafo 1 sopracitato, o per le persone di cui al sottoparagrafo b) dello stesso paragrafo, oppure per le une e le altre. 3. Ciascun membro che, al momento della ratifica, non ha accettato gli obblighi della presente convenzione altro che per le persone di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 sopracitato, puo' ulteriormente notificate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi della convenzione per tutte le persone cui si applica la presente convenzione.

Convenzione 132-art. 16

ARTICOLO 16. La presente convenzione rivede la convenzione sui congedi pagati, 1936, e la convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952, nelle condizioni qui di seguito indicate: a) l'accettazione degli obblighi della presente convenzione, per le persone impiegate nei settori economici diversi dall'agricoltura, da parte di un membro che sia parte della Convenzione sui congedi pagati, 1936, implica a pieno diritto la denuncia immediata di questa ultima convenzione; b) l'accettazione degli obblighi della presente convenzione, per le persone impiegate nell'agricoltura, da parte di un membro che sia parte della Convenzione, sui congedi pagati (agricoltura), 1952, implica a pieno diritto la denuncia immediata di quest'ultima Convenzione; c) l'entrata in vigore della presente Convenzione non chiude a ulteriore ratifica la Convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952.

Convenzione 132-art. 17

ARTICOLO 17. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Convenzione 132-art. 18

ARTICOLO 18. 1. La presente Convenzione non vincolera' che i membri della Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito, questa Convenzione entrera' in vigore per ogni membro dodici mesi dopo la data in cui e' stata registrata la propria ratifica.

Convenzione 132-art. 19

ARTICOLO 19. 1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione la puo' denunciare alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avra' effetto che dopo un anno dalla registrazione della stessa. 2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione, che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni citato al paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potra' denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste al presente articolo.

Convenzione 132-art. 20

ARTICOLO 20. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli saranno comunicate dai membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore.

Convenzione 132-art. 21

ARTICOLO 21. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, notizie complete in merito a tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avra' registrato, in conformita' con i precedenti articoli.

Convenzione 132-art. 22

ARTICOLO 22. Ogni volta che lo riterra' necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione parziale o totale di essa.

Convenzione 132-art. 23

ARTICOLO 23. 1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione che modifichi totalmente o in parte presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di un membro della nuova Convenzione comportante revisione determinerebbe di diritto, nonostante il sopra-citato articolo 19, la denuncia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione comportante revisione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione comportante revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei membri. 7. La presente convenzione rimarra' in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i membri che l'hanno ratificata e che non ratificheranno la nuova Convenzione comportante revisione.

Convenzione 132-art. 24

ARTICOLO 24. Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede costituisce il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nel corso della sua cinquantaquattresima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 25 giugno 1970. IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi venticinque di giugno 1970: Il Presidente della Conferenza, V. MANICKAVASAGAM. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, WILFRED JENKS.

Convenzione 134-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 134 CONVENZIONE CONCERNENTE LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI MARITTIMI La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 14 ottobre 1970 per la sua cinquantacinquesima sessione; Preso atto dei termini delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali sul lavoro esistenti, applicabili al lavoro a bordo di navi nonche' nei porti e concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro dei marittimi, e in particolare dei termini della raccomandazione sull'ispezione del lavoro (marittimi) del 1926; della raccomandazione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro del 1929; della convenzione sulla protezione degli scaricatori contro gli infortuni (riveduta) del 1932 della convenzione sulle visite mediche dei marittimi del 1946, e della convenzione come pure della raccomandazione sul controllo delle macchine del 1963; Preso atto dei termini della convenzione sulla salvaguardia della vita umana per mare del 1960, e della regolamentazione in allegato alla convenzione internazionale sulle linee mercantili, riveduta nel 1966, che prevedono un certo numero di misure di sicurezza da adottare a bordo delle navi onde garantire la salvaguardia di coloro che vi lavorano; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla prevenzione degli infortuni a bordo delle navi in navigazione e nei porti, tema che figura al punto cinque dell'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una convenzione internazionale; Considerato che per il successo dell'azione intrapresa nel campo della prevenzione degli infortuni a bordo di navi e' necessario mantenere una stretta collaborazione, nei rispettivi campi, fra l'Organizzazione internazionale del Lavoro, e l'Organizzazione intergovernativa di consulenza sulla navigazione marittima; Considerato che le seguenti norme sono pertanto state elaborate in collaborazione con l'Organizzazione intergovernativa di consulenza sulla navigazione marittima, e che ci si propone di perseguire la collaborazione con detta organizzazione per l'applicazione di tali norme, ha adottato, oggi, trenta ottobre millenovecentosettanta, la convenzione che segue, che sara' denominata Convenzione sulla prevenzione degli infortuni (marittimi), 1970): ARTICOLO 1. 1. Ai fini della presente convenzione, il termine "marittimi" si applica a chiunque presti, a qualsiasi titolo, servizio a bordo di una nave, che non sia nave da guerra, registrata in un territorio per il quale vige la presente convenzione e normalmente adibita alla navigazione marittima. 2. Ove sorgano dubbi circa l'inclusione di talune categorie di persone fra i marittimi, la questione sara' risolta in ciascun Paese dalla competente autorita', previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. 3. Ai fini della presente convenzione, l'espressione "infortuni sul lavoro" si applica agli infortuni di cui sono vittime i marittimi in ragione e nell'adempimento del loro lavoro.

