La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono soppressi gli abbuoni e le riduzioni d'imposta di fabbricazione sugli alcoli e le acquaviti, prodotti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previsti: a) dall'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, modificato da ultimo con l'articolo 15 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249; b) dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037; c) dall'articolo 2, lettera b), della legge 18 agosto 1978, n. 506.