LEGGE 27 aprile 1981, n. 191
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il termine di cui all'articolo unico della legge 4 luglio 1980, n. 325, è prorogato fino al 31 dicembre 1931. Entro il 1 gennaio 1982 il Governo provvederà ad istituire ed attrezzare le mense obbligatorie di servizio previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, al fine di garantire la partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 aprile 1981 PERTINI FORLANI - LAGORIO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: SARTI
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