Convenzione 134-art. 2

ARTICOLO 2. 1. In ogni Paese marittimo, la competente autorita' dovra' adottare le necessarie misure affinche' gli infortuni sul lavoro siano oggetto di opportune inchieste e rapporti e affinche' vengano predisposte e vagliate dettagliate statistiche su tali infortuni. 2. Ogni infortunio sul lavoro dovra' essere segnalato e le statistiche non si limiteranno ai soli infortuni mortali o agli infortuni coinvolgenti la stessa nave. 3. Le statistiche verteranno sul numero, sulla natura, sulle cause e sulle conseguenze degli infortuni sul lavoro e specificheranno in quale parte della nave - il ponte, la sala macchine o i locali adibiti ai servizi generali, ad esempio - ed in quale luogo - in mare o in un porto, ad esempio - l'incidente si e' verificato. 4. La competente autorita' dovra' avviare un'inchiesta sulle cause e sulle circostanze degli infortuni sul lavoro implicanti perdita di vite umane o gravi lesioni personali, come pure su tutti gli altri infortuni contemplati dalla legge nazionale.

Convenzione 134-art. 3

ARTICOLO 3. Onde disporre di solide basi per la prevenzione degli infortuni connessi ai rischi propri dei servizi marittimi, ricerche dovranno essere promosse sull'evoluzione in genere di questo tipo di infortuni e sui rischi messi in luce dalle statistiche.

Convenzione 134-art. 4

ARTICOLO 4. 1. Disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere contemplate in testi di legge, raccolte di direttive o altri appositi strumenti. 2. Tali disposizioni verteranno su tutte le disposizioni di carattere generale relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro suscettibili di applicazione al lavoro dei marittimi e dovranno precisare le misure da adottare per la prevenzione degli infortuni legati all'esercizio del mestiere di marittimo. 3. Tali disposizioni dovranno vertere in particolare sui seguenti punti: a) disposizioni generali e disposizioni di base; b) aspetti strutturali delle navi; c) macchinari; d) speciali misure di sicurezza al di sopra e al di sotto dei ponti; e) materiale di carico e scarico; f) prevenzione ed estinzione degli incendi; g) ancore, catene e cavi; h) carichi pericolosi e zavorre; i) attrezzature individuali di protezione.

Convenzione 134-art. 5

ARTICOLO 5. 1. Le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni contemplate all'articolo 4 dovranno chiaramente indicare l'obbligo della loro applicazione da parte di armatori, marittimi ed altre persone interessate. 2. In genere, all'obbligo per l'armatore di fornire materiale protettivo o altri dispositivi di prevenzione infortuni dovranno corrispondere disposizioni in virtu' delle quali ai marittimi sara' fatto obbligo di utilizzare detto materiale e detti dispositivi e di rispettare le misure di prevenzione loro predisposte.

