DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1981, n. 194

Type DPR
Publication 1981-01-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 916 a 928, relativi alla scuola speciale per tecnici di audiometria, sono sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria Art. 916. - E' istituita, ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale per tecnici di audiometria che ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita'. Art. 917. - La durata del corso degli studi della scuola per tecnici di audiometria e' di tre anni. L'indirizzo e' teorico pratico. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola e' di quindici (cinque per anno di corso). Art. 918. - Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio di durata quinquennale o quadriennale integrato con il corso di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, previsto per l'ammissione all'Universita' o Istituto di istruzione universitaria. Gli aspiranti debbono nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avra' luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto. Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari. Art. 919. - Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei o degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facolta' di medicina e chirurgia, ed e' composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra i docenti della scuola. Art. 920. - Il direttore della scuola e' un professore di ruolo degli insegnamenti che afferiscono all'istituto policattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita' di Roma. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facolta', udito il direttore della scuola. Art. 921. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola uguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura dei corsi. Art. 922. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1°Anno: 1) anatomia degli organi e dei sistemi audio-fono articolari; 2) fisiologia degli organi e dei sistemi audio-fono articolari; 3) elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria; 4) psicologia generale; 5) elementi di audiologia; 6) elementi di fonetica e linguistica. 2° Anno: 7) tecniche audiometriche I; 8) audiometria infantile; 9) neuropsichiatria infantile; 10) tecniche di esplorazione vestibolare; 11) audiometria di massa e prevenzione della sordita'. 3° Anno: 12) tecniche audiometriche II; 13) patologia dell'udito, del linguaggio, dell'organo dell'equilibrio; 14) tecniche di protesizzazione acustica; 15) tecniche di audiometria obiettiva; 16) elementi di logopedia. Art. 923. - L'intero corso di studi e' costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi della frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento per un periodo di tre anni nei reparti dell'istituto di clinica otorinolaringoiatrica. La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza e' indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. Art. 924. - Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facolta', su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da tre membri: il direttore della scuola, presidente e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma e' costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti. Ogni commissario ha a sua disposizione 10 (dieci) punti. Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e pratiche, si sostengono in un unico gruppo di materie per ciascun anno di corso. L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su argomento riguardante le materie di insegnamento, approvata dal direttore dalla scuola, ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneita', saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale verra' rilasciato il diploma di tecnico di audiometria. Art. 925. - Per essere ammessi a frequentare il secondo e rispettivamente il terzo anno di corso gli iscritti debbono aver superato gli esami del primo e rispettivamente del secondo anno. Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti. Art. 926. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni: la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico. Art. 927. - Il consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facolta', stabilira' di anno in anno l'ammontare dei contributi. Al funzionamento della scuola si provvedera' con i proventi delle tasse e soprattasse, dovute dagli iscritti nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facolta' di medicina e chirurgia, e con eventuali elargizioni o contributi di enti o di privati. Norma transitoria. - Coloro che abbiano gia' conseguito il diploma di tecnico di audiometria il cui corso di studi sia stato della durata biennale presso la scuola speciale dell'Universita' di Roma, possono ottenere la iscrizione al terzo anno per conseguire, previo superamento degli insegnamenti prescritti a tale 3° anno, il diploma di durata triennale con la discussione di una nuova tesi.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1981

Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 1

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