LEGGE 10 aprile 1981, n. 158
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro: n. 92, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo; adottata a Ginevra il 18 giugno 1949; n. 133, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi (disposizioni complementari), adottato a Ginevra il 30 ottobre 1970; n. 143, concernente le migrazioni in condizioni abusive e la promozione dell'uguaglianza di opportunita' e di trattamento dei lavoratori migranti, adottata a Ginevra il 24 giugno 1975.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, all'articolo 21 della convenzione n. 92, all'articolo 15 della convenzione n. 133 ed all'articolo 18 della convenzione n. 143.
Art. 3
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della marina mercantile ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nelle convenzioni nn. 92, 133 e 143, di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni stesse.
PERTINI FORLANI - COLOMBO - FOSCHI - SARTI - PANDOLFI - COMPAGNA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Convention 92
Convention 92 concernant le logement de l'equipage a' bord (revisee en 1949) Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione 92-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE (n. 92) concernente gli alloggi dell'equipaggio a bordo (riveduta nel 1949) La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi l'8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla parziale revisione della Convenzione sugli alloggi degli equipaggi del 1946, adottata dalla Conferenza nel corso della sua ventottesima sessione, tema che figura al punto dodici dell'ordine del giorno della sessione, Considerato che tal ha adottato, oggi, diciotto giugno millenovecentoquarantanove, la convenzione che segue, che sara' denominata Convenzione sugli alloggi degli equipaggi (riveduta), 1949: ARTICOLO 1. 1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave per la navigazione marittima a propulsione meccanica, di proprieta' pubblica o privata, adibita, a fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri e registrata in un territorio per il quale vige la presente convenzione. 2. La legge nazionale definira' i casi in cui una nave e' da ritenersi adibita alla navigazione marittima ai fini dell'applicazione della presente convenzione. 3. La presente convenzione non si applica: a) alle navi con stazza inferiore alle cinquecento tonnellate; b) alle navi il cui principale mezzo di propulsione e' costituito da vele, anche se dotate di un motore ausiliare; c) alle navi adibite alla pesca, alla caccia alla balena o ad operazioni analoghe; d) ai rimorchiatori. 4. La presente convenzione si applichera', tuttavia, per quanto ragionevole e fattibile: a) alle navi dalle 200 alle 500 tonnellate di stazza; b) agli alloggi del personale adibito al normale lavoro di bordo su navi baleniere o navi destinate ad analoghe operazioni. 5. Inoltre, si potra' derogare dall'applicazione delle disposizioni di cui alla Parte III della presente convenzione e per qualsiasi nave, qualora, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni dei marittimi, riconosciute tali bona fide, la competente autorita' ritenga che le modalita' di deroga comportino vantaggi tali da creare condizioni complessivamente non meno favorevoli di quelle provenienti dalla piena applicazione della convenzione. Dati dettagliati su qualsiasi deroga di questo tipo dovranno essere trasmessi dal Membro al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, che ne informera' i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.
Convenzione 92-art. 2
ARTICOLO 2. In vista dell'applicazione della presente convenzione: a) per "nave" s'intende qualsiasi imbarcazione cui la convenzione si applica; b) per "tonnellaggio" si intendono le tonnellate di stazza lorda; c) per "nave passeggeri" si intende qualsiasi nave dotata di certificato di sicurezza valido rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana per mare, o di certificato per il trasporto passeggeri; d) per "ufficiale" si intende chiunque, ad esclusione del comandante, ricopra il rango di ufficiale in base alla legge nazionale o, in suo difetto, in base ai contratti collettivi o alla consuetudine; e) per "personale subalterno" si intendono i membri dell'equipaggio ad eccezione degli ufficiali; f) per "membro del personale di maestranza" si intende qualsiasi membro del personale subalterno che eserciti una funzione di sorveglianza o assuma una particolare responsabilita', e che venga considerato tale dalla legge nazionale o, in suo difetto, dai contratti collettivi o dalla consuetudine; g) per "alloggi dell'equipaggio" si intendono le cuccette, le mense, gli impianti sanitari, le infermerie ed i luoghi di ricreazione previsti per l'equipaggio; h) per "prescritto" si intende prescritto dalla legge nazionale o dalla competente autorita'; i) per "approvato", si intende approvato dalla competente autorita'; j) per "nuova immatricolazione", si intende una nuova immatricolazione in occasione del cambiamento congiunto di bandiera e di proprieta' di una nave.
Convenzione 92-art. 3
ARTICOLO 3. 1. Ogni Membro per il quale vige la presente convenzione si impegna a mantenere in vigore una legge atta ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui alle Parti II, III e IV della presente convenzione. 2. Detta legge: a) fara' obbligo alla competente autorita' di notificare le disposizioni adottate a tutti gli interessati; b) specifichera' le persone incaricate di assicurarne l'applicazione; c) prescrivera' adeguate sanzioni per qualsiasi infrazione; d) dovra' prevedere l'istituzione ed il mantenimento di un sistema d'ispezione in grado di garantire l'effettivo rispetto delle disposizioni adottate; e) fara' obbligo alla competente autorita' di consultare le organizzazioni degli armatori e/o gli armatori nonche' quelle dei marittimi riconosciute tali bona fide, onde elaborare regolamenti e collaborare per quanto possibile con le parti interessate per l'applicazione di essi.
