DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1981, n. 211

Type DPR
Publication 1981-03-17
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, concernente il fondo di previdenza del personale delle dogane;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260, concernente il fondo di previdenza del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;

Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, Convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, concernente il fondo di previdenza del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dei fondi di previdenza del personale dell'Amministrazione centrale finanziaria e delle intendenze di finanza, nonche' il riconoscimento dei fondi di Previdenza del personale dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari;

Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 971, n. 825, norme integrative e correttive del citato decreto n. 648, e successive modificazioni, al fine di unificare i fondi di previdenza del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i seguenti fondi di previdenza sono unificati in un unico ente di diritto pubblico, denominato fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze": a) fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, istituito con regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12; b) fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse ed imposte indirette sugli affari, istituito con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1952 e riconosciuto con l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648; c) fondo di previdenza a favore del personale periferico dell'amministrazione delle imposte dirette, istituito con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648; d) fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituito con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648; e) fondo di previdenza per il personale delle dogane, istituito con legge 12 luglio 1912, n. 812; f) fondo di previdenza a favore del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, istituito con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260.

Art. 2

Al fondo di previdenza unificato sono iscritti di diritto tutti i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo del Ministero delle finanze appartenenti ai fondi di previdenza indicati nell'art. 1. Al fondo di previdenza unificato e', altresi', iscritto di diritto il seguente personale a condizione che presti servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non risulti iscritto ad altri fondi di previdenza: 1) il personale operaio appartenente al ruolo organico del Corpo della guardia di finanza; 2) gli operai del ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio presso i comandi ed i reparti del Corpo della guardia di finanza; 3) gli impiegati e gli operai assunti ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, anche se in servizio presso i comandi ed i reparti del Corpo della guardia di finanza; 4) il personale operaio per i servizi meccanografici, di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1975, n. 397; 5) gli impiegati assunti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649. Ai fini della corresponsione del trattamento previdenziale, l'anzianita' da valutare decorrera', rispettivamente, per il personale di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dalla data di assunzione in servizio presso l'Amministrazione finanziaria e nei confronti degli impiegati di cui al n. 5) dalla data di iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Art. 3

Al fondo di previdenza unificato affluiscono tutte le entrate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto erano attribuite ai fondi indicati nell'art. 1.

Art. 4

Al fondo di previdenza unificato sono devoluti i patrimoni dei fondi di previdenza indicati nell'art. 1, secondo le risultanze degli ultimi rendiconti e conti consuntivi approvati dai rispettivi consigli di amministrazione. Le eventuali passivita', risultanti dai rendiconti e dai conti consuntivi, saranno assunte in carico dal fondo unificato e si provvedera' alla loro estinzione, entro il 31 dicembre 1983, mediante la redazione di un apposito piano economico-finanziario, da approvare con decreto del Ministro delle finanze. Il piano prevedera' l'utilizzazione per la estinzione delle passivita' di una parte delle entrate indicate nell'art. 3.

Art. 5

Con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sara' approvato il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza unificato. Il regolamento sara' ispirato ai criteri indicati nello art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 e dovra' contenere norme dirette comunque ad impedire erogazioni superiori al volume delle entrate previste dalle vigenti disposizioni, con esclusione di ogni ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

Art. 6

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi statutari dei fondi di previdenza indicati nell'art. 1 decadono dalla carica, conservando le funzioni per il disbrigo della ordinaria amministrazione fino alla nomina degli organi previsti dal successivo terzo comma. Entro trenta giorni dalla data prevista dal precedente comma, i presidenti dei rispettivi consigli di amministrazione provvedono a compilare il rendiconto amministrativo-contabile dell'attivita' svolta successivamente alla data di cessazione del precedente esercizio finanziario. Il rendiconto e' vistato dal presidente del collegio dei revisori. Entro lo stesso termine indicato nel precedente comma, con decreto del Ministro delle finanze, e' nominato un comitato provvisorio per la gestione del fondo di previdenza unificato di cui al presente decreto, cosi' composto: a) un dirigente generale dell'Amministrazione delle finanze, presidente; b) due dirigenti superiori dell'Amministrazione delle finanze, di cui uno con funzioni di vice presidente, membri; c) quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti del personale iscritto al fondo designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, con le modalita' previste dall'art. 11, n. 5) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1975, n. 855, membri. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un impiegato appartenente all'Amministrazione delle finanze che sara' nominato con il decreto di cui al terzo comma.

