LEGGE 27 aprile 1981, n. 165
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Dopo il terzo comma dell'articolo 156 del codice della navigazione sono inseriti i seguenti: "In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro può concedere l'autorizzazione a dismettere la bandiera anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente alla assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione marittima o di quella dei trasporti. La fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonchè degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello dei trasporti, sono stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fidejussione di cui al precedente comma".
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