LEGGE 10 aprile 1981, n. 157
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro: n. 74, concernente i certificati di attitudine di marinaio qualificato, adottata a Seattle il 29 giugno 1946; n. 109, concernente i salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell'equipaggio, adottata a Ginevra il 14 maggio 1958; n. 129, concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura, adottata a Ginevra il 25 giugno 1969; n. 132, concernente le ferie annuali retribuite, adottata a Ginevra il 24 giugno 1970; n. 134, concernente la prevenzione degli infortuni della gente di mare, adottata a Ginevra il 30 ottobre 1970; n. 135, concernente la protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'impresa e le facilitazioni loro accordate, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971; n. 136, concernente la protezione contro i rischi d'intossicazione dovuti ali benzene, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971; n. 137, concernente le ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione nei porti, adottata a Ginevra il 25 giugno 1973; n. 138, concernente l'eta' minima di ammissione al lavoro, adottata a Ginevra il 26 giugno 1973; n. 139, concernente la prevenzione ed il controllo dei rischi professionali dovuti a sostanze e ad agenti cancerogeni, adottata a Ginevra il 24 giugno 1974.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 6 della convenzione n. 74, all'articolo 27 della convenzione n. 109, all'articolo 29 della convenzione n. 129, all'articolo 18 della convenzione n. 132, all'articolo 12 della convenzione n. 134, all'articolo 8 della convenzione n. 135, all'articolo 16 della convenzione n. 136, all'articolo 9 della convenzione n. 137, all'articolo 12 della convenzione n. 138 e all'articolo 8 della convenzione n. 139.
PERTINI FORLANI - COLOMBO - FOSCHI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Conventions
CONVENTIONS (N. 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139) Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione 74-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE (N. 74) RIGUARDANTE I CERTIFICATI DI MARINAIO QUALIFICATO La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Seattle dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1946, per la sua ventottesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative ai certificati di marinaio qualificato, tema che figura al punto quinto dell'ordine del giorno della sessione, Avendo deciso di dare a tali proposte la veste di una convenzione internazionale, adotta, oggi, ventinove giugno millenovecentoquarantasei la seguente Convenzione, che verra' denominata Convenzione relativa ai certificati di marinaio qualificato, 1946: ARTICOLO 1. Nessuno puo' essere arruolato a bordo di una nave in qualita' di marinaio qualificato se non viene considerato competente, ai sensi della legislazione nazionale, cioe' in grado di eseguire mansioni il cui adempimento puo' venire richiesto a qualsiasi membro dell'equipaggio addetto al servizio in plancia (all'infuori di un ufficiale, di un membro della maestranza o di un marinaio specializzato), e se non e' titolare di un certificato di marinaio qualificato rilasciato in conformita' alle disposizioni dei seguenti articoli.
Convenzione 74-art. 2
ARTICOLO 2. 1. L'autorita' competente adottera' le disposizioni necessarie per organizzare gli esami e per il rilascio dei certificati di qualifica. 2. Nessuno potra' ottenere il certificato di qualifica: a) se non ha raggiunto l'eta' minima che sara' fissata dalla autorita' competente; b) se non e' stato imbarcato, in qualita' di membro del personale di plancia, durante un periodo minimo che verra' fissato dall'autorita' competente; c) se non ha sostenuto con esito positivo l'esame di qualifica prescritto dall'autorita' competente. 3. L'eta' minima fissata dall'autorita' competente non sara' inferiore agli anni diciotto. 4. Il periodo minimo di servizio a bordo fissato dall'autorita' competente non sara' inferiore ai trentasei mesi. Tuttavia l'autorita' competente potra': a) accettare, nel caso di persone che sono state effettivamente imbarcate durante un periodo minimo di ventiquattro mesi e che hanno seguito con risultati soddisfacenti un corso di formazione professionale presso un istituto riconosciuto, che il periodo dedicato alla suddetta formazione, od una parte di tale periodo, sia considerato come servizio imbarcato; b) permettere, in base ai buoni voti ottenuti, il rilascio di certificati di marinaio qualificato agli alunni delle navi-scuole marittime riconosciute, i quali abbiano prestato servizio durante diciotto mesi a bordo di tali navi. 5. L'esame prescritto comportera' una prova pratica sulle cognizioni marittime del candidato e sulla sua capacita' di svolgere in modo efficace tutte le mansioni che possono essere richieste ad un marinaio qualificato, ivi compresa la manovra delle imbarcazioni di salvataggio. Il suddetto esame dovra' essere tale da consentire ad un candidato che lo avra' sostenuto con esito positivo di ottenere il brevetto di "pilota di scialuppa" previsto dall'articolo 22 della convenzione internazionale del 1929 per la salvaguardia della vita umana in mare o dalle corrispondenti disposizioni di ogni convenzione successiva che modifichi o sostituisca la convenzione suddetta, in vigore in un determinato territorio.