Convenzione 92-art. 4
ARTICOLO 4. 1. Prima dell'inizio della costruzione di una nave, il progetto di quest'ultima indicante, in base alla scala prescritta, la dislocazione nonche' le disposizioni generali concernenti gli alloggi dell'equipaggio, dovra' esser sottoposto all'approvazione della competente autorita'. 2. Prima che inizi la costruzione degli alloggi dell'equipaggio, ovvero la modifica o la ricostruzione di detti alloggi a bordo di una nave gia' esistente, il progetto dettagliato di questi alloggi, unitamente a tutti i dati utili, dovra' essere sottoposto all'approvazione della competente autorita'; tale progetto dovra' specificare, su scala prescritta e nei termini prescritti, la destinazione di ogni, locale, la disposizione dell'arredo e di altri impianti, la natura e la dislocazione dei dispositivi di ventilazione, illuminazione e riscaldamento nonche' degli impianti sanitari. Nondimeno, in casi di emergenza o in caso di modifiche o ricostruzioni provvisorie eseguite fuori del paese di immatricolazione, bastera', ai fini del presente articolo, che i progetti siano successivamente sottoposti all'approvazione della competente autorita'.
Convenzione 92-art. 5
ARTICOLO 5. La competente autorita' sara' tenuta ad ispezionare ciascuna nave e ad assicurarsi che gli alloggi dell'equipaggio siano conformi alle misure imposte da leggi e regolamenti, ogni qualvolta: a) si procedera' alla prima immatricolazione o ad una nuova immatricolazione di una nave; b) gli alloggi dell'equipaggio saranno stati consistentemente modificati o ricostruiti; c) un'organizzazione dei marittimi, riconosciuta tale bona fide e rappresentante tutto o parte dell'equipaggio, ovvero un numero prescritto o una prescritta percentuale dei membri dell'equipaggio, avra' denunziato alla competente autorita', nei termini prescritti e prontamente onde evitare ritardi alla nave, che gli alloggi dell'equipaggio non sono conformi alle disposizioni contemplate dalla convenzione.
Convenzione 92-art. 6
ARTICOLO 6. 1. La dislocazione, i mezzi di accesso, la costruzione nonche' la disposizione degli alloggi dell'equipaggio rispetto alle altre parti della nave dovranno essere tali da garantire un'adeguata sicurezza e protezione contro le intemperie ed il mare, ed un adeguato isolamento contro il caldo, il freddo, l'eccessivo rumore, gli odori o le emanazioni provenienti da altre parti della nave stessa. 2. Sara' vietato qualsiasi passaggio diretto che colleghi la zona notte ai compartimenti adibiti al carico, alla sala macchine o ai depositi di coperta e di macchinari ed altri depositi in genere, agli stenditoi, e ai locali adibiti ai servizi igienici comuni. I tramezzi che separano questi locali dai locali adibiti alla zona notte, come pure le paratie esterne della zona notte, dovranno essere opportunamente costruiti in acciaio o altro materiale approvato, ed essere impermeabili all'acqua ed ai gas. 3. Le pareti esterne della zona notte e delle mense dovranno essere opportunamente isolate termicamente. L'incassatura delle macchine come pure le paratie delimitanti le cucine e gli altri locali sprigionanti calore dovranno essere opportunamente isolate nella misura in cui il calore che emanano puo' disturbare i locali e i corridoi adiacenti. Disposizioni dovranno pure essere prese per la realizzazione di un sistema protettivo contro il calore emanato dalle condutture di vapore e di acqua calda. 4. I tramezzi interni dovranno essere costruiti in un materiale approvato, non attaccabile dai parassiti. 5. La zona notte, le mense, i locali di svago ed i corridoi siti all'interno degli alloggi dell'equipaggio dovranno essere opportunamente isolati onde evitare condensazioni o eccessivo calore. 6. Le tubature di vapore e di scarico degli argani e di altri impianti ausiliari analoghi non dovranno passare attraverso gli alloggi dell'equipaggio ne', ove tecnicamente possibile, attraverso i corridoi che ad essi conducono. Qualora cio' non fosse realizzabile, le tubature dovranno essere opportunamente isolate e incassate. 7. I quadrati o il serrettame interno dovranno essere di un materiale la cui superficie consenta una facile pulizia. Sara' vietato l'impiego di tavolato scanalato o altro tavolato suscettibile di accogliere parassiti. 8. La competente autorita' dovra' decidere in che modo dovranno essere adottate disposizioni atte a prevenire gli incendi o a ritardarne la propagazione nella costruzione degli alloggi. 9. Le pareti ed i soffitti delle cabine e delle mense dovranno poter essere mantenuti facilmente puliti e, se verniciati, dovranno essere di colore chiaro; sara' vietato l'impiego di intonaci a calce. 10. La tinteggiatura delle pareti interne dovra' essere rifatta o ripresa ogni qualvolta necessario. 11. I materiali e le tecniche usati per i rivestimenti di coperta dei locali adibiti ad alloggio dell'equipaggio dovranno essere del tipo approvato; tali rivestimenti dovranno essere refrattari all'umidita' e la loro manutenzione dovra' essere facile. 12. Qualora i rivestimenti di coperta siano di materiale composito, le giunture con le pareti dovranno essere arrotondate onde evitare fenditure. 13. Dispositivi adeguati dovranno essere previsti per lo scolo delle acque.
