DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1981, n. 212
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;
Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge che prevede l'emanazione delle prescrizioni tecniche adeguate alle corrispondenti disposizioni approvate dai competenti organi delle Comunita' europee;
Viste le seguenti direttive particolari adottate dal Consiglio delle Comunita' europee in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;
74/152/CEE del 4 marzo 1974 concernente la velocita' massima e le piattaforme di carico;
74/346/CEE del 25 giugno 1974 concernente i retrovisori;
74/347/CEE del 25 giugno 1974 concernente il campo di visibilita' ed i tergicristalli modificata con direttiva
79/1073/CEE del 22 novembre 1979;
75/321/CEE del 20 maggio 1975 concernente lo sterzo;
75/322/CEE del 20 maggio 1975 concernente la soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata;
76/432/CEE del 6 aprile 1976 concernente la frenatura;
76/763/CEE del 27 luglio 1976 concernente i sedili per accompagnatore;
77/311/CEE del 29 marzo 1977 concernente il livello sonoro all'orecchio del conducente;
77/536/CEE del 28 giugno 1977 concernente i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;
77/537/CEE del 28 giugno 1977 concernente le misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel;
78/764/CEE del 25 luglio 1978 concernente il sedile del conducente;
78/933/CEE del 17 ottobre 1978 concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;
Attesa la necessita' di conformarsi alle prescrizioni tecniche adottate con le predette direttive particolari;
Visto il capo I del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda: a) velocita' massima e piattaforme di carico; b) retrovisori; c) campo di visibilita' e tergicristalli; d) sterzo; e) soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata; f) frenatura; g) sedili per accompagnatore; h) livello sonoro all'orecchio del conducente; i) dispositivi di protezione in caso di capovolgimento; l) misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel; m) sedile del conducente; n) installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 12. I trattori agricoli o forestali a ruote possono essere muniti di una o piu' piattaforme di carico conformemente alle prescrizioni dell'allegato 1; il carico massimo ammissibile non puo' superare l'80% del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia. Il livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8 non deve superare i seguenti limiti: 90 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8 o 86 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8. Durante un periodo transitorio che terminera' ad una data che sara' fissata dai competenti organi Comunitari, tali limiti sono aumentati di 6 db (A) per le prove effettuate nelle condizioni previste al punto 3.2.1.1. del capo I dell'allegato 8 ed al punto 3.2.1.1. del capo II dell'allegato 8. Durante lo stesso periodo il livello sonoro all'orecchio del conducente per i trattori agricoli o forestali a ruote senza cabina misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8, non deve superare i seguenti limiti: 96 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8 o 92 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8. Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equipaggiare i trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche: - altezza minima dal suolo non superiore a 1000 mm, - carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm, - possibilita' di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione, - ((massa compresa tra 1,5 e 6 tonnellate)), corrispondente al peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente, nonche' il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ed i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore. I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore.
Art. 2
Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda i dispositivi e le caratteristiche di cui al precedente articolo, il costruttore o altro soggetto legalmente abilitato ha facolta', ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da 1 a 12.
Art. 3
A tutti gli effetti fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti: Allegato
1.- Prescrizioni concernenti la velocita' massima e le piattaforme di carico; Allegato
2.- Prescrizioni concernenti i retrovisori; Allegato
3.- Prescrizioni concernenti il campo di visibilita' ed i tergicristalli; Allegato
4.- Prescrizioni concernenti lo sterzo; Allegato
5.- Prescrizioni concernenti la soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata; Allegato
6.- Prescrizioni concernenti la frenatura; Allegato
7.- Prescrizioni concernenti i sedili per accompagnatore; Allegato
8.- Prescrizioni concernenti il livello sonoro all'orecchio del conducente; Allegato
9.- Prescrizioni concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento; Allegato
10.- Prescrizioni concernenti le misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel; Allegato
11.- Prescrizioni concernenti il sedile del conducente; Allegato
12.- Prescrizioni concernenti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa.
