LEGGE 10 aprile 1981, n. 159

Type Legge
Publication 1981-04-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni, adottate a Ginevra il 28 e il 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro: A) 28 ottobre 1976: n. 145, concernente la continuita' dell'occupazione della gente di mare. B) 29 ottobre 1976: n. 146, concernente le ferie annuali retribuite per i marittimi; n. 147, concernente le norme minime da osservare sulle navi mercantili.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 9, 16 e 6 delle convenzioni stesse.

PERTINI FORLANI - COLOMBO - FOSCHI - COMPAGNA

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Convention 145

CONVENTION 145 concernant la continuite' de l'emploi des gens de mer Parte di provvedimento in formato grafico

Convention 145-art. 1

CONVENZIONE N. 145 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE sulla continuita' dell'impiego della gente di mare La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 13 ottobre 1976, nella sua sessantaduesima sessione, Avendo notati i termini della parte IV (Regolarita' dell'impiego e del reddito) della raccomandazione sull'impiego della gente di mare (evoluzione tecnica), del 1970, Dopo aver deciso di adottare varie proposte relative alla continuita' dell'impiego della gente di mare, problema che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione, Dopo aver deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta in questo venticinquesimo giorno di ottobre millenovecentosettantasei, la seguente convenzione che sara' denominata Convenzione sulla continuita' dell'impiego (gente di mare) del 1976. ARTICOLO 1. 1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono disponibili regolarmente per un lavoro da gente di mare e che derivano il loro principale reddito annuo da tale lavoro. 2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "gente di mare" indica le persone definite tali dalla legislazione o dalle pratiche nazionali o da convenzioni collettive e che siano abitualmente ingaggiate quali membri dell'equipaggio a bordo di una imbarcazione marittima diversa da: a) una nave da guerra; b) una nave adibita alla pesca o ad operazioni direttamente connesse ad essa, alla caccia alla balena o ad operazioni simili. 3. La legislazione nazionale determinera' quando una nave sara' ritenuta imbarcazione marittima ai fini della presente Convenzione. 4. Le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate devono essere consultare al momento della elaborazione e della revisione delle definizioni stabilite in base ai precedenti paragrafi 2 e 3 o parteciparvi in altro modo.

Convention 145-art. 2

ARTICOLO 2. 1. In ogni Stato Membro ove esista una attivita' marittima spetta alla politica nazionale incoraggiare tutti gli ambienti interessati ad assicurare alla gente di mare qualificata, nella misura del possibile, un impiego continuo o regolare e, cosi' facendo, di fornire agli armatori una manodopera stabile e competente. 2. Deve essere compiuto ogni sforzo per assicurare alla gente di mare, sia un minimo di periodi di impiego, che un minimo di reddito o una indennita' pecuniaria la cui entita' e natura dipenderanno dalla situazione economica e sociale del paese in questione.

Convention 145-art. 3

ARTICOLO 3. Fra le misure che permettono di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione potranno figurare: a) sia dei contratti che degli accordi che prevedano l'impiego continuo o regolare al servizio di una impresa di navigazione o di una societa' di armatori. b) sia delle disposizioni tendenti ad assicurare la regolarizzazione dell'impiego grazie alla redazione ed alla tenuta di registri per categoria di gente di mare qualificata.

Convention 145-art. 4

ARTICOLO 4. 1. Quando la continuita' dell'impiego della gente di mare non dipende che dalla redazione e dalla tenuta di registri o di liste, tali registri e tali liste devono comprendere tutte le categorie professionali di gente di mare secondo le modalita' che la legislazione le pratiche nazionali e le convenzioni collettive determineranno. 2. La gente di mare iscritta su di un tale registro o su di una tale lista avra' priorita' d'ingaggio per la navigazione. 3. La gente di mare iscritta su di un tale registro o su di una tale lista dovra' tenersi pronta a lavorare secondo le modalita' che la legislazione o le pratiche nazionali o le convenzioni collettive determineranno.

Convention 145-art. 5

ARTICOLO 5. 1. Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, l'effettivo dei registri e delle liste di gente di mare viene rivisto periodicamente al fine di essere determinato ad un livello corrispondente alle necessita' dell'attivita' marittima. 2. Quando si rende necessaria una riduzione dell'effettivo di un tale registro o di una tale lista, verra' adottata ogni misura utile allo scopo di prevenire o di attenuare gli effetti pregiudizievoli alla gente di mare, tenuto conto della situazione economica e sociale del paese in questione.

