LEGGE 7 maggio 1981, n. 180
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Magistrati militari
I magistrati militari si distinguono in uditori giudiziari militari, magistrati militari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, equiparati, rispettivamente, agli uditori giudiziari, ai magistrati ordinari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni di cui al comma precedente.
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