LEGGE 11 maggio 1981, n. 192
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico I graduati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza cessano dal servizio continuativo e sono collocati in congedo illimitato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età e possono, a domanda, essere trattenuti in servizio per necessità di organico Gli stessi sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantesimo anno di età. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 maggio 1981 PERTINI FORLANI - LAGORIO - REVIGLIO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: SARTI
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