LEGGE 10 aprile 1881, n. 162
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali.
Art. 2
In attesa del definitivo assetto delle competenze in materia di opere idrauliche, per le finalita' di cui all'ultima voce della sezione "Ministero dei lavori pubblici" della tabella C allegata alla legge 30 marzo 1981, n. 119, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, cosi' ripartita: a) lire 70 miliardi per opere di competenza dello Stato; b) lire 28 miliardi per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di interventi di loro competenza; c) lire 2 miliardi per il potenziamento del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici. All'onere previsto dal comma precedente si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
PERTINI FORLANI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
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