LEGGE 27 aprile 1981, n. 160
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il punto 2) dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 391, è sostituito dal seguente: "2) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 1,10 fino a 200.000 Kwh di consumo al mese; lire 0,65 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 Kwh". L'ultimo comma del predetto articolo 1 è abrogato.
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