Convenzione 74-art. 3
ARTICOLO 3. Un certificato di marinaio qualificato puo' essere rilasciato ad ogni persona la quale, all'entrata in vigore della presente convenzione in un territorio determinato, svolge od ha svolto tutte le mansioni di marinaio qualificato o di capociurma o una mansione equivalente.
Convenzione 74-art. 4
ARTICOLO 4. L'autorita' competente puo' prevedere il riconoscimento dei certificati rilasciati in altri territori.
Convenzione 74-art. 5
ARTICOLO 5. Le ratifiche formali della presente convenzione verranno trasmesse al Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Convenzione 74-art. 6
ARTICOLO 6. 1. La presente convenzione vincolera' soltanto i membri della Organizzazione Internazionale del Lavoro il cui strumento di ratifica sara' stato registrato dal Direttore. 2. La presente convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo l'avvenuta registrazione degli strumenti di ratifica da parte di due membri del Direttore. 3. Successivamente, la presente convenzione entrera' in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data della avvenuta registrazione del suo strumento di ratifica.
Convenzione 74-art. 7
ARTICOLO 7. 1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia avra' effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, trascorso un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facolta' di denunzia prevista al presente articolo, sara' vincolato per un altro periodo di dieci anni e, in seguito, potra' denunziare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste al presente articolo.
Convenzione 74-art. 8
ARTICOLO 8. 1. Il Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica e denunzie trasmessigli dai membri dell'Organizzazione. 2. Notificando ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica trasmessagli, il Direttore richiamera' l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.
Convenzione 74-art. 9
ARTICOLO 9. Il Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro trasmettera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati completi su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denunzia registrati in conformita' con i precedenti articoli.
Convenzione 74-art. 10
ARTICOLO 10. Allo scadere di ciascun periodo di dieci anni a partire dalla entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovra' presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e decidera' se iscrivere o meno all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.
Convenzione 74-art. 11
ARTICOLO 11. 1. Qualora la conferenza adotti una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente: a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro, comportera' di pieno diritto, nonostante l'articolo 7 sopra citato, l'immediata denunzia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia gia' entrata in vigore; b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cessera' di essere aperta a ratifica da parte dei membri. 2. La presente convenzione restera' in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per quei membri che l'abbiano ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.
Convenzione 74-art. 12
ARTICOLO 12. Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede e' quello autentico della convenzione debitamente adottato dalla Conferenza generale della Organizzazione Internazionale del Lavoro nella sua ventottesima sessione, tenutasi a Scattle, e conclusasi il 29 giugno 1946. IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi, trenta agosto 1946 Il Presidente della Conferenza, HENRY M. JACKSON Il Direttore ad interim dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, EDWARD J. PHELAN
Convenzione 109-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 109 CONVENZIONE CONCERNENTE I SALARI, LA DURATA DEL LAVORO A BORDO E GLI EFFETTIVI (Riveduta nel 1958) La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 29 aprile 1958, per la sua quarantunesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione generale della convenzione su salari, durata del lavoro a bordo ed effettivi (riveduta) del 1949, tema che figura al punto secondo dell'ordine del giorno della sessione, Considerato che tali proposte dovrebbero assumere la forma di una convenzione internazionale, ha adottato, oggi, quattordici maggio millenovecentocinquantotto, la convenzione che segue, che sara' denominata Convenzione su salari, durata del lavoro a bordo ed effettivi (riveduta), 1958: ARTICOLO 1. Nulla di quanto contemplato dalla presente convenzione potra' vedere le disposizioni in materia di retribuzioni, durata del lavoro a bordo delle navi ed effettivi, stabilite per legge, sentenza, consuetudine o accordo intercorso fra armatori e marittimi, che assicurino ai marittimi condizioni piu' favorevoli di quelle previste da detta convenzione.