Convention 145-art. 6

ARTICOLO 6. Ogni Stato Membro fara' in modo che siano applicate alla gente di mare le norme appropriate concernenti la sicurezza, l'igiene, il benessere e la formazione professionale dei lavoratori.

Convention 145-art. 7

ARTICOLO 7. Nella misura in cui non vengono messe in applicazione mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o in ogni altro modo conforme alla pratica nazionale, le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate dalla legislazione nazionale.

Convention 145-art. 8

ARTICOLO 8. Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Convention 145-art. 9

ARTICOLO 9. 1. La presente Convenzione vincolera' unicamente i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale. 2. La Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito la Convenzione entrera' in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui ne sara' stata registrata la ratifica.

Convention 145-art. 10

ARTICOLO 10. 1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunciarla allo spirare di un periodo di dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto indirizzato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avra' efficacia un anno dopo la registrazione. 2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni o, in seguito, potra' denunciare la presente Convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Convention 145-art. 11

ARTICOLO 11. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dai membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore.

Convention 145-art. 12

ARTICOLO 12. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete circa tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avra' registrato in conformita' degli articoli precedenti.

Convention 145-art. 13

ARTICOLO 13. Tutte le volte che lo riterra' opportuno, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto stilla applicazione della presente Convenzione e studiera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.

Convention 145-art. 14

ARTICOLO 14. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione, e, a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di un membro della nuova Convenzione di revisione, comporterebbe, ipso jure, nonostante il precedente articolo 10, denuncia immediata della presente Convenzione con la riserva che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di restare aperta alla ratifica dei Membri. 2. La presente Convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.

Convention 145-art. 15

ARTICOLO 15. La versione francese ed inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede e' il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua sessantaduesima sessione che si e' tenuta a Ginevra e che e' stata dichiarata chiusa il 29 ottobre 1976. IN FEDE DI CHE, hanno apposto la propria firma, in questo undicesimo giorno di novembre 1976. Il Presidente della Conferenza MODOLV HAREIDE il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro FRANCIS BLANCHARD

Convention 146

CONVENTION 146 CONVENTION concernant la conges payes annuels des gens de mer Parte di provvedimento in formato grafico

Convention 146-art. 1

CONVENZIONE N. 146 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE sul congedo pagato annuale della gente di mare La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 13 ottobre 1976, nella sua sessantuduesima sessione; Dopo avere deciso di adottare varie proposte relative alla revisione della Convenzione (n. 91) dei congedi pagati dei marinai (riveduta), del 1949, alla luce della Convenzione (n. 132) sui congedi pagati (riveduta), del 1970, senza per tanto limitarsi necessariamente a tale testo; problema che costituisce il secondo punto all'ordine del giorno; Dopo avere deciso che tali proposte prenderanno la forma di una convenzione internazionale, adotta, questo ventinovesimo giorno di ottobre millenovecentosettantasei, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sui congedi pagati annuali (gente di mare), del 1976: ARTICOLO 1. Nella misura in cui non siano applicate, sia mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o decisioni giudiziarie, sia mediante organismi ufficiali concernenti la fissazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alla pratica nazionale e che appaia appropriato, tenuto conto delle condizioni proprie di ciascun paese, le disposizioni della presente Convenzione dovranno essere applicate dalla legislazione nazionale.