PERTINI FORLANI - FORMICA - PANDOLFI - BARTOLOMEI - FOSCHI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 25
Allegato 1
ALLEGATI ALLEGATO 1 1. VELOCITA' MASSIMA PER COSTRUZIONE 1.1 Per l'omologazione, la velocita' media e misurata su pista rettilinea, percorsa nei due sensi di marcia con partenza lanciata. La pista deve essere compatta, della lunghezza minima di 100 m e con superficie piana; sono tuttavia ammesse pendenze dell'1,5% al massimo. 1.2 Al momento della prova, il trattore e' scarico, in ordine di marcia, senza zavorra o speciale attrezzatura e la pressione dei pneumatici e' quella prescritta per l'uso su strada. 1.3 Al momento della prova, il trattore e' munito di pneumatici nuovi della massima dimensione prevista dal costruttore per il trattore. 1.4 Il rapporto di trasmissione utilizzato al momento della prova e' quello corrispondente alla velocita' massima del veicolo, ed il comando di alimentazione di carburante e' spinto a fondo. 1.5 Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misura ed all'aumento del regime del motore, in condizioni di carico parziale, e' ammesso, all'atto dell'omologazione, che la velocita' misurata superi del 10 per cento il valore di 30 chilometri orari. 1.6 Perche' le autorita' competenti per l'omologazione dei trattori possano calcolare la velocita' massima teorica dei trattori stessi, i costruttori precisano a titoli indicativo il rapporto di trasmissione, l'avanzamento effettivo delle ruote motrici a giro completo, nonche' il numero dei giri del motore a potenza massima, con comando di alimentazione spinto a fondo e regolatore, se esiste, tarato come previsto dal costruttore. 2. PIATTAFORMA DI CARICO 2.1 Il centro di gravita' della piattaforma deve essere situato tra gli assi. 2.2 Le dimensioni della piattaforma devono essere tali che: - la lunghezza non superi 1,4 volte la carreggiata anteriore o posteriore del trattore, - la larghezza non superi quella massima complessiva del trattore non attrezzato. ((- per i trattori di categoria T4.3 la lunghezza della piattaforma non e' superiore a 2,5 volte la carreggiata massima anteriore o, se maggiore, posteriore.)) 2.3 La piattaforma deve essere disposta simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del trattore. 2.4 Il piano di carico deve trovarsi al massimo a 150 cm al di sopra del suolo. 2.5 Il montaggio ed il tipo della piattaforma devono essere tali che, a carico normale, il campo di visibilita' del conducente resti sufficiente e che i vari dispositivi regolamentari di illuminazione e di segnalazione luminosa possano continuare a svolgere la loro funzione. 2.6 La piattaforma di carico dev'essere amovibile; essa deve essere fissata al trattore in modo da escludere il pericolo che se ne distacchi accidentalmente. Visto, il Ministro dei trasporti FORMICA
Allegato 2
ALLEGATO 2 1. DEFINIZIONI 1.1. Per "retrovisore" si intende un dispositivo destinato ad assicurare, entro un campo di visibilita' geometricamente definito al punto 2.5, una buona visibilita' posteriore non impedita, entro limiti ragionevoli, da parti costitutive del trattore o dagli occupanti del trattore o dagli occupanti del trattore stesso. 1.2. Per "retrovisore interno" si intende il dispositivo definito al punto 1.1 collocato all'interno dell'abitacolo. 1.3. Per "retrovisore esterno" si intende il dispositivo definito al punto 1.1, montato su un elemento della superficie esterna del trattore. 1.4. Per "categoria di retrovisori" si intende l'insieme dei dispositivi che possiedono una o piu' caratteristiche o funzioni in comune. I retrovisori interni sono classificati nella categoria I. I retrovisori esterni sono classificati nella categoria II. 2. NORME DI MONTAGGIO 2.1. Osservazioni generali 2.1.1. Su un trattore possono essere montati solamente retrovisori della categoria I e II provvisti del marchio di omologazione CEE previsto nella direttiva 71/127/CEE del Consiglio del 1 marzo 1971 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore (1) modificata dall'atto di adesione. (2) 2.1.2. Ogni retrovisore deve essere fissato in modo da rimanere in posizione stabile nelle condizioni normali di guida. 2.2. Numero Tutti i trattori devono essere dotati di almeno un retrovisore esterno che dovra' essere montato sul lato sinistro del trattore negli Stati membri in cui la circolazione e' a destra e sul lato destro negli Stati membri in cui la circolazione e' a sinistra. 2.3. Posizione 2.3.1. Il retrovisore esterno deve essere montato in modo da permettere al conducente seduto nella normale posizione di guida di controllare la parte di strada definita al punto 2.5. 2.3.2. Il retrovisore esterno deve essere visibile attraverso l'area del parabrezza pulita dai tergicristalli oppure attraverso i vetri laterali quando il trattore ne e' provvisto. 2.3.3. La sporgenza del retrovisore, rispetto alla sagoma esterna del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio, non deve essere molto superiore a quella necessaria per rispettare il campo di visibilita' prescritto al punto 2.5. 2.3.4. Un retrovisore esterno il cui bordo inferiore e' situato a meno di 2 m dal suolo mentre il trattore e' sotto carico, non deve sporgere di altre 0,20 m rispetto alla larghezza fuori tutto, dalla parte del retrovisore, del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio, non munito di retrovisore. 2.3.5. Alle condizioni che figurano ai punti 2.3.3 e 2.3.4 le larghezze massime autorizzate per i trattori possono essere oltrepassate dai retrovisori. 2.4. Regolazione 2.4.1. Il retrovisore interno deve essere regolabile dal conducente nella sua posizione di guida. 2.4.2. Il retrovisore esterno deve essere regolabile dal conducente dall'interno del trattore. Il blocco in posizione puo' tuttavia essere effettuato dall'esterno. 2.4.3. Non sono sottoposti alle prescrizioni del punto 2.4.2 i retrovisori esterni che, dopo essere stati spostati con un urto, tornano automaticamente nella posizione iniziale oppure possono essere rimessi in posizione senza appositi strumenti. 2.5. Campo di visibilita' 2.5.1. Stati membri in cui la circolazione e' a destra Il campo di visibilita' del retrovisore esterno di sinistra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all'orizzonte situata a sinistra del piano parallelo al piano verticale longitudinale medio tangente all'estremita' sinistra della larghezza fuori tutto del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio. 2.5.2. Stati membri in cui la circolazione e' a sinistra Il campo di visibilita' del retrovisore esterno di destra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all'orizzonte situata a destra del piano parallelo al piano verticale longitudinale medio tangente all'estremita' destra della larghezza fuori tutto del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio. Visto, il Ministro dei trasporti FORMICA
Allegato 3
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