Convenzione 109-art. 2
ARTICOLO 2. 1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave, di proprieta' pubblica o privata, che sia: a) a propulsione meccanica; b) immatricolata in un territorio per il quale vige la presente convenzione; c) adibita, per fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri; d) adibita ad un viaggio per mare. 2. La presente convenzione non si applica: a) ad imbarcazioni la cui stazza lorda registrata e' inferiore a 500 tonnellate; b) ad imbarcazioni in legno di concezione primitiva, quali sambuchi o giunche; c) a navi adibite alla pesca o ad operazioni ad essa collegate; d) ad imbarcazioni che navighino nelle acque di un estuario.
Convenzione 109-art. 3
ARTICOLO 3. La presente convenzione si applica a chiunque svolga una qualsiasi funzione a bordo di una nave, fatti salvi: a) il comandante; b) il pilota non membro dell'equipaggio; c) il medico; d) il personale infermieristico od ospedaliero adibito unicamente a compiti di infermeria; e) il cappellano; f) coloro che svolgono unicamente compiti educativi; g) musicisti; h) coloro che si occupano del carico a bordo; i) coloro che lavorano unicamente per proprio conto o retribuiti esclusivamente a parte; j) coloro che non sono retribuiti per i loro servizi o che vengono retribuiti solo con stipendio o trattamento nominale; k) coloro che sono impiegati a bordo da un datore che non sia l'armatore, salvo coloro che sono al servizio di una ditta di radiotelegrafia; l) gli scaricatori itineranti non membri dell'equipaggio; m) coloro che sono a bordo o di navi adibite alla caccia alla balena, o di laboratori naviganti, o navi adibite ai relativi carichi, o impiegati a qualsiasi titolo alla caccia alla balena o ad operazioni similari, nei termini contemplati dalla legge nazionale o dalle disposizioni di uno speciale contratto collettivo per balenieri o di un analogo contratto concluso da un sindacato marittimi che definisca la durata del lavoro e le altre condizioni ad esso relative; n) coloro che non sono membri dell'equipaggio (che figurino o meno sulla lista), e che sono tuttavia impiegati, allorche' la nave e' in porto per riparazioni, pulizia, carico o scarico di navi, o per analoghi servizi, ovvero per compiti di rimpiazzo, manutenzione, sorveglianza o guardia.
Convenzione 109-art. 4
ARTICOLO 4. Nella presente convenzione: a) il termine "ufficiale" designa chiunque, ad eccezione del comandante, figuri come ufficiale sulla lista di bordo dell'equipaggio o svolga compiti riconosciuti di competenza di un ufficiale dalla legge nazionale, da un contratto collettivo o dalla consuetudine; b) il termine "personale subalterno" designa tutti i membri dell'equipaggio che non siano il comandante e gli ufficiali e comprende i marinai muniti di certificato; c) il termine "marinaio qualificato" designa chiunque, conformemente alla legge nazionale o, in sua assenza, per contratto collettivo, possieda la qualifica professionale necessaria all'assolvimento di compiti la cui esecuzione puo' essere richiesta ad un membro del personale subalterno adibito al servizio di coperta non facente parte del personale subalterno dirigente o specializzato; d) il termine "salario o trattamento di base" designa la retribuzione in contanti di un ufficiale o di un membro del personale subalterno, escluse le spese di vitto, il compenso per lavoro straordinario, i premi o altre indennita' in contanti o in natura.