Convention 146-art. 2

ARTICOLO 2. 1. La presente Convenzione si applica a tutte le persone impiegate in qualita' di gente di mare. 2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "gente di mare" indica le persone impiegate in una qualunque funzione a bordo di una imbarcazione marittima immatricolata nel territorio di uno Stato che abbia ratificato la presente Convenzione, diversa da: a) una nave da guerra; b) una nave adibita alla pesca o ad operazioni direttamente connesse ad essa, alla caccia alla balena o ad operazioni simili. 3. La legislazione nazionale determinera' quali navi sono ritenute imbarcazioni marittime ai fini della presente Convenzione, previa consultazione delle organizzazioni di armatori e di gente di mare interessate, ove esistano in materia. 4. Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione puo', previa consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, ove esistano, estendere il proprio campo di applicazione con le modifiche rese necessarie dalle condizioni proprie all'industria interessata, alle persone escluse dalla definizione di gente di mare dal comma b) del paragrafo 2, o ad alcune categorie di queste ultime. 5. Ogni Membro che, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, estenda il campo di applicazione della presente Convenzione, dovra' specificare in una dichiarazione allegata a detta ratifica le categorie previste da tale estensione e, ove occorra, le modifiche che si saranno rese necessarie. 6. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' inoltre notificare ulteriormente al Direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro, mediante una dichiarazione, di estendere il campo di applicazione della Convenzione ad altre categorie diverse da quelle specificate al momento della ratifica. 7. Nella misura in cui sia necessario, l'autorita' competente od ogni altro organismo appropriato di ciascun paese potra', previa consultazione delle organizzazioni di armatori e gente di mare interessate, ove esistano, adottare delle misure al fine di escludere dall'applicazione della presente Convenzione delle categorie limitate di persone impiegate a bordo di imbarcazioni marittime. 8. Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione dovra', nel primo rapporto sull'applicazione di quest'ultima che e' tenuto a presentare in base all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro indicare con motivi a sostegno, le categorie che siano state oggetto di una esclusione in applicazione dei paragrafi 3 e 7 del presente Articolo, nonche' esporre nei rapporti successivi, lo stato della propria legislazione e della propria pratica nei confronti delle suddette categorie, precisando in quale misura si sia data seguito o ci si proponga di dare seguito alla presente Convenzione per quanto attiene alle categorie in questione.

Convention 146-art. 3

ARTICOLO 3. 1. La gente di mare alla quale si applica la presente Convenzione avra' diritto ad un congedo pagato annuale di una durata minima determinata. 2. Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' specificare la durata del congedo annuale in una dichiarazione allegata alla propria ratifica. 3. La durata del congedo non dovra' in nessun caso essere inferiore a trenta giorni civili per un anno di servizio. 4. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione potra' informare il Direttore generale dell'ufficio internazionale del Lavoro, mediante una successiva dichiarazione, che aumenta la durata del congedo specificata al momento della propria ratifica.

Convention 146-art. 4

ARTICOLO 4. 1. La gente di mare che abbia effettuato, nel corso di un determinato anno, un periodo di servizio di una durata inferiore al periodo richiesto per avere diritto alla totalita' del congedo prescritto dal precedente articolo, avra' diritto, per il detto anno ad un congedo annuale retribuito di una durata proporzionalmente ridotta. 2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "anno" si riferisce ad un anno civile od ogni periodo della stessa durata.

Convention 146-art. 5

ARTICOLO 5. 1. Il modo di calcolare il periodo di servizio, ai fini di determinare il diritto al congedo, verra' fissato dalla autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese. 2. Alle condizioni che verranno determinate dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese, il servizio effettuato al di fuori del controllo marittimo di impiego verra' conteggiato nel periodo di servizio. 3. In condizioni che verranno determinate dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese, le assenze dal lavoro per partecipare ad un corso convenuto di formazione professionale marittima o per motivi indipendenti dalla volonta' della gente di mare interessata, quali le assenze dovute a malattia, ad incidenti o a maternita', verranno conteggiate nel periodo di servizio.

Convention 146-art. 6

ARTICOLO 6. Non verranno conteggiati nel congedo pagato annuale minimo prescritto dal paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente Convenzione: a) i giorni festivi ufficiali e consuetudinari riconosciuti come tali nel paese di bandiera, sia che siano compresi o meno nel periodo di congedo pagato annuale; b) i periodi di incapacita' lavorativa risultanti da malattia, incidenti o maternita', alle condizioni che verranno determinate dalla autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese; c) le autorizzazioni temporanee ad assenze a terra accordate alla gente di mare durante il contratto di impiego; d) i congedi compensativi di qualsiasi natura, alle condizioni che verranno determinate dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese.

Convention 146-art. 7

ARTICOLO 7. 1. La gente di mare che usufruisca del congedo previsto dalla presente Convenzione deve, per tutta la durata di detto congedo, ricevere almeno la propria rimunerazione normale (ivi compreso, ove tale rimunerazione comporti delle prestazioni in natura, il contro valore in moneta di queste ultime), calcolata secondo il metodo determinato dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese. 2. Gli ammontari dovuti in base al precedente paragrafo i dovranno essere versati alla gente di mare prima del loro congedo, a meno che non venga disposto altrimenti dalla legislazione nazionale o da un accordo che vincoli il datore di lavoro alla detta gente di mare. 3. La gente di mare che lasci il servizio del datore di lavoro o che sia licenziata prima di avere usufruito del congedo che le spetta deve ricevere, per ogni giorno di congedo dovuto la rimunerazione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo.

Convention 146-art. 8

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