Convenzione 92-art. 7
ARTICOLO 7. 1. La zona notte e le mense dovranno essere opportunamente ventilate. 2. Il sistema di ventilazione dovra' essere regolabile per mantenere l'aria in condizioni soddisfacenti e per garantire una circolazione adeguata con qualsiasi tempo e clima. 3. Le navi adibite regolarmente alla navigazione ai tropici o nel golfo Persico dovranno essere dotate di impianti meccanici di ventilazione e di ventilatori elettrici, affinche', a seconda del luogo, si abbia ricorso a uno di questi mezzi per assicurare una giusta ventilazione. 4. Le navi adibite alla navigazione fuori dei tropici dovranno essere dotate o di un sistema di ventilazione meccanico, o di ventilatori elettrici. La competente autorita' potra' esentare da tale obbligo le navi che normalmente traversano le acque fredde degli emisferi nord o sud. 5. La forza motrice necessaria al funzionamento dei sistemi di ventilazione previsti ai paragrafi 3 e 4 dovra' essere disponibile, se possibile, per tutta la durata del tempo in cui l'equipaggio si trova a bordo della nave o vi lavora, e ogni qualvolta le circostanze lo esigano.
Convenzione 92-art. 8
ARTICOLO 8. 1. Eccezion fatta per le navi esclusivamente adibite ai viaggi ai tropici o nel golfo Persico, un'adeguato impianto di riscaldamento dovra' essere previsto a bordo delle navi per gli alloggi dell'equipaggio. 2. L'impianto di riscaldamento dovra' funzionare quanto necessario allorche' l'equipaggio vive o lavora a bordo, e nella misura in cui le circostanze lo esigano. 3. A bordo di qualsiasi nave per la quale e' obbligatorio l'impianto di riscaldamento, questo potra' funzionare a vapore, ad acqua calda, ad aria calda o ad elettricita'. 4. A bordo di qualsiasi nave ove il riscaldamento e' assicurato da una stufa, disposizioni dovranno esser prese perche' questa sia di dimensioni adeguate, opportunamente installata e protetta e perche' l'aria non risulti viziata. 5. L'impianto di riscaldamento dovra' essere in grado di mantenere negli alloggi dell'equipaggio una temperatura soddisfacente per le normali condizioni di tempo e di clima che la nave e' suscettibile di incontrare nel corso della navigazione; la competente autorita' sara' tenuta a prescrivere le condizioni cui attenersi. 6. I radiatori ed altri impianti di riscaldamento dovranno essere installati in modo da evitare qualsiasi pericolo di incendio e da non costituire una fonte di pericolo o di disturbo per gli occupanti i locali. Se necessario, dovranno esser dotati di uno schermo protettivo.
Convenzione 92-art. 9
ARTICOLO 9. 1. Fatte salve le deroghe speciali eventualmente accordate alle navi passeggeri, la zona notte e le mense dovranno essere rischiarate dalla luce naturale ed essere inoltre dotate di un impianto di illuminazione artificiale. 2. Tutti i locali riservati all'equipaggio dovranno essere convenientemente illuminati. L'illuminazione naturale nei locali di abitazione dovra' permettere ad una persona con vista normale di leggere, con tempo chiaro e in pieno giorno, un giornale stampato ordinario in ogni punto dello spazio a disposizione per circolare. Un sistema di illuminazione artificiale che dia lo stesso risultato verra' installato allorche' sara' impossibile ottenere una conveniente illuminazione naturale. 3. Ogni nave sara' fornita di una installazione che permetta di illuminare elettricamente l'alloggio dell'equipaggio. Se a bordo non esistono due fonti indipendenti di produzione di elettricita', un sistema supplementare di illuminazione di soccorso sara' previsto per mezzo di lampade o di apparecchi di illuminazione di modello appropriato. 4. L'illuminazione artificiale sara' disposta in modo che gli occupanti del posto ne beneficino al massimo. 5. Nella zona notte, ogni cuccetta sara' fornita di una lampada elettrica da comodino.
Convenzione 92-art. 10
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