Art. 7

Il comitato provvisorio indicato nell'articolo prece dente rimarra' in carica fino a quando non sara' entrato in vigore il regolamento di cui all'art. 5 del presente decreto e non saranno stati nominati gli organi statutari del fondo previsti dal regolamento stesso. Il comitato provvisorio provvedera' a compiere tutto gli atti di ordinaria amministrazione diretti alla conservazione ed allo impiego del patrimonio del fondo di previdenza unificato, nonche' all'acquisizione delle entrate ordinarie di cui all'art. 3. Lo stesso comitato, inoltre, provvedera': a) a liquidare e corrispondere agli iscritti al fondo di previdenza unificato provenienti dai fondi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, cessati dal servizio anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e comunque successivamente al 31 dicembre 1978 acconti sulla indennita' di liquidazione calcolati in misura non superiore all'ottanta per cento dell'aliquota annua prevista per il quinquennio in corso dai rispettivi fondi di provenienza, ivi comprese le somme gia' percepite a tale titolo e fatte salve le eventuali eccedenze. Per i provenienti dai fondi di cui alle lettere e) ed 1) dell'art. 1 l'acconto sull'indennita' di liquidazione spettante agli iscritti cessati dal servizio nel preindicato arco di tempo sara' calcolato sulla base dell'ottanta per cento dell'aliquota annua prevista per il 1980 dai rispettivi fondi di provenienza. I relativi conguagli saranno liquidati dagli organi statutari da nominare dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5; b) alla liquidazione definitiva e alla corresponsione dell'indennita' spettante agli iscritti ai fondi di cui allo art. 1 cessati dal servizio anteriormente ai 31 dicembre 1978; c) al pagamento delle spese di amministrazione del fondo unificato ed alla liquidazione di sovvenzioni di carattere assistenziale di cui al secondo comma dello art. 9 agli iscritti nei casi contemplati dai rispettivi regolamenti dei fondi di provenienza; d) all'apertura di un conto corrente presso un istituto di credito, al fine di provvedere alle spese di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonche' alle altre spese di gestione urgenti ed improrogabili che si dovessero rendere necessarie.

Art. 8

Fino a quando non saranno nominati gli organi statutari previsti dal regolamento da approvare ai sensi del precedente art. 5, la rappresentanza legale del fondo unificato e' attribuita al presidente del comitato provvisorio di gestione. La revisione dei conti riguardanti la gestione provvisoria del fondo sara' esercitata, con i poteri e le attribuzioni indicati nell'art. 2403 del codice civile, dal direttore della ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze, coadiuvato da quattro funzionari, con qualifica non inferiore a primo dirigente, dei ruoli del Ministero delle finanze, nominati con decreto del Ministro delle finanze e scelti in altrettante terne di nominative indicate ciascuna da un'organizzazione sindacale a carattere nazionale maggiormente rappresentativa.

Art. 9

Nei confronti del personale che cessa dal servizio a partire dal 10 gennaio 1981, la determinazione della indennita' di liquidazione sara' effettuata secondo i criteri che saranno stabiliti con il regolamento di cui allo art. 5, salva l'applicazione delle condizioni piu' favorevoli stabilite entro il 31 dicembre 1980 dai consigli di amministrazione di ciascuno dei fondi di previdenza menzionati nell'art. 1. Le misure dell'indennita' fissate alla predetta data, si considerano, in ogni caso, ai fini della liquidazione, definitive. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, continuano ad applicarsi, nei confronti dei dipendenti in servizio iscritti ai fondi di previdenza indicati nell'art. 1, le prestazioni assistenziali attualmente previste dai regolamenti dei fondi di provenienza. Con il regolamento di cui all'art. 5 le prestazioni assistenziali saranno determinate in numero e misura non inferiori a quelle piu' favorevoli previste dagli attuali regolamenti dei fondi di previdenza. Ai fini del computo dell'anzianita' per la determinazione dell'indennita' di liquidazione il periodo di attivita' prestato in altri ruoli del Ministero delle finanze dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' valutato, a domanda, per intero. Dall'indennita' calcolata con i criteri di cui al precedente comma deve essere detratta quella gia' corrisposta da altri fondi di previdenza, maggiorata degli interessi legali.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI FORLANI - REVIGLIO - ROGNONI - ANDREATTA - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1981

Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 22

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.