Convenzione 134-art. 6

ARTICOLO 6. 1. Opportune misure dovranno essere adottate onde garantire, con ispezioni o altri mezzi, la messa in applicazione delle disposizioni contemplate all'articolo 4. 2. Opportune misure dovranno essere adottate affinche' siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 4. 3. Le autorita' incaricate dell'ispezione e del controllo della applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 dovranno avere dimestichezza con il lavoro marittimo ed i suoi usi. 4. Onde facilitare l'applicazione delle disposizioni contemplate all'articolo 4, il testo o una sintesi di queste disposizioni dovranno essere posti all'attenzione dei marittimi, ad esempio tramite la loro affissione a bordo, in punti ben visibili.

Convenzione 134-art. 7

ARTICOLO 7. Disposizioni dovranno essere prese per la nomina di una o piu' persone qualificate o per la costituzione di un comitato qualificato composto di membri dell'equipaggio, responsabili, sotto l'autorita' del comandante, della prevenzione infortuni.

Convenzione 134-art. 8

ARTICOLO 8. 1. Programmi di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere predisposti dalla competente autorita' in collaborazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi. 2. L'attuazione di questi programmi dovra' avvenire in modo che la competente autorita', gli altri organismi interessati, gli armatori, i marittimi, o chi per loro, vi prendano parte attiva. 3. In particolare, saranno create commissioni miste, nazionali o locali, con compiti di prevenzione infortuni, o speciali gruppi di lavoro in cui saranno rappresentate le organizzazioni degli armatori e dei marittimi.

Convenzione 134-art. 9

ARTICOLO 9. 1. La competente autorita' dovra' favorire e, per quanto possibile, tenuto conto delle condizioni proprie di ogni Paese, prevedere l'inclusione dell'insegnamento relativo alla prevenzione infortuni e all'igiene del lavoro nei programmi dei centri di formazione professionale destinati ai marittimi delle diverse categorie e funzioni; tale insegnamento dovra' rientrare nei programmi stessi di insegnamento professionale. 2. Inoltre, dovranno essere prese le piu' opportune misure, ad esempio con avvertenze ufficiali contenenti le necessarie istruzioni, onde attirare l'attenzione dei marittimi su determinati rischi.

Convenzione 134-art. 10

ARTICOLO 10. I membri dovranno adoperarsi, ricorrendo ove necessario all'aiuto di organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali, ad uniformare al massimo le varie altre disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Convenzione 134-art. 11

ARTICOLO 11. Le ratifiche formali della presente della convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Convenzione 134-art. 12

ARTICOLO 12. 1. La presente convenzione non vincolera' che i membri della Organizzazione internazionale del Lavoro i cui strumenti di ratifica siano stati registrati dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che gli strumenti di ratifica di due membri saranno stati registrati dal Direttore generale. 3. Successivamente, la presente convenzione entrera' in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Convenzione 134-art. 13

ARTICOLO 13. 1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunziarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avra' affetto solo un anno dopo la sua registrazione. 2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della propria facolta' di denunzia contemplata dal presente articolo dovra' ritenersi vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potra' denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio secondo i termini previsti dal presente articolo.

Convenzione 134-art. 14

ARTICOLO 14. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica nonche' delle denunzie pervenutegli dai membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione del secondo strumento di ratifica pervenutogli, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei membri sulla data di entrata in vigore dalla presente convenzione.

Convenzione 134-art. 15

ARTICOLO 15. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmettera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati completi in merito a tutte le ratifiche e denunzie da lui registrate in conformita' dei precedenti articoli.

Convenzione 134-art. 16

ARTICOLO 16. Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro sottoporra' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera' se e' il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua globale o parziale revisione.

Convenzione 134-art. 17

ARTICOLO 17. 1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda globalmente o parzialmente la presente convenzione, e salvo che sia diversamente disposto dalla nuova convenzione: a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro comportera', di diritto, nonostante l'articolo 13 di cui sopra, l'immediata denunzia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta la presente convenzione cessera' di essere aperta a ratifica da parte dei membri. 2. La presente convenzione restera' tuttavia in vigore nella sua forma e portata per quei membri che l'hanno ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.

Convenzione 134-art. 18

ARTICOLO 18. Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede e' il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nel corso della sua cinquantacinquesima sessione, tenutasi a Ginevra e dichiarata conclusa il 30 ottobre 1970. IN FEDE DI CHE hanno apposto la loro firma, oggi, trenta ottobre 1970: Il Presidente della Conferenza, NAGENDRA SINGH. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, WILFRED JENKS.

Convenzione 135-art. 1

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