Convenzione 109-art. 5
ARTICOLO 5. 1. Ciascun membro che ratifichi la presente convenzione potra', con dichiarazione in allegato allo strumento di ratifica, escludere da essa la Parte II di detta convenzione. 2. Fatti salvi i termini di una tale dichiarazione, le disposizioni di cui alla Parte II della convenzione avranno effetto al pari delle altre disposizioni contemplate dalla convenzione. 3. Ciascun membro che presenti tale dichiarazione dovra' fornire anche dati concernenti il salario o trattamento di base, per un mese civile di servizio, di un marinaio qualificato che sia impiegato a bordo di una delle navi cui la convenzione si applica. 4. Ciascun membro che presenti tale dichiarazione potra' in seguito, con una nuova dichiarazione, notificare al Direttore generale la sua accettazione della Parte II; le disposizioni della Parte II diverranno vigenti per il suddetto Membro a partire dalla data di registrazione della notifica da parte del Direttore generale. 5. Fintanto che resta valida la dichiarazione fatta conformemente ai termini del paragrafo I del presente articolo, ogni Membro potra' dichiarare che intende accettare la Parte II sotto forma di raccomandazione.
Convenzione 109-art. 6
ARTICOLO 6. 1. Il salario o trattamento di base, per un mese civile di servizio, di un marinaio qualificato impiegato a bordo di una nave cusi applica la presente convenzione, non potra' essere inferiore a sedici sterline, in valuta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ovvero a sessantaquattro dollari, in valuta degli Stati Uniti d'America, o somma equivalente in valuta di un altro Paese. 2. Riguardo ad eventuali ritocchi della parita' della sterlina o del dollaro notificati al Fondo monterio internazionale a partire dal 29 giugno 1946 o ad ulteriori modifiche di stessa natura notificate dopo l'adozione della presente convenzione: a) il salario minimo di base prescritto nel paragrafo I del presente articolo in funzione della valuta per la quale simile notifica e' stata fatta sara' ritoccato in modo da mantenere l'equivalenza con l'altra valuta; b) l'adeguamento verra' notificato dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro ai membri della Organizzazione internazionale del Lavoro; c) il salario minimo di base cosi' ritoccato sara' obbligatorio per i membri che hanno ratificato la Convenzione al pari del salario prescritto nel paragrafo i del presente articolo, e diverra' effettivo per ciascun membro al massimo all'inizio del secondo mese successivo a quello nel corso del quale il Direttore generale avra' comunicato ai membri il sopravvenuto ritocco.
Convenzione 109-art. 7
ARTICOLO 7. 1. Nel caso di navi che richiedano un effettivo piu' cospicuo di alcune categorie del personale subalterno solitamente impiegato, il salario o trattamento di base minimo di un marinaio qualificato verra' ritoccato in modo da essere equiparato al salario o trattamento di base minimo fissato dal precedente articolo. 2. Tale equiparazione sara' fissata in base al principio: "a lavoro uguale, uguale salario", e terra' debitamente conto: a) del numero supplementare di personale subalterno impiegato per ogni categoria; b) delle aumentate o diminuite spese dell'armatore per via dell'impiego di queste categorie di persone. 3. Il salario corrispondente sara' fissato attraverso contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, o, in assenza di detti contratti collettivi e salvo la ratifica della presente convenzione da parte dei due Paesi interessati, dall'autorita' competente del territorio cui appartengono le categorie dei marittimi.
Convenzione 109-art. 8
ARTICOLO 8. Ove il vitto non fosse gratuitamente fornito, il salario o trattamento di base minimo sara' maggiorato di una somma fissata dal contratto collettivo intercorso fra le organizzazioni degli armatori e quelle dei marittimi interessate, o, in loro assenza, dalla autorita' competente.
Convenzione 109